Corte costituzionale

Sentenza n. 15/2024

Corte cost., sent. 12 febbraio 2024, n. 15

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
15/2024
Data di deposito
12 febbraio 2024
Data di decisione
23 novembre 2023
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Filippo Patroni Griffi
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:15

Norme oggetto del giudizio

  • art. 29, comma 1, bis, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 1 del 19 febbraio 2016

Parametri

Massime

Massima n. 45980

Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, di regola, non è ammesso l’intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi; non può tuttavia escludersi la possibilità che l’oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono dall’esito del conflitto, tale da far ritenere ammissibile il relativo intervento. (Precedenti: S. 224/2019 - mass. 40890; S. 90/2022 - mass 44697).

Massima n. 45981

Il giudizio per conflitto di attribuzione tra enti è diretto a definire l’ambito delle sfere di attribuzione dei soggetti confliggenti al momento della sua insorgenza, restando di regola insensibile agli sviluppi successivi delle vicende che al conflitto abbiano dato origine, al punto che sussiste comunque – anche dopo l’esaurimento degli effetti dell’atto impugnato – un interesse all’accertamento, il quale trae origine dall’esigenza di porre fine, secondo quanto disposto dall’art. 38 della legge n. 87 del 1953, ad una situazione di incertezza in ordine al riparto costituzionale delle attribuzioni. Il mero annullamento, con efficacia ex tunc, dell’atto impugnato, pertanto, non è di per sé sufficiente a determinare la cessazione della materia del contendere, laddove persista l’interesse del ricorrente a ottenere una decisione sull’appartenenza del potere contestato e, dunque, resti inalterato l’oggetto del contendere che permea di sé l’intero ricorso, vale a dire la verifica circa la spettanza del potere. (Precedenti: S. 184/2022 - mass. 45030; S. 260/2016 - mass. 39269; S. 183/2017 - mass. 41827).

Massima n. 45982

Il conflitto di attribuzione tra enti su atti giurisdizionali è ammissibile quando si palesa non quale mero controllo dell’attività giurisdizionale, ma come garanzia di sfere di attribuzioni che si vogliono costituzionalmente protette da interferenze da parte di organi della giurisdizione o che si vogliono riservare al controllo di altra istanza costituzionale, ossia quando si intende negare in radice la riconducibilità dell’atto che ha determinato il conflitto alla funzione giurisdizionale. (Precedenti: S. 137/2023 - mass. 45704; S. 27/1999 - mass. 24439).

Massima n. 45983

L’azione civile contro la discriminazione, prevista dal d.lgs. n. 286 del 1998 (art. 44, comma 1) e regolata dall’art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, affida al giudice ordinario strumenti processuali speciali per assicurare la parità di trattamento e sanzionare discriminazioni ingiustificate e intollerabili alla luce del principio di eguaglianza, ed è esercitabile per ottenere l’ordine di cessazione non solo di comportamenti o condotte, ma anche (la rimozione) di atti discriminatori pregiudizievoli; ordine che può essere accompagnato, anche nei confronti della PA – pur senza tratteggiare l’attribuzione, ai sensi dell’art. 113, terzo comma, Cost., di un eccezionale potere di annullamento degli atti amministrativi e senza che ciò impedisca al giudice amministrativo, ove venga a conoscere dei medesimi atti, di procedere all’annullamento degli stessi, con l’efficacia erga omnes che gli è propria –, da ogni altro provvedimento che il giudice, a sua discrezione, reputi idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione. Tale giudizio finisce per configurare, a tutela del soggetto potenziale vittima delle discriminazioni, una specifica posizione di diritto soggettivo, e specificamente un diritto qualificabile come “diritto assoluto” in quanto posto a presidio di una area di libertà e potenzialità del soggetto, rispetto a qualsiasi tipo di violazione della stessa, che ne giustifica un contenuto e un’estensione delle tutele conseguibili atipici e variabili in dipendenza del tipo di condotta lesiva che è stata messa in essere.

Massima n. 45984

La corretta applicazione e l’interpretazione uniforme del diritto UE sono garantiti dalla Corte di giustizia, cui i giudici nazionali possono rivolgersi attraverso il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, così cooperando direttamente con la funzione affidata dai Trattati alla Corte. È nell’ambito di questo confronto instaurato con i giudici nazionali, in quanto incaricati dell’applicazione del diritto dell’Unione, che la Corte di giustizia fornisce l’interpretazione di tale diritto, allorché la sua applicazione sia necessaria per dirimere la controversia sottoposta al loro esame.Prima di dare attuazione al diritto dell’Unione europea, il giudice ordinario deve adeguatamente interrogarsi sul significato normativo del diritto UE e sulla compatibilità con il medesimo del diritto interno.Il principio del primato del diritto dell’Unione discende dal principio dell’eguaglianza degli Stati membri davanti ai Trattati (art. 4 TFUE), che esclude la possibilità di fare prevalere, contro l’ordine giuridico dell’Unione, una misura unilaterale di uno Stato membro. L’obbligo di dare applicazione al diritto dell’Unione, quando ne ricorrono i presupposti, implica che esso sia interpretato in modo uniforme in tutti gli Stati membri.La necessità di rivolgersi alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE, che costituisce un obbligo in capo ai giudici nazionali di ultima istanza, viene tuttavia meno non solo quando la questione non sia rilevante o quando la disposizione di diritto dell’Unione di cui trattasi sia stata già oggetto di interpretazione da parte della Corte, ma anche in tutti i casi in cui la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi.Il controllo di compatibilità con il diritto dell’Unione europea e lo scrutinio di legittimità costituzionale non sono in contrapposizione tra loro, ma costituiscono un concorso di rimedi giurisdizionali, il quale arricchisce gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali e, per definizione, esclude ogni preclusione. E ciò in un contesto che vede tanto il giudice comune quanto la Corte costituzionale impegnati a dare attuazione al diritto dell’Unione europea nell’ordinamento italiano, ciascuno con i propri strumenti e ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze. (Precedenti: S. 149/2022 - mass. 44925; S. 63/2019 - mass. 42611; S. 20/2019 - mass. 42459; S. 269/2017 - mass. 41945).La primazia del diritto UE, architrave su cui poggia la comunità di corti nazionali, richiede che il giudice nazionale, quando ritenga la normativa interna incompatibile con normativa dell’Unione europea a efficacia diretta, provveda immediatamente all’applicazione di quest’ultima, senza che la sua sfera di efficacia possa essere intaccata dalla prima. Ciò, ovviamente, sempre che non ritenga di sollevare questione di legittimità costituzionale, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti (Precedenti: S. 149/2022 - mass. 44925; S. 67/2022 - mass. 44764; S. 54/2022; S. 182/2021 - mass. 44098 - mass. 44099; S. 49/2021; S. 269/2017 - mass. 41945; S. 170/1984 - mass. 9754; O. 182/2020 - mass. 43382)

Massima n. 45985

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 11, par. 1, lett. d), della direttiva 2003/109/CE, l’art. 29, comma 1-bis, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, nella parte in cui stabilisce che l’ivi prevista documentazione attestante l’impossidenza di altri alloggi da parte di tutti i componenti del nucleo familiare debba essere presentata dai cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo con modalità diverse rispetto a quelle utilizzabili dai cittadini italiani e dell’Unione europea. La disposizione censurata dal tribunale di Udine è discriminatoria perché pone in essere un aggravio procedimentale che si risolve in un ostacolo di ordine pratico e burocratico. Il possesso da parte di uno dei componenti del nucleo familiare del richiedente di un alloggio adeguato nel Paese di origine o di provenienza, infatti, non appare rilevante né sotto il profilo dell’indicazione del bisogno, né quale indicatore della situazione patrimoniale del richiedente. Tale onere documentale è, d’altra parte, manifestamente in contrasto anche con l’art. 11, par. 1, lett. d), della direttiva 2003/109/CE, cui l’Italia ha dato attuazione con il d.lgs. n. 3 del 2007, senza avvalersi della prevista possibilità di limitare la parità di trattamento alle prestazioni essenziali. (Precedenti: S. 157/2021 - mass. 44113; S. 9/2021 - mass. 43556).

Massima n. 45986

È dichiarato che non spettava al Tribunale di Udine, in funzione di giudice del lavoro, ordinare la rimozione dell’art. 12, comma 3-bis, del regolamento regionale n. 144 del 2016 (punto 2 del dispositivo dell’ordinanza 31 gennaio-1° febbraio 2023, resa nel procedimento R.G. 358/2022), senza prima aver sollevato questione di legittimità costituzionale sull’art. 29, comma 1-bis, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016; né, conseguentemente, spettava al medesimo Tribunale adottare l’apparato coercitivo sanzionatorio conseguente al suddetto ordine di rimozione (punti 3, 7 e 8 del dispositivo della medesima ordinanza); ed è annullata, per l’effetto, l’ordinanza 31 gennaio-1° febbraio 2023 del Tribunale di Udine, in funzione di giudice del lavoro, resa nel procedimento R.G. 358/2022, limitatamente ai punti 2, 3, 7 e 8 del dispositivo. L’ordinanza impugnata dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, adottata nell’ambito di un’azione civile contro la discriminazione per motivi di nazionalità, ordinandole di modificare il regolamento regionale n. 144 del 2016 nella parte che prevede per i cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo requisiti o modalità diverse rispetto a quelli previsti per i cittadini comunitari per attestare l’impossidenza di alloggi in Italia e all’estero, così da garantire per gli uni e per gli altri la stessa attestazione, viola gli artt. 97 e 117, sesto comma, Cost. Le norme legislative e regolamentari alla base dell’opposto rifiuto all’erogazione del contributo sono discriminatorie, in quanto non consentono ai cittadini extra UE di avvalersi, per attestare l’impossidenza, di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, come invece possono fare i cittadini italiani e i cittadini UE. Se, tuttavia, il giudice a quo, ordinando di valutare la domanda dei ricorrenti come se prodotta sulla base dei criteri valevoli per i cittadini comunitari, ha applicato l’art. 11 della direttiva 2003/109/CE e ha esercitato poteri concessi nell’ambito del giudizio ex art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, nell’ordinare la modifica della norma regolamentare, sostanzialmente riproduttiva di una norma legislativa, ha esorbitato dalla funzione giurisdizionale, con quanto previsto dal principio di legalità e dal principio di supremazia della legge regionale sul regolamento regionale. Infatti, nel caso in cui la discriminazione compiuta dalla PA ha origine nella legge, in quanto è quest’ultima a imporre, senza alternative, quella specifica condotta, allora l’attività discriminatoria è ascrivibile a essa soltanto in via mediata. In evenienze del genere, il giudice ordinario non può ordinare la modifica di norme regolamentari che siano riproduttive di norme legislative, in quanto ordinerebbe alla PA di adottare atti regolamentari confliggenti con la legge non rimossa. L’esercizio di un siffatto potere è, dunque, subordinato all’accoglimento della questione di legittimità costituzionale sulla norma legislativa che il giudice ritenga essere causa della natura discriminatoria dell’atto regolamentare.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma 1-bis, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), nella parte in cui stabilisce che l'ivi prevista documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel Paese di origine e nel Paese di provenienza - documentazione richiesta per dimostrare l'impossidenza di altri alloggi, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera d), della medesima legge regionale - debba essere presentata dai cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo con modalità diverse rispetto a quelle utilizzabili dai cittadini italiani e dell'Unione europea;

2) dichiara che non spettava al Tribunale ordinario di Udine, in funzione di giudice del lavoro, ordinare la rimozione dell'art. 12, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 luglio 2016, n. 0144, recante «Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)» (punto 2 del dispositivo dell'ordinanza 31 gennaio-1° febbraio 2023, resa nel procedimento R.G. 358/2022), senza prima aver sollevato questione di legittimità costituzionale sull'art. 29, comma 1-bis, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016; né, conseguentemente, spettava al medesimo Tribunale adottare l'apparato coercitivo sanzionatorio conseguente al suddetto ordine di rimozione (punti 3, 7 e 8 del dispositivo della medesima ordinanza);

3) annulla per l'effetto l'ordinanza 31 gennaio-1° febbraio 2023 del Tribunale ordinario di Udine, in funzione di giudice del lavoro, resa nel procedimento R.G. 358/2022, limitatamente ai punti 2, 3, 7 e 8 del dispositivo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 2023.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2024

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

Allegato:

Ordinanza letta all'udienza del 21 novembre 2023

ORDINANZA

Visti gli atti relativi al giudizio per conflitto di attribuzione tra enti avente ad oggetto l'ordinanza adottata dal Tribunale ordinario di Udine, sezione lavoro, del 31 gennaio-1° febbraio 2023, promosso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri;

rilevato l'intervento spiegato in giudizio dell'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (ASGI) aps.

Considerato che nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti, di regola, non è ammesso l'intervento di soggetti diversi da quelli legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi (sentenze n. 184 e n. 90 del 2022 nonché relativa ordinanza allegata);

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non può tuttavia escludersi la possibilità che l'oggetto del conflitto sia tale da coinvolgere, in modo immediato e diretto, situazioni soggettive di terzi, il cui pregiudizio o la cui salvaguardia dipendono dall'esito del conflitto (da ultimo, sentenza n. 184 del 2022);

che, nel caso di specie, ASGI riveste la qualità di parte del giudizio definito con l'ordinanza del Tribunale ordinario di Udine oggetto del presente conflitto di attribuzione;

che il giudizio in esame verte sulla spettanza allo Stato e, per esso, al predetto Tribunale di Udine del potere di ordinare, alla ricorrente Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la rimozione di una norma del regolamento regionale n. 0144/2016, recante «Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)»;

che tale potere, nel giudizio ex art. 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), definito con l'ordinanza impugnata, è stato esercitato dal Tribunale di Udine anche su domanda di ASGI;

che, pertanto, il presente giudizio è suscettibile di incidere in maniera immediata e diretta sulla situazione soggettiva di ASGI, la cui domanda è stata accolta con il provvedimento giurisdizionale oggetto del conflitto;

che, dunque, deve essere dichiarato ammissibile l'intervento di ASGI, in modo da consentirle di far valere le proprie ragioni nel giudizio di fronte a questa Corte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile l'intervento dell'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (ASGI) aps nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.

F.to: Augusto Antonio Barbera, Presidente

Testo integrale

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