Corte costituzionale
Sentenza n. 113/2025
Corte cost., sent. 18 luglio 2025, n. 113
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 113/2025
- Data di deposito
- 18 luglio 2025
- Data di decisione
- 19 maggio 2025
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:113
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 49, par.3, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 11, Costituzione
- art. 117, Costituzione
- art. 25, comma 2, Costituzione
- art. 27, comma 1, Costituzione
- art. 27, comma 3, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 46914
Le questioni incidentali di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l’entità della pena sollevate nel corso di un giudizio penale suscettibile di sfociare in una sentenza di condanna non possono, di regola, essere considerate premature, a meno che dall’ordinanza di rimessione emerga evidente l’assenza di responsabilità penale dell’imputato per i reati ascrittigli, ovvero lo stesso giudice si riservi espressamente una tale valutazione esprimendo così, in sostanza, i propri dubbi in proposito. (Precedente: O. 56/2023 - mass. 45422).
Massima n. 46915
L’evocazione di disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea quali parametri interposti nel giudizio di legittimità costituzionale presuppone che la controversia all’esame del giudice rimettente ricada nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 51 CDFUE. Le disposizioni della Carta possono comunque essere tenute in considerazione quali criteri interpretativi delle stesse garanzie costituzionali (Precedenti: S. 69/2025 - mass. 46910; S. 31/2025; S. 24/2025 - mass. 46684; S. 7/2025; S. 85/2024 - mass. 46181; S. 219/2023 - mass. 45887; S. 33/2021; S. 236/2016).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte di assise di Teramo, in riferimento agli artt. 11 e 117 Cost., in relazione all’art. 49, paragrafo 3, CDFUE – dell’art. 630, primo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede, per il sequestro di persona a scopo di estorsione, la pena della reclusione da venticinque a trent’anni in luogo della reclusione da dodici a venticinque anni, e, in via subordinata, nella parte in cui prevede la pena minima di venticinque anni, anziché di dodici anni di reclusione. La Corte rimettente non ha speso alcuna motivazione per dimostrare il coinvolgimento del diritto dell’Unione europea nella controversia sottoposta al suo esame).
Massima n. 46916
Solo la recidiva, e non la reiterazione tout court di una condotta criminosa, può connotare un fatto di reato di più intenso disvalore soggettivo, in ragione del maggior contenuto di colpevolezza che si radica nel non essersi mostrato il soggetto sensibile all’ammonimento lanciatogli dall’ordinamento mediante la sentenza di condanna (definitiva) per il precedente reato. (Precedenti: S. 141/2023 - mass. 45820; S. 56/2021 - mass. 43735; S. 73/2020 - mass. 43274).
Massima n. 46917
La funzione specifica dell’attenuante “indefinita” della lieve (o minore) entità del fatto è di mitigare una risposta sanzionatoria calibrata dal legislatore con riferimento a un nucleo centrale di tipologie criminose connotate in via generale da elevato disvalore, ma che risulterebbe sproporzionata laddove applicata in relazione a fatti che, pur integrando tutti i requisiti della fattispecie astratta, siano in concreto caratterizzati da un disvalore marcatamente inferiore, collocandosi piuttosto ai margini della fattispecie delittuosa. (Precedenti: S. 83/2025 - mass. 46777; S. 91/2024 - mass. 46143; S. 86/2024 - mass. 46164; S. 120/2023 - mass. 45597; S. 244/2022 - mass. 45210; S. 68/2012 - mass. 36174).Il concetto di “fatto di lieve entità” non può che essere interpretato in una logica “relazionale”: ossia con criteri diversamente calibrati a seconda della gravità della fattispecie astratta di reato cui la circostanza di volta in volta accede.
Massima n. 46918
In base al principio di offensività (art. 25, secondo comma, Cost.), il giudice penale è tenuto ad assicurare un’interpretazione costituzionalmente orientata di ogni norma incriminatrice, e pertanto a espungere dall’area della rilevanza penale quelle condotte concrete che, pur se riconducibili alle espressioni linguistiche utilizzate nella formulazione della fattispecie astratta, non sono suscettibili di ledere il bene giuridico tutelato, rivelandosi così in radice inoffensive. (Precedenti: S. 139/2023 - mass. 45714; S. 211/2022 - mass. 45138; S. 278/2019 - mass. 41830; S. 141/2019 - mass. 41823, 41824; S. 109/2016 - mass. 38865; S. 265/2005 - mass. 29512; S. 263/2000 - mass. 25484; S. 360/1995 - mass. 22565).Il principio di colpevolezza (art. 27, primo e terzo comma, Cost.) si pone non soltanto quale vincolo per il legislatore, nella conformazione degli istituti penalistici e delle singole norme incriminatici, ma anche come canone ermeneutico per il giudice, nella lettura e nell’applicazione delle disposizioni vigenti, così da evitare la punizione di una condotta del tutto incolpevole. (Precedenti: S. 322/2007 - mass. 31652; S. 1085/1988 - mass. 13935; S. 364/1988 - mass. 13799).
