Corte costituzionale

Sentenza n. 111/2024

Corte cost., sent. 27 giugno 2024, n. 111

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
111/2024
Data di deposito
27 giugno 2024
Data di decisione
4 giugno 2024
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
BARBERA
ECLI
ECLI:IT:COST:2024:111

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 120, legge n. 197 del 29 dicembre 2022
  • art. 37, comma 3, decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022
  • legge n. 51 del 20 maggio 2022
  • art. 55, decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022
  • legge n. 91 del 15 luglio 2022
  • art. 37, decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022
  • art. 37, comma 3, ter, decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022

Parametri

Massime

Massima n. 46236

Affinché il sacrificio recato ai principi di eguaglianza e di capacità contributiva non sia sproporzionato e la differenziazione dell’imposta non degradi in arbitraria discriminazione, la sua struttura deve coerentemente raccordarsi con la relativa ratio giustificatrice. (Precedente: S. 10/2015 - mass. 38224).La temporaneità dell’imposizione non costituisce un argomento sufficiente a fornire giustificazione a un’imposta, che potrebbe comunque risultare disarticolata dai principi costituzionali. (Precedente: O. 165/2021 - mass. 44119).Il necessario bilanciamento di interessi fra esigenze finanziarie della collettività e tutela delle ragioni del contribuente non può sistematicamente risolversi a favore delle prime, perché anche nella materia tributaria e persino quando, in momenti particolari, siano implicate straordinarie e preminenti esigenze della collettività, occorre comunque ad assicurare, nella valutazione del bilanciamento operato dal legislatore, quanto meno il rispetto di una soglia essenziale di non manifesta irragionevolezza, oltre la quale lo stesso dovere tributario finirebbe per smarrire la propria giustificazione in termini di solidarietà, risolvendosi invece nella prospettiva della mera soggezione al potere statale. (Precedente: S. 73/1996 - mass. 22218).Per individuare la natura di un contributo solidaristico straordinario è irrilevante il nomen iuris usato dal legislatore, occorrendo riscontrare in concreto e caso per caso se si sia o no in presenza di un tributo. (Precedenti: S. 149/2021 - mass. 44031; S. 58/2015 - mass. 38314; S. 141/2009 - mass. 33391).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., l’art. 37, comma 3, del d.l. n. 21 del 2022, come conv. e come modificato dall’art. 55 del d.l. n. 50 del 2022, come conv. e dall’art. 1, comma 120, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui prevede che «[a]i fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell’IVA,», anziché «[a]i fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell’IVA e delle accise versate allo Stato e indicate nelle fatture attive,». La disposizione censurata dalla CGT di Milano, sez. 12, nell’istituire un contributo straordinario a carico delle imprese energetiche per far fronte alla crisi energetica derivante dalla guerra della Russia in Ucraina, finalizzata ad intercettare i windfall profits, assume, quale base imponibile, una grandezza contabile marginale, data dall’incremento registrato nel periodo di riferimento, rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente, del saldo IVA tra il valore complessivo delle operazioni attive e passive dichiarate con le LIPE. Tale meccanismo non garantisce il risultato di intercettare la maggiore ricchezza: l’incremento del volume di affari, infatti, potrebbe derivare da un mero aumento delle quantità vendute, senza costituire un dato significativo in ordine all’avere beneficiato del vantaggio economico derivante dall’aumento dei prezzi del settore, compromettendo radicalmente la ragionevolezza della disposizione censurata. Infatti, i soggetti che acquistano prodotti energetici per i quali non sono ancora state assolte le accise, perché soggette a una circolazione in regime di sospensione, e che poi procedono alla immissione in consumo, normalmente si rivalgono nei confronti dei successivi acquirenti comprendendo nel prezzo di vendita indicato in fattura anche l’importo delle accise da essi versate allo Stato. Per essi, tuttavia, le accise incidono sulla determinazione della base imponibile del contributo straordinario, ancorché non risultino in quelle passive di acquisto. In tal modo, le accise che questi soggetti hanno versato allo Stato, vanno ad aumentare, anche in misura considerevole, la base imponibile del contributo straordinario di solidarietà, senza che tale aumento possa in alcun modo dirsi rappresentativo di una maggiore ricchezza).

