Corte costituzionale

Sentenza n. 114/2025

Corte cost., sent. 21 luglio 2025, n. 114

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
114/2025
Data di deposito
21 luglio 2025
Data di decisione
11 giugno 2025
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Angelo Buscema
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2025:114

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 2, secondo periodo, decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2024
  • legge n. 107 del 29 luglio 2024
  • art. 5, comma 2, primo periodo, decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2024
  • art. 5, comma 1, secondo periodo, decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2024

Parametri

Massime

Massima n. 46941

Il piano triennale di fabbisogno del personale (PTFP) – finalizzato ad ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili perseguendo obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi – è uno strumento programmatico, modulabile e flessibile per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all’organizzazione, nel cui ambito le amministrazioni possono coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà di assunzione previste a legislazione vigente nonché nei limiti di spesa per il personale. (Precedente: S. 154/2019). L’approvazione del piano triennale di fabbisogno del personale sanitario regionale – atto puntuale e vincolante rivolto alla programmazione e alla gestione delle risorse umane e incidente direttamente sull’attività amministrativa e organizzativa regionale – deve essere affidata alle regioni.(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo e quarto comma, Cost., l’art. 5, comma 2, secondo periodo, del d.l. n. 73 del 2024, come conv., che prevede che i piani dei fabbisogni triennali per il Servizio sanitario regionale – predisposti dalle regioni sulla base della nuova metodologia che, a decorrere dal 2025, dovrà definire il fabbisogno di personale degli enti del SSN, anche ai fini dell’incremento della spesa sanitaria – siano approvati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini del riscontro di congruità finanziaria. La disposizione, impugnata dalle Regioni Toscana e Campania, attribuendo a organi statali la competenza ad approvare i piani triennali di fabbisogno del personale sanitario regionale, incide sia sulla competenza legislativa residuale in materia di organizzazione regionale sia su quella concorrente in materia di tutela della salute). (Precedenti: S. 84/2025 - mass. 46884; S. 202/2024 - mass. 46461; S. 9/2022 - mass. 44496; S. 207/2010).

Massima n. 46942

La nozione di spesa costituzionalmente necessaria rimarca la necessità che, in un contesto di risorse scarse, caratterizzato dall’esigenza di contenimento della spesa pubblica, devono essere prioritariamente ridotte le altre spese indistinte e deve, invece, essere garantita quella funzionale a garantire il fondamentale diritto alla salute. (Precedenti: S. 195/2024 - mass. 46555; S. 220/2021 - mass. 44297; S. 197/2019 - mass. 41883; S. 87/2018 - mass. 40648; S. 169/2017 - mass. 42051).

Massima n. 46943

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 3, 5, 32, 97, 117, terzo, quarto e sesto comma, e 119 Cost., dell’art. 5, comma 2, primo periodo, del d.l. n. 73 del 2024, come conv., ai sensi del quale a decorrere dal 2025, ai fini della determinazione della spesa per il personale delle aziende e degli enti del SSN delle regioni, uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, adottano una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del SSN, in coerenza con i valori consentiti, dal precedente comma 1, per l’incremento della spesa per il personale sanitario. La disposizione impugnata, limitandosi a prevedere l’adozione di una nuova metodologia – che sostituisce quella attualmente in vigore, adottata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, 24 gennaio 2023 – per la definizione di criteri generali destinati a determinare il fabbisogno di personale sanitario, in relazione agli obiettivi fissati dal piano sanitario nazionale (PSN) e da quelli regionali (PSR), non può aggravare i divari socio-economici esistenti tra le regioni, non viola il diritto alla salute né invade la competenza legislativa regionale. È, infatti, in sede di predisposizione dei citati piani, nonché di definizione e aggiornamento dei LEA e di stanziamento delle risorse occorrenti all’erogazione delle prestazioni sanitarie sul territorio nazionale che sono stabilite le opportune misure di perequazione per ovviare alle diseguaglianze tra le regioni e tra i cittadini e per realizzare gli obiettivi di tutela della salute perseguiti dal SSN in ciascuna regione. La disposizione impugnata non viola neppure l’autonomia garantita alle regioni dagli artt. 5 e 119 Cost. in quanto le stesse sono coinvolte nel procedimento di definizione della nuova metodologia; sono, infine, escluse le asserite lesioni dei principi di eguaglianza e buon andamento e imparzialità della p.a., considerato che i criteri definiti con la metodologia in esame vengono applicati a tutte le regioni sulla base di elementi oggettivi idonei a rendere possibile il corretto funzionamento del SSR.

Massima n. 46944

Il legislatore statale, per ragioni di coordinamento finanziario connesse a obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi eurounitari, può imporre alle regioni vincoli alle politiche di bilancio, anche se si dovessero tradurre in limitazioni indirette alla loro autonomia di spesa; tuttavia, nell’imporre detti vincoli, la legge statale – affinché possa considerarsi rispettosa dell’autonomia delle regioni – può solo stabilire un limite complessivo della spesa, lasciando a queste ultime ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi. (Precedenti: S. 45/2025; S. 70/2023; S. 43/2016 - mass. 38756; S. 417/2005; S. 36/2004 - mass. 28277).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 5, 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., l’art. 5, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 73 del 2024, come conv., ai sensi del quale l’incremento dei valori della spesa per il personale delle aziende e degli enti del SSN delle regioni, nella misura massima del 5%, è autorizzato, previa verifica della congruità delle misure compensative della maggiore spesa, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni. La disposizione, impugnata dalla Regione Campania, incide nel merito delle scelte regionali e si risolve in un accentramento di funzioni contrario ai principi di autonomia organizzativa e finanziaria; la stessa, infatti, non si limita ad affermare il principio fondamentale dell’equilibrio economico e finanziario del SSR e della compatibilità con la programmazione regionale in materia di assunzioni, ma introduce una disposizione di dettaglio, di immediata applicazione, che investe le scelte regionali nella materia della tutela della salute, di competenza legislativa concorrente, oltretutto in un ambito – quello dell’organizzazione del personale – che attiene alla funzione amministrativa regionale, materia di competenza legislativa residuale. L’autonomia regionale è lesa, infine, dal fatto che la legge statale impugnata, nell’imporre alle regioni un vincolo alle proprie politiche di bilancio, non lascia loro alcuna libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73 (Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie), convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2024, n. 107;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 73 del 2024, come convertito;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, primo periodo, del d.l. n. 73 del 2024, come convertito, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 32, 97, 117, commi terzo, quarto e sesto, e 119 della Costituzione, dalla Regione Campania, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 giugno 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2025

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

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