Corte costituzionale

Sentenza n. 84/2024

Corte cost., sent. 10 maggio 2024, n. 84

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
84/2024
Data di deposito
10 maggio 2024
Data di decisione
11 aprile 2024
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:84

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 46177

Sono dichiarate inammissibili, per irrilevanza nel giudizio a quo, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Corte d’appello di Bologna, sez. terza pen., in riferimento agli artt. 3, 27 e 76 Cost., dell’art. 71, comma 1, lett. s) e v), del d.lgs. n. 150 del 2022 che modificando, rispettivamente, gli artt. 69 e 72 della legge n. 689 del 1981, disciplinano, in relazione alla nuova pena sostitutiva della detenzione domiciliare sostitutiva, le licenze e la responsabilità penale, per delitto di evasione, del condannato che si sia indebitamente allontanato dai luoghi in cui era ristretto. Non spetta al rimettente fare applicazione di tali disposizioni, dal momento che le licenze sono di competenza del magistrato di sorveglianza mentre sarà il giudice che debba eventualmente provvedere sulla responsabilità penale del condannato che si sia indebitamente allontanato dai luoghi in cui era ristretto ad applicare la disposizione relativa all’evasione.

Massima n. 46178

Costituisce eccezione al generale principio dell’inammissibilità di questioni in malam partem in materia penale l’ammissibilità delle questioni relative a norme che sottraggano determinati gruppi di soggetti o di condotte alla sfera applicativa di una norma comune, o comunque più generale, accordando loro un trattamento più benevolo. In questa ipotesi, infatti, l’ablazione, ad opera della Corte, della lex specialis comporta l’automatica riespansione della norma generale o comune, il che costituisce una reazione naturale dell’ordinamento – conseguente alla sua unitarietà – alla scomparsa della norma costituzionalmente illegittima, senza che possa ravvisarsi alcun intervento creativo o additivo in materia punitiva. (Precedenti: S. 394/2006 – mass. 30803; S. 148/1983)(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, stante il divieto di pronunce di illegittimità costituzionale in malam partem in materia penale, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte d’appello di Bologna, sez. terza pen., in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell’art. 71, comma 1, lett. c, del d.lgs. n. 150 del 2022 che, sostituendo l’art. 56 della legge n. 689 del 1981, detta la disciplina generale della nuova pena sostitutiva della detenzione domiciliare sostitutiva. Non costituendo la disposizione censurata lex specialis rispetto agli artt. 47-ter e 47-quinquies ordin. penit., che disciplinano l’omonima misura alternativa, non è invocabile la relativa eccezione al principio dell’inammissibilità di questioni in malam partem. Le discipline attengono, infatti, a istituti diversi, regolati in un differente corpus normativo e applicabili, in un caso, dal giudice della cognizione e, nell’altro, dal tribunale di sorveglianza. Inoltre, l’eventuale ablazione, da parte di questa Corte, della disposizione censurata, non determinerebbe l’automatica riespansione della disciplina dettata dalla legge sull’ordinamento penitenziario, tanto che lo stesso rimettente auspica non già una pronuncia meramente ablativa, bensì una pronuncia che sostituisca l’attuale disciplina dettata dall’art. 56 con quella degli artt. 47-ter e 47-quinquies ordin. penit. La censura relativa all’art. 27 Cost. è, inoltre, inammissibile anche in ragione della totale assenza della relativa motivazione nell’ordinanza di rimessione).

Massima n. 46179

L’adozione di pronunce con effetti in malam partem in materia penale risulta, in via generale, preclusa dal principio della riserva di legge sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost., il quale, rimettendo al “soggetto-Parlamento” che incarna la rappresentanza politica della Nazione, le scelte di politica criminale (con i relativi delicati bilanciamenti di diritti e interessi contrapposti), impedisce alla Corte, sia di creare nuove fattispecie o di estendere quelle esistenti a casi non previsti, sia di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti, comunque sia, alla punibilità. Tuttavia, la stessa giurisprudenza costituzionale ha ammesso alcune eccezioni a tale principio, che rendono possibile il sindacato di legittimità costituzionale in materia penale, con effetto anche in malam partem. (Precedenti: S. 8/2022 – mass. 44474; S. 17/2021 – mass. 43462; S. 37/2019 – mass. 41546; S. 46/2014 – mass. 37770; S. 5/2014 – mass. 37591; S. 324/2008 – mass. – mass. 32801, 32802; S. 394/2006 – mass. 30803; S. 161/2004 – mass. 28492; S. 148/1983 – mass. 9298; O. 29/2022 – mass. 44729; O. 219/2020 – mass. 42827; O. 65/2008 – mass. 32209; O. 164/2007 – mass. 31286).Sono ammissibili, anche laddove il loro accoglimento possa produrre effetti in malam partem, le censure concernenti i vizi di formazione degli atti aventi forza di legge in materia penale. Se, infatti, l’esclusione delle pronunce in malam partem mira a salvaguardare il monopolio del soggetto-Parlamento sulle scelte di criminalizzazione, sarebbe illogico che detta preclusione possa scaturire da interventi normativi operati da soggetti non legittimati, i quali pretendano di “neutralizzare” le scelte effettuate da chi detiene quel monopolio – quale il Governo, che si serva dello strumento del decreto legislativo senza il supporto della legge di delegazione, o le Regioni, che legiferino indebitamente in materia penale, loro preclusa. (Precedenti: S. 105/2022 – mass. 44725; S. 8/2022 – mass. 44474; S. 189/2019 – mass. 42791; S. 46/2014 – mass. 37770; S. 32/2014 – mass. 37670; S. 5/2014 – mass. 37591).

