Corte costituzionale
Sentenza n. 101/2025
Corte cost., sent. 8 luglio 2025, n. 101
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 101/2025
- Data di deposito
- 8 luglio 2025
- Data di decisione
- 21 maggio 2025
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Pitruzzella
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2025:101
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, sexies, secondo periodo, decreto-legge n. 130 del 21 ottobre 2020
- legge n. 173 del 18 dicembre 2020
- art. 1, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 1 del 2 gennaio 2023
- legge n. 15 del 24 febbraio 2023
- art. 1, comma 2, sexies, primo periodo, decreto-legge n. 130 del 21 ottobre 2020
Parametri
Massime
Massima n. 46809
Quando le sopravvenienze normative impongano la rivalutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza soltanto per alcune questioni di legittimità costituzionale contestualmente proposte, suscettibili di una trattazione distinta, l’integrale restituzione degli atti sarebbe un rimedio eccedente rispetto alla finalità che lo giustifica e si risolverebbe in un irragionevole intralcio alla sollecita definizione del giudizio di costituzionalità. In tal caso lo ius superveniens non impedisce alla Corte costituzionale di pronunciarsi sulle questioni, autonome e peraltro logicamente prioritarie, che le innovazioni introdotte dal legislatore non mutano nei loro termini salienti, e di rendere così una tempestiva risposta alla domanda di giustizia costituzionale.
Massima n. 46810
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Brindisi, sez. civile, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., riguardo all’applicazione obbligatoria del fermo amministrativo, dell’art. 1, comma 2-sexies, secondo periodo, del d.l. n. 130 del 2020, come conv., come inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 1 del 2023, come conv., che sanziona, con il fermo amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per commettere la violazione, il comandante o l’armatore che non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o non si uniforma alle sue indicazioni. La previsione censurata non sanziona una qualsiasi inosservanza, ma quella connotata in senso pregnante, nell’interpretazione che la lettera della legge e l’adeguamento ai princìpi costituzionali impongono, e che riguarda la violazione consapevole degli obblighi di cooperazione imposti dal sistema della Convenzione SAR e degli atti legalmente dati dall’autorità competente. Essa, dunque, ha riguardo a quelle trasgressioni – espresse dal rifiuto di collaborazione con le autorità competenti – che pregiudichino la stessa finalità di salvaguardia della vita umana in mare, insita nella Convenzione SAR, e si rivelino idonee a compromettere, in carenza di motivi legittimi, il sistema di cooperazione che tale Convenzione ha istituito; senza perciò includere condotte tra loro non comparabili, contraddistinte da un disvalore eterogeneo. Si deve pertanto ritenere non irragionevole né sproporzionata la risposta sanzionatoria, ed escludere che il legislatore abbia equiparato quoad poenam condotte disparate. (Precedenti: S. 194/2023 - mass. 45810; S. 212/2019 - mass. 42706).
