Corte costituzionale

Sentenza n. 200/2024

Corte cost., sent. 16 dicembre 2024, n. 200

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
200/2024
Data di deposito
16 dicembre 2024
Data di decisione
25 novembre 2024
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Stefano Petitti
Presidente
AMOROSO
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:200

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 46603

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, sez. prima pen., in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, 29 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, dell’art. 199, comma 1, cod. proc. pen., che dispone che non possono avvalersi della facoltà di astenersi dal deporre i prossimi congiunti dell’imputato che siano offesi dal reato e che, in via subordinata, non esclude l’ipotesi in cui la deposizione non sia necessaria per l’accertamento dei fatti. La disposizione censurata pone un’eccezione non irragionevole né sproporzionata rispetto alla facoltà di astensione dei prossimi congiunti – fondata sulla regola della prevalenza delle relazioni affettive familiari sull’interesse della collettività alla punizione dei reati – e risulta coerente anche con quanto previsto per i congiunti che abbiano presentato denuncia, querela o istanza. L’obbligo di deporre previsto presuppone, infatti, che sia venuto meno, per effetto della condotta dell’imputato, il legame affettivo che sorregge la disciplina generale, e la connessa esigenza di protezione della vita familiare, e intende, inoltre, proteggere la vittima da eventuali intimidazioni. La disposizione non viola, pertanto, nemmeno il valore dell’unità familiare e il diritto, di natura convenzionale, al rispetto della vita familiare; né risulta pertinente il richiamo alla presunzione di non colpevolezza, principio che si riferisce alla posizione dell’imputato. Il petitum formulato in via subordinata si traduce, poi, nella richiesta di una pronuncia fortemente “manipolativa”, peraltro in una materia caratterizzata da un’ampia discrezionalità del legislatore quale quella processuale, e in particolare, attinente al diritto alla prova. Resta fermo che – non differenziandosi la posizione del prossimo congiunto offeso dal reato da quella ordinaria dei testimoni – nei confronti dello stesso potrà essere applicato l’art. 384, primo comma, cod. pen., ove, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, sia stato costretto a deporre il falso dalla necessità di salvare sé o l’imputato da un grave e inevitabile nocumento alla libertà. (Precedenti: S. 252/2020 - mass. 42715; S. 179/1994 - mass. 20578; S. 6/1977 - mass. 8671).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 199, comma 1, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, 29 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 2024.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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