Massima n. 46180

Il controllo sul superamento dei limiti posti dalla legge di delega va operato partendo dal dato letterale per poi procedere ad una indagine sistematica e teleologica per verificare se l’attività del legislatore delegato, nell’esercizio del margine di discrezionalità che gli compete nell’attuazione della legge di delega, si sia inserito in modo coerente nel complessivo quadro normativo, rispettando la ratio della norma delegante e mantenendosi comunque nell’alveo delle scelte di fondo operate dalla stessa. (Precedenti: S. 22/2024 – mass. 45964; S. 278/2016 - mass. 39281).Tra l’elemento letterale e quello funzionale-teleologico esiste un rapporto inversamente proporzionale: meno preciso e univoco è il primo, più rilevante risulta il secondo. La verifica di conformità della norma delegata a quella delegante richiede lo svolgimento di un duplice processo ermeneutico che, condotto in parallelo, tocca, da una parte, la legge di delegazione e, dall’altra, le disposizioni emanate dal legislatore delegato, da interpretare nel significato compatibile con la delega stessa. (Precedenti: S. 22/2024 – mass. 45964; S. 250/2016 – mass. 39181; S. 59/2016; S. 146/2015; S. 98/2015; S. 119/2013 – mass. 37115).(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata, dalla Corte d’appello di Bologna, sez. terza pen., in riferimento all’art. 76 Cost., dell’art. 71, comma 1, lett. c, del d.lgs. n. 150 del 2022 che, sostituendo l’art. 56 della legge n. 689 del 1981, detta la disciplina generale della nuova pena sostitutiva della detenzione domiciliare sostitutiva. Il legislatore delegato, nell’esercizio del fisiologico margine di discrezionalità connaturato all’istituto – specialmente ampio nel caso in cui il Governo sia chiamato a riforme normative di ampio respiro – non ha ecceduto dai limiti della delega. Le sue scelte risultano, infatti, compatibili con il dato letterale dell’art. 1, comma 17, lett. f, della legge n. 134 del 2021 che imponeva di mutuare «in quanto compatibile» la disciplina della misura alternativa della detenzione domiciliare stabilita dalla legge sull’ordinamento penitenziario. La disciplina dettata, indubbiamente più favorevole per il condannato rispetto a quest’ultima, è funzionale a conferirle spiccata finalità rieducativa evitando gli effetti desocializzanti della pena detentiva breve e assicurando il mantenimento/potenziamento dei legami del condannato con il proprio contesto lavorativo, educativo, affettivo e sociale. Le medesime scelte corrispondono, inoltre, alle due rationes sottese al disegno del legislatore delegante: da un lato, mettere a disposizione del giudice di cognizione, già in fase di commisurazione della pena, risposte sanzionatorie non carcerarie a spiccato orientamento rieducativo, in coerenza con i principi del minimo sacrificio necessario della libertà personale e della necessaria finalità rieducativa della pena, di speciale rilievo in ragione del significativo sovraffollamento in cui versano le carceri; dall’altro lato, incentivare definizioni alternative del processo, in funzione dell’obiettivo di assicurarne tempi di definizione più contenuti. Le disposizioni si inseriscono, infine, in modo coerente all’interno di un quadro normativo volto ad assicurare risposte certe, rapide ed effettive al reato, ancorché alternative rispetto al carcere). (Precedenti: S. 22/2022 – mass. 44585; S. 313/1990 – mass. 15938).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 71, comma 1, lettere s) e v), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27 e 76 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Bologna, sezione terza penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 71, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 150 del 2022, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dalla Corte d'appello di Bologna, sezione terza penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 150 del 2022, sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost., dalla Corte d'appello di Bologna, sezione terza penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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