Massima n. 46811
È dichiarata non fondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Brindisi, sez. civile, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 10 e 117 Cost., dell’art. 1, comma 2-sexies, primo periodo, del d.l. n. 130 del 2020, come conv., come inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 1 del 2023, come conv., che sanziona, con il fermo amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per commettere la violazione, il comandante o l’armatore che non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o non si uniforma alle sue indicazioni. La disposizione censurata può e deve essere interpretata in senso compatibile con i parametri costituzionali evocati, in considerazione del dato testuale e delle implicazioni sistematiche della disciplina vigente. L’osservanza degli obblighi internazionali, anche quando non sia ex professo richiamata, non può infatti non orientare l’interpretazione e l’applicazione della disciplina nazionale. Essa (art. 1, comma 2-bis, d.l. n. 130 del 2020, come conv.) chiarisce che le indicazioni delle autorità, cui le operazioni di salvataggio in mare si devono conformare, sono emesse sulla base degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, della CEDU e delle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo, legandosi così indissolubilmente alla Convenzione SAR, inserita a pieno titolo in un complesso di regole improntate all’obiettivo della salvaguardia della vita in mare; da tale complesso l’obbligo di soccorso è stato successivamente specificato e rafforzato; pertanto, la delimitazione delle zone SAR, lungi dall’essere mera estrinsecazione della sovranità dello Stato costiero, è funzionalmente e teleologicamente collegata alla più fruttuosa attuazione delle operazioni di ricerca e di soccorso, che non è rimessa in via esclusiva alla iniziativa spontanea ed episodica, e perciò inevitabilmente aleatoria, dei singoli. Non è vincolante, pertanto, un ordine che conduca a violare il primario obbligo di salvataggio della vita umana e che sia idoneo a metterla a repentaglio e non ne può essere sanzionata l’inosservanza. Né l’applicazione della normativa censurata, nel presidiare un effettivo e proficuo sistema di collaborazione tra le autorità competenti secondo la Convenzione SAR, infrange il divieto di respingimenti collettivi, che impone la valutazione della peculiarità di ogni singolo caso: il legislatore ha inteso rafforzare il sistema di cooperazione e di regole condivise, che la Convenzione SAR ha istituito, e ha attribuito specifico rilievo alle violazioni che si riverberano sulla propria sfera di competenza, in un contesto che vede la comune responsabilità di tutti gli Stati coinvolti e non si incardina sulla rigida e aprioristica delimitazione di zone di sovranità. Inoltre, l’applicabilità dell’apparato sanzionatorio, lungi dall’esaurirsi nel pedissequo richiamo a ordini e indicazioni di un’autorità straniera, presuppone pur sempre un collegamento della vicenda con il territorio dello Stato italiano. Spetta al giudice la valutazione delle peculiarità della singola vicenda, senza vanificare le finalità della Convenzione di Amburgo, volta a salvaguardare un efficiente sistema di salvataggio e di soccorso, e la necessaria discrezionalità dello Stato che opera e coordina le operazioni di salvataggio nella necessaria cooperazione con gli altri Stati interessati; nessuna sanzione, in definitiva, si può irrogare quando l’osservanza del precetto si ponga in contrasto con i princìpi sovraordinati evocati dal rimettente, in base a dati specifici che il prudente apprezzamento del giudice dovrà soppesare, nel quadro di un giudizio che fa gravare pur sempre sull’amministrazione l’allegazione e la prova degli elementi costitutivi dell’illecito e della legittimità dei provvedimenti emessi; né potrà essere sanzionata l’inosservanza quando, a fronte di un quadro frastagliato e non scevro di connotazioni problematiche, difetti l’elemento soggettivo del dolo o della colpa, o quando non vi siano prove specifiche della responsabilità dell’opponente.
Massima n. 46812