Massima n. 46919
Il principio di proporzionalità della pena mira ad assicurare che la reazione sanzionatoria a un fatto di reato, pur offensivo del bene giuridico e colpevolmente realizzato, non risulti eccessiva rispetto alla concreta gravità oggettiva e soggettiva del fatto. (Precedenti: S. 83/2025 - mass. 46777; S. 86/2024 - mass. 46163; S. 244/2022 - mass. 45210).Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella selezione delle condotte punibili e nella determinazione delle sanzioni, entro il limite generale del principio di proporzionalità, la cui osservanza è oggetto di un controllo specialmente attento da parte della Corte costituzionale, in ragione dell’incidenza delle scelte di criminalizzazione sulla libertà personale e su numerosi altri diritti fondamentali. (Precedenti: S. 74/2025 - mass. 46752; S. 46/2024 - mass. 46029).Il principio di proporzionalità della pena opera non solo come standard di legittimità costituzionale delle leggi penali, ma anche come criterio che orienta la loro interpretazione e applicazione da parte del giudice comune, il quale è tenuto ad assicurare che la sanzione risulti proporzionata alla gravità del fatto, nel quadro di una doverosa interpretazione secundum constitutionem dei dati normativi, ferma restando la necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale, laddove tali dati non permettano di raggiungere in via ermeneutica l’obiettivo dell’uniformazione a Costituzione.Il principio di proporzionalità della pena impone al giudice di espungere dalla fattispecie – nei limiti in cui il dato normativo lo consenta – condotte incapaci di attingere la soglia di disvalore congeniale alla gravità del compasso edittale, collocandosi in una zona in cui alla “formale” integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie astratta non corrisponde, sul piano “sostanziale”, l’integrazione del nucleo di disvalore che dovrebbe caratterizzare quella fattispecie, secondo la stessa valutazione del legislatore riflessa nella misura della pena edittale; e ciò in particolare quando la mancata applicazione di una norma penale non comporta l’impunità tout court del fatto, ma l’applicazione – in luogo di un reato complesso – delle singole fattispecie criminose che lo compongono, così da assicurare comunque una risposta adeguata alla gravità del fatto e ragionevolmente dissuasiva, e però contenuta entro i limiti della proporzione.Il dovere di interpretazione restrittiva della fattispecie legale alla luce del principio di proporzionalità della pena non si pone in contrasto con il principio di legalità che, in ragione della sua ratio di garanzia, vieta di applicare la legge oltre i casi da essa contemplati, ma non è di ostacolo a che il giudice possa interpretare restrittivamente una disposizione incriminatrice, escludendone l’applicazione allorché sia chiaro che il suo testo plus dixit quam voluit. (Precedenti: S. 107/2025 - mass. 46877; S. 98/2021 - mass. 43904).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte di assise di Teramo, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. – dell’art. 630, primo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede, per il sequestro di persona a scopo di estorsione, la pena della reclusione da venticinque a trent’anni in luogo della reclusione da dodici a venticinque anni, e, in via subordinata, nella parte in cui prevede la pena minima di venticinque anni, anziché di dodici anni di reclusione. La previsione di una pena edittale minima come quella indicata, pur ridotta di un terzo per effetto dell’attenuante della lieve entità del fatto introdotta dalla sentenza n. 68 del 2012, costituisce una sanzione manifestamente sproporzionata in casi come quelli all’esame nei giudizi a quibus – connotati da una privazione della libertà personale di poche decine di minuti finalizzata al conseguimento di un profitto di qualche centinaio di euro – del tutto eterogenei rispetto alle condotte sanzionate dal legislatore emergenziale degli anni Settanta, costituite da sequestri di lunghissima durata, per richieste di riscatto elevatissime e causa di gravi pericoli per la vita degli ostaggi. In queste ipotesi, tuttavia, il giudice possiede già gli strumenti ermeneutici che gli consentono di pervenire, nel rispetto del dettato normativo, a una interpretazione restrittiva costituzionalmente orientata della fattispecie incriminatrice alla luce del principio di proporzionalità della pena. In particolare, il giudice dovrà escludere l’applicazione dell’art. 630 cod. pen., laddove ritenga che il grado di offensività dei fatti accertati non attinga la soglia minima di gravità che giustifica la previsione di una pena così severa, valutando se possano invece ritenersi integrati i reati di sequestro di persona semplice e, secondo i casi, di rapina o estorsione, che comportano l’applicazione di una pena comunque adeguata alla gravità del fatto commesso e contenuta entro i limiti della proporzione). (Precedente: S. 68/2012 - mass. 36174).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 630, primo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 11 e 117 della Costituzione, in relazione all'art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), dalla Corte di assise di Teramo con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 630, primo comma, cod. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dalla Corte di assise di Teramo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2025
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
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