Massima n. 46237

L’ordinanza di rimessione deve confrontarsi con l’evoluzione della normativa statale, sicché il mancato confronto con la stessa comporta un’insufficiente motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, con conseguente inammissibilità della questione sollevata. (Precedenti: S. 256/2022 - mass. 45199; S. 225/2022 - mass. 45092; S. 36/2022 - mass. 44654).L’ordinanza di rimessione delle questioni di legittimità costituzionale non necessariamente deve concludersi con un dispositivo recante altresì un petitum, essendo sufficiente che dal tenore complessivo della motivazione emergano con chiarezza il contenuto ed il verso delle censure. (Precedente: S. 136/2022 - mass. 44792).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per omessa ricostruzione del quadro normativo di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla CGT di primo grado di Roma, sez. 27, in riferimento agli artt. 3, 23, 41, 42, 53 e 117, secondo comma, lett. e, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, dell’art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, come conv. e come modificato dall’art. 55 del d.l. n. 50 del 2022, come conv. Le cinque ordinanze di rimessione della CGT di Roma non hanno dato alcun conto delle significative modifiche apportate al censurato art. 37 dall’art. 1, comma 120, della legge n. 197 del 2022, entrata in vigore in data antecedente rispetto a quella di emissione delle ordinanze di rimessione. Pertanto, con esse i rimettenti avrebbero dovuto confrontarsi al fine di valutare se e in che misura avessero inciso sulla motivazione dei diversi profili di censura prospettati; motivazione che rimane invece incentrata, smarrendo così il suo pieno significato, su una ricostruzione solo parziale della normativa indubbiata).

Massima n. 46238

In un contesto complesso come quello contemporaneo, dove si sviluppano nuove e multiformi creazioni di valore, il concetto di capacità contributiva non necessariamente deve rimanere legato solo a indici tradizionali come il patrimonio e il reddito, potendo rilevare anche altre e più evolute forme di capacità, che ben possono denotare una forza o una potenzialità economica; ciò nella prospettiva dell’uguaglianza e della solidarietà insite nel dovere inderogabile di concorrere alle pubbliche spese, e della moderna evoluzione dei dinamismi economici in un contesto in cui la ricchezza può sfuggire agli inquadramenti più tradizionali. (Precedenti: S. 288/2019 - mass. 41902; S. 10/2015 - mass. 38224).La valutazione della sussistenza di un adeguato indice di capacità contributiva non può essere compiuta sulla base di una considerazione solo atomistica; occorre invece considerare anche gli altri fattori che, valutati complessivamente e unitariamente, hanno concorso alla selezione della concreta forza economica che risiede alla base del contributo straordinario.Al legislatore spetta un’ampia discrezionalità in relazione alle varie finalità cui si ispira l’attività di imposizione fiscale, essendogli consentito, sia pure con il limite della non arbitrarietà, di determinare i singoli fatti espressivi della capacità contributiva che, quale idoneità del soggetto all’obbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza. (Precedente: S. 201/2020 - mass. 42951).Ogni diversificazione del regime tributario, per aree economiche o per tipologia di contribuenti, deve essere supportata da adeguate giustificazioni. (Precedente: S. 49/2024 - mass. 46067).Una legge tributaria, anche retroattiva, non dà luogo a un’espropriazione di proprietà privata, ma solo ad una obbligazione pecuniaria verso lo Stato o altro ente pubblico. (Precedenti: S. 283/1993 - mass. 19764; S. 22/1965 - mass. 2324; S. 9/1959 - mass. 752).

Massima n. 46239

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, solevate dalla CGT di primo grado di Milano, sez. 12, in riferimento agli artt. 3, 23, 42, 53 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 Prot. addiz. CEDU, dell’art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, come conv. e modificato dall’art. 55 del d.l. n. 50 del 2022, come conv., e successivamente dall’art. 1, comma 120, della legge n. 197 del 2022, che istituisce un contributo straordinario a carico delle imprese energetiche per far fronte alla crisi energetica derivante dalla guerra della Russia in Ucraina, finalizzata ad intercettare i windfall profits. Il prelievo istituito dall’art. 37, di natura tributaria, ha come suo presupposto non i c.d. “extraprofitti” o windfall profits, ma l’incremento di un saldo differenziale conseguente la vendita, a determinate condizioni, di prodotti energetici da parte di taluni soggetti operanti nel settore energetico in un particolare contesto temporale. Nel contesto straordinario in cui il tributo è stato istituto, non appare arbitrario che il fortissimo aumento dei prezzi dei prodotti energetici nell’eccezionale situazione congiunturale e lo specifico mercato in cui le imprese energetiche operano siano stati identificati dal legislatore – al verificarsi di una serie di condizioni – come un indice rivelatore di ricchezza. Una volta appurato che l’indice di capacità contributiva non è arbitrario, neppure è leso il rapporto di connessione razionale e di proporzionalità tra il mezzo predisposto dal legislatore e il fine che lo stesso ha inteso perseguire, al contrario da quanto ritenuto dai rimettenti, che assumono – fallacemente – che il presupposto del contributo di solidarietà siano gli utili realizzati. Né si determina una discriminazione tra imprese del mercato energetico e quelle operanti in altri settori merceologici, quali quello bancario o farmaceutico, che pure, secondo i rimettenti, avrebbero realizzato “extraprofitti” consistenti durante e dopo la crisi pandemica, perché il mercato energetico ha fatto registrare, in assoluto, incrementi di fatturato tali da risultare chiaramente senza paragoni nel periodo considerato dalla norma censurata. Non sussiste neppure una discriminazione interna al mercato energetico, in quanto la previsione che esclude l’applicazione dell’imposta ove il saldo incrementale sia inferiore a 5 milioni di euro o al 10% anziché rappresentare un fattore di discriminazione, ha una funzione di completamento del regime impositivo introdotto dal legislatore, che ha configurato una soglia di tolleranza al di sotto della quale gli incrementi del saldo sono stati stimati non indicativi di una maggiore forza economica, perché ritenuti riconducibili alla normale attività di impresa. Infine, l’estraneità della materia espropriativa all’ambito dell’art. 53 Cost. induce a constatare come sia proprio l’art. 53 la corretta prospettiva nella quale va ricondotto il giudizio sull’uso ragionevole, o meno, che il legislatore stesso abbia fatto dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria, al fine di verificare la coerenza interna della struttura dell’imposta con il suo presupposto economico, come pure la non arbitrarietà dell’entità dell’imposizione. All’esclusione del contrasto con l’art. 42 Cost. si deve aggiungere quella con l’art. 1 Prot. addiz. CEDU e la sua autonoma nozione di bene. Innanzitutto, quando si tratta di definire e attuare politiche in materia fiscale la Corte EDU è solita riconoscere un ampio margine di apprezzamento agli Stati. Inoltre, la Corte EDU, ha comunque ribadito che il semplice fatto che l’aliquota fiscale sia molto elevata non dà luogo di per sé a una violazione di tale disposizione. (Precedenti: S. 269/2017 - mass. 41945; S. 111/1997 - mass. 23271).

Massima n. 46240

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla CGT di primo grado di Milano, sez. 12, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell’art. 37, comma 3-ter, del d.l. n. 21 del 2022, come conv. e modificato dall’art. 55 del d.l. n. 50 del 2022, come conv., e successivamente dall’art. 1, comma 120, della legge n. 197 del 2022, che, nell’ambito del contributo straordinario a carico delle imprese energetiche per far fronte alla crisi energetica derivante dalla guerra della Russia in Ucraina, finalizzata ad intercettare i windfall profits, stabilisce che non concorrono alla formazione della base imponibile operazioni attive e passive che non hanno alcuna afferenza con gli incrementi di prezzo delle commodities. Non è corretta l’affermazione del rimettente secondo cui al sistema dell’IVA sarebbe estranea la nozione di “afferenza” e, quindi, la possibilità di una correlazione tra le operazioni poste in essere. L’individuazione di un rapporto di afferenza tra le diverse operazioni non è infatti estraneo alla struttura dell’IVA, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, ragionando in termini di sussistenza di un rapporto di strumentalità tra diverse operazioni. Né manca di ragionevolezza la possibilità che l’acquisto afferente territorