Corte costituzionale

Sentenza n. 130/2024

Corte cost., sent. 16 luglio 2024, n. 130

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
130/2024
Data di deposito
16 luglio 2024
Data di decisione
18 giugno 2024
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giovanni Pitruzzella
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:130

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1-bis, comma 1, decreto-legge n. 121 del 12 settembre 2023
  • legge n. 155 del 6 novembre 2023
  • art. 1-bis, comma 2, lett. a), decreto-legge n. 121 del 12 settembre 2023
  • art. 1-bis, comma 4, lett. b), decreto-legge n. 121 del 12 settembre 2023
  • art. 1-bis, comma 3, decreto-legge n. 121 del 12 settembre 2023

Parametri

Massime

Massima n. 46328

Il divieto di istituire fondi settoriali a destinazione vincolata in materie di competenza regionale, residuali o concorrenti, dove l’elemento decisivo risulta essere l’individuazione della materia cui ricondurre il fondo istituito, tollera alcune eccezioni: la prima deriva dalle finalità espressamente indicate dall’art. 119, quinto comma, Cost.; la seconda, dalla contemporanea incidenza della disposizione statale su una o più materie regionali e una o più materie statali, dove la concorrenza di competenze legittima la previsione statale del fondo, a condizione che le regioni siano coinvolte nella sua gestione; la terza, dalla chiamata in sussidiarietà, per soddisfare esigenze di esercizio unitario a fondamento della gestione accentrata del fondo, nel rispetto del principio di leale collaborazione, che richiede di esaminare l’oggetto, la ratio e la finalità della norma. (Precedenti: S. 95/2024 - mass. 46140-46141; S. 223/2023 - mass. 45931; S. 70/2023 - mass. 45562 e 45564; S. 179/2022 - mass. 45069; S. 123/2022 - mass. 45047; S. 114/2022 - mass. 44891; S. 40/2022 - mass. 44669; S. 56/2019 - mass. 42339; S. 370/2003 - 28170). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, quarto comma, Cost., e del principio di leale collaborazione, l’art. 1-bis, comma 1, del d.l. n. 121 del 2023, come conv., nella parte in cui, istituendo un fondo per finalità turistico ambientali, con destinazione delle relative risorse ai comuni, non dispone che il bando appositamente previsto sia adottato previa intesa con la Conferenza unificata. La disposizione impugnata dalla Regione Campania, rivelando la sussistenza di un inestricabile intreccio di competenze, attiene innegabilmente alla materia del turismo, di competenza residuale delle regioni, e viola il principio di leale collaborazione, necessario a contemperare gli interessi statali con quelli delle autonomie territoriali, espressamente richiamati dalla stessa disposizione). (Precedenti: S. 123/2022 - mass. 44989; S. 85/2022 - mass. 44742; S. 84/2019; S. 56/2019 - mass. 42339; S. 94/2008 - mass. 32259 - 32260).

Massima n. 46329

L’autonomia finanziaria costituzionalmente garantita agli enti territoriali non comporta una rigida garanzia quantitativa e, pertanto, sono ammesse anche riduzioni delle risorse disponibili, purché tali diminuzioni non rendano impossibile lo svolgimento delle funzioni attribuite agli enti territoriali medesimi. Grava sul ricorrente l’onere di provare l’irreparabile pregiudizio lamentato, onere peraltro soggetto a gradazioni, a seconda che debba essere valutato ai fini dell’ammissibilità del ricorso o della sua fondatezza. Sotto il profilo dell’onere di allegazione ai fini dell’ammissibilità, è sufficiente una motivazione che chiarisca l’incidenza della misura introdotta dal legislatore statale sulle risorse destinate a tali funzioni. (Precedenti: S. 95/2024 - mass. 46134; S. 29/2023 - mass. 45344; S. 220/2021 - mass. 44294; S. 155/2020 - mass. 43416; S. 76/2020 - mass. 43279; S. 83/2019 - mass. 42072; S. 137/2018 - mass. 41372). (Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Campania in riferimento all’art. 119 Cost. e al principio di leale collaborazione, dell’art. 1-bis, commi 2, lett. a, e 4, lett. b, del d.l. n. 121 del 2023, come conv., nella parte in cui stabilisce che i fondi di cui al comma 1 e al comma 3 della stessa disposizione siano alimentati, per la maggior parte, mediante riduzione del FUNT. La ricorrente, da un lato, si limita a riferire lo stanziamento ad essa assegnato, ma non precisa l’entità del taglio subito per effetto dell’impugnato art. 1-bis, comma 4, lett. b; dall’altro lato, con riferimento all’art. 1-bis, comma 2, lett. a, non solo non specifica l’entità della riduzione, ma non indica neppure la somma assegnatale in virtù del riparto del FUNT di conto capitale, benché il ricorso sia successivo rispetto al relativo Accordo di riparto del 20 dicembre 2023, concluso in sede di Conferenza Stato-regioni. Inoltre, la Regione Campania non dà conto delle successive disposizioni legislative che hanno inciso sulla dotazione iniziale del citato fondo, modificandola in relazione all’anno 2023: carenze che rendono insufficiente la motivazione dell’asserita lesione dell’autonomia finanziaria della ricorrente).

Massima n. 46330

Non è necessario un coinvolgimento delle regioni nel procedimento di formazione delle leggi e nel principio di leale collaborazione non può essere rinvenuto un fondamento costituzionale all’applicazione dei meccanismi collaborativi nel procedimento legislativo. (Precedenti: S. 63/2024 - 46089; S. 6/2023 - mass. 45275; S. 237/2017 - mass. 41629).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Campania, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, quarto comma, 118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dell’art. 1-bis, comma 3, del d.l. n. 121 del 2023, come conv., nella parte in cui alloca ulteriori risorse sul fondo per il turismo sostenibile, al fine di favorire il turismo intermodale, senza chiarirne il significato e definirne la praticabilità. Sotto un primo profilo, non era necessario il coinvolgimento della Regione Campania nel procedimento legislativo, che sfugge all’applicazione del principio di leale collaborazione. Sotto un secondo profilo, la nozione di turismo intermodale riceve una prima caratterizzazione nella stessa norma impugnata, che ribadisce quanto stabilito, in riferimento al turismo sostenibile, dall’art. 1, comma 611, della legge n. 197 del 2022, il quale detta una nozione ulteriormente precisata dall’art. 4 del d.m. attuativo n. 5651 del 2023. Ciò esclude la violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento dell’amministrazione, mentre, per converso, rispondono alle finalità stabilite gli incentivi per realizzare una combinazione di mezzi più ecologici rispetto agli autoveicoli – bus, treni e biciclette, anche elettriche. Infine, l’argomento che insiste sulla non praticabilità del turismo intermodale da parte degli enti territoriali non è idoneo a dimostrare l’irragionevolezza dell’aumento delle relative risorse: al contrario, tale incremento potrebbe facilitare la realizzazione degli interventi necessari per promuovere questa forma di turismo).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121 (Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell'aria e limitazioni della circolazione stradale), convertito, con modificazioni, nella legge 6 novembre 2023, n. 155, nella parte in cui non dispone che il bando ivi previsto sia adottato previa intesa con la Conferenza unificata;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis, commi 2, lettera a), e 4, lettera b), del d.l. n. 121 del 2023, come convertito, promossa, in riferimento all'art. 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, dalla Regione Campania, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 3, del d.l. n. 121 del 2023, come convertito, promosse, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, quarto comma, 118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione Campania, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Giovanni PITRUZZELLA, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2024

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo integrale

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