La Costituzione, all’art. 25, secondo comma, sancisce un principio della legalità della pena, ricavabile anche per le sanzioni amministrative, per le quali si apprezza l’esigenza della prefissione ex lege di rigorosi criteri di esercizio del potere relativo all’applicazione (o alla non applicazione) di esse, e che rinviene il suo fondamento nel principio d’imparzialità (art. 97 Cost.) e nel precetto dell’art. 23 Cost., nonché negli artt. 6 e 7 CEDU, così come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. (Precedenti: S. 121/2018 - mass. 40809; S. 104/2014 - mass. 37898; S. 447/1988 - mass. 13967; S. 78/1967 - mass. 4648).L’assimilazione delle sanzioni amministrative “punitive” alle sanzioni penali ha, quale corollario, l’estensione di larga parte dello “statuto costituzionale” sostanziale delle sanzioni penali e quindi non solo quello basato sull’art. 25 Cost., ma anche quello sulla determinatezza dell’illecito e delle sanzioni, sulla violazione del ne bis in idem, sulla retroattività, salvo giustificate eccezioni, della lex mitior, sulla proporzionalità della sanzione alla gravità del fatto e sulla rilevanza di una sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma sanzionatoria. (Precedenti: S. 169/2023 - mass. 45775; S. 149/2022 - mass. 44927; S. 185/2021 - mass. 44241; S. 134/2019 - mass. 42641; S. 112/2019 - mass. 42628; S. 63/2019 - mass. 42613; S. 121/2018 - mass. 40807).Il principio di legalità, prevedibilità e accessibilità della condotta sanzionabile e della sanzione avente carattere punitivo-afflittivo, qualunque sia il nomen ad essa attribuito dall’ordinamento, rappresenta patrimonio derivato non soltanto dai principi costituzionali, ma anche da quelli del diritto convenzionale e sovranazionale europeo, in base ai quali è illegittimo sanzionare comportamenti posti in essere da soggetti che non siano stati messi in condizione di “conoscere”, in tutte le sue dimensioni tipizzate, la illiceità della condotta omissiva o commissiva concretamente realizzata. (Precedenti: S. 134/2019 - mass. 42641; S. 121/2018 - mass. 40807).Per qualificare come penale una sanzione, è ininfluente che essa sia qualificata come amministrativa dall’ordinamento interno e che non sia irrogata all’esito di un procedimento penale, in quanto subordinare il carattere penale di una misura, nell’ambito della CEDU, al fatto che l’individuo abbia commesso un atto qualificato come reato dal diritto interno e sia stato condannato per questo reato da un giudice penale si scontrerebbe con l’autonomia del concetto di “pena”. Occorre pertanto avere riguardo ad altri aspetti, che toccano la natura e il fine della misura in questione; la sua qualificazione ai sensi del diritto interno; le procedure coinvolte nell’emissione e nell’attuazione della misura; e la sua gravità. (Precedente: S. 276/2016 - mass. 39476).La determinatezza, in funzione di garanzia della libertà o di tutela dell’uguaglianza, è un modo di essere delle norme, come risultano dagli enunciati legislativi, dall’interpretazione dei medesimi e dal loro precisarsi attraverso l’applicazione. Tale principio si estrinseca nell’imperativo costituzionale, rivolto al legislatore, di formulare norme chiare e intelligibili e di tipizzare fattispecie dotate di un solido fondamento empirico, che trovino riscontro nella realtà e approdino a un’univoca applicazione concreta. (Precedenti: S. 54/2024 - mass. 46073; S. 172/2014 - mass. 38019; S. 247/1989 - mass. 13572; S. 96/1981 - mass. 9496).La verifica di conformità all’art. 25, secondo comma, Cost. non si esaurisce nella valutazione del singolo elemento descrittivo dell’illecito e postula un sindacato più ampio sulle finalità perseguite dal legislatore e sul contesto in cui la norma si colloca, anche alla luce della correlazione tra la condotta vietata e il bene protetto: da rapportarsi, a sua volta, ai principi costituzionali. (Precedenti: S. 25/2019 - mass. 41559; S. 188/1975 - mass. 7962).L’impiego di espressioni polisense, di clausole generali o di lemmi elastici o l’insorgere di contrasti interpretativi non denotano di per sé l’antitesi con il canone di determinatezza, quando ai consociati sia comunque possibile individuare con sufficiente precisione il comportamento doveroso. Perché il principio di determinatezza possa dirsi rispettato, è necessario che la descrizione del fatto consenta, in primo luogo, di formulare un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, secondo un percorso ermeneutico che non travalichi quello istituzionalmente affidato all’interprete, e permetta, inoltre, al destinatario della norma di percepirne in maniera chiara e immediata il contenuto precettivo, così da uniformare la propria condotta alle regole e ai divieti dettati dalla legge, senza che possa essere il giudice a tracciare la linea di demarcazione tra lecito e illecito. (Precedenti: S. 278/2019 - mass. 41830; S. 141/2019 - mass. 41823; S. 115/2018 - mass. 41257; S. 21/2009 - mass. 33140; S. 327/2008 - mass. 32824; S. 185/1992 - mass. 18176; S. 282/1990 - mass. 15662; S. 364/1988 - mass. 13798; S. 108/1982 - mass. 11617; S. 113/1972 - mass. 6181; S. 26/1966 - mass. 2537; S. 36/1964 - mass. 2118; S. 27/1961 - mass. 1232).(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Brindisi, sez. civile, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 25, secondo comma, Cost., dell’art. 1, comma 2-sexies, primo periodo, del d.l. n. 130 del 2020, come conv., come inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b, del d.l. n. 1 del 2023, come conv., che sanziona, con il fermo amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per commettere la violazione, il comandante o l’armatore che non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o non si uniforma alle sue indicazioni. Poiché il fermo, pur configurato come sanzione accessoria e qualificato come amministrativo, presenta una natura sostanzialmente penale, esprimendo la riprovazione dell’ordinamento per la condotta del trasgressore delle indicazioni o delle richieste dell’autorità competente, ad esso si impone dunque la verifica dell’osservanza dell’art. 25, secondo comma, Cost. e del principio di determinatezza. Tanto premesso, la previsione censurata supera il vaglio di conformità al parametro evocato, perché descrive in modo nitido la condotta doverosa, che si sostanzia nel fornire le informazioni richieste dall’autorità competente e nel rispettarne le indicazioni, senza che si ravvisi alcuna delega in bianco all’autorità di uno Stato estero. La disciplina nazionale, inoltre, si inserisce armonicamente nella trama di regole e di procedure condivise che la Convenzione SAR istituisce, anche nelle sue interrelazioni con le altre normative internazionali pertinenti, in un’opera di integrazione e di osmosi che non lede il principio di legalità, ma ne salvaguarda l’essenziale funzione di garanzia. Tanto le richieste di informazioni quanto le indicazioni non risultano legibus solutae, in quanto si iscrivono nel quadro di collaborazione tracciato dalla Convenzione SAR. Né può essere condiviso, infine, l’assunto dell’insindacabilità degli atti dell’autorità nazionale competente: l’inottemperanza del comandante e dell’armatore in tanto assume rilievo in quanto le richieste e le indicazioni siano legalmente date e siano conformi alle regole della Convenzione di Amburgo e delle altre norme concernenti il soccorso in mare, che i Paesi aderenti sono tenuti a rispettare).
Massima n. 46813
È ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Brindisi, sez. civile, in composizione monocratica, riguardo alla questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., riguardo alla previsione della durata fissa del fermo, dell’art. 1, comma 2-sexies, secondo periodo, del d.l. n. 130 del 2020, come conv., come inserito dall’art. 1, comma 1, lettera b), del d.l. n. 1 del 2023, come conv. A seguito della novella introdotta ex d.l. n. 145 del 2024, come conv., che ha rimodulato la durata fissa di venti giorni del fermo, senza modificare il precetto sul versante sostanziale, sarà il giudice a quo a dover valutare l’incidenza dello ius superveniens sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione sollevata.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2-sexies, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, come inserito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1 (Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori), convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 2023, n. 15, sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2-sexies, primo periodo, del d.l. n. 130 del 2020, come convertito, come inserito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.l. n. 1 del 2023, come convertito, sollevata, in riferimento agli artt. 10 e 117 Cost., dal Tribunale ordinario di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2-sexies, secondo periodo, del d.l. n. 130 del 2020, come convertito, come inserito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.l. n. 1 del 2023, come convertito, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., riguardo all'applicazione obbligatoria del fermo amministrativo, dal Tribunale ordinario di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
4) ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica, riguardo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2-sexies, secondo periodo, del d.l. n. 130 del 2020, come convertito, come inserito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del d.l. n. 1 del 2023, come convertito, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., riguardo alla previsione della durata fissa del fermo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Giovanni PITRUZZELLA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l'8 luglio 2025
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze