Corte costituzionale
Sentenza n. 208/2024
Corte cost., sent. 19 dicembre 2024, n. 208
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 208/2024
- Data di deposito
- 19 dicembre 2024
- Data di decisione
- 25 novembre 2024
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- AMOROSO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:208
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 27, comma 3, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 111, comma 2, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 46448
Ai fini dell’ammissibilità della questione incidentale è sufficiente che il giudice a quo dia conto delle ragioni per le quali non ritiene praticabile un’interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione censurata, restando riservata alla trattazione del merito della causa ogni valutazione circa la condivisibilità di tale premessa interpretativa da parte della Corte costituzionale. (Precedenti: S. 163/2024; S. 105/2024 - mass. 46146).
Massima n. 46449
È da escludere che due sole pronunce della Corte di cassazione – rese in un brevissimo arco temporale – costituiscano diritto vivente idoneo a essere assunto come oggetto del giudizio di legittimità costituzionale.
Massima n. 46450
I benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale – entrambi di antica tradizione nel nostro ordinamento – sono istituti chiave nell’ottica della funzione costituzionalmente assegnata alla pena dall’art. 27, terzo comma, Cost. La finalità della sospensione condizionale della pena è, da un lato, evitare gli effetti criminogeni e desocializzanti della pena detentiva breve e, dall’altro, prevenire la commissione di nuovi reati da parte del condannato, attraverso la minaccia di revoca del beneficio e favorendone il percorso di risocializzazione, attraverso gli obblighi riparatori, ripristinatori o di recupero che possono essere associati al beneficio. (Precedente: S. 28/2022 - mass. 44623).Il beneficio della non menzione della condanna è funzionale ad evitare, specie nei confronti di persone condannate per la prima volta e comunque per reati non gravi, gli effetti di stigmatizzazione determinati dalla segnalazione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ad uso dei privati, e i conseguenti pregiudizi sull’onorabilità del condannato, i quali sono suscettibili di tradursi in altrettanti ostacoli alle sue future possibilità di lavoro, rischiando di costituire altrettanti fattori di desocializzazione. (Precedenti: S. 179/2020 - mass. 43160; S. 231/2018 - mass. 41044).
Massima n. 46451
È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 3, 27, terzo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 1, CEDU – l’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice dell’esecuzione può concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici. In attuazione del principio della finalità rieducativa della pena, il legislatore ha previsto che tutte le pene detentive determinate – all’esito dell’intero procedimento commisurativo, che tiene conto anche degli sconti di pena connessi alla scelta del rito – entro il limite dei due anni di reclusione possano essere sospese dal giudice della cognizione e possa essere applicato il beneficio della non menzione. Tale potere deve essere riconosciuto anche al giudice dell’esecuzione quando, per effetto dell’ulteriore riduzione di un sesto, prevista dalla disposizione censurata in caso di mancata impugnazione della sentenza di condanna pronunciata a seguito di giudizio abbreviato, la pena rientri nei limiti previsti per l’applicazione di uno o entrambi i benefici. Una contraria soluzione porrebbe il condannato in una posizione deteriore rispetto a tutti coloro che si avvalgano di analoghi sconti di pena, in cambio della rinuncia a proprie facoltà processuali parimenti coperte dal diritto di difesa e dai principi del giusto processo; soprattutto, essa risulterebbe distonica rispetto alle ordinarie regole di “commisurazione in senso lato” della pena e in antitesi con le finalità rieducative sottese ai benefici in esame, oltre che intrinsecamente irragionevole rispetto allo scopo deflattivo perseguito attraverso la possibilità di rinuncia all’impugnazione. (Precedenti: S. 179/2024; S. 91/2024 - mass. 46143; S. 86/2024 - mass. 46163; S. 197/2023 - mass. 45842, 45843; S. 195/2023 - mass. 45827; S. 45/2023; S. 40/2023 - mass. 45325; S. 222/2018 - mass. 40937; S. 183/2013 - mass. 37211).
Massima n. 46452
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice dell’esecuzione può concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici. Per esigenze di maggiore certezza giuridica è opportuno estendere in via consequenziale l’illegittimità costituzionale in parte qua già dichiarata in relazione all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. anche all’art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen., che detta un’espressa disciplina dei poteri del giudice dell’esecuzione nell’ipotesi regolata da detto articolo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici;
2) dichiara in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 676, comma 3-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perché la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 2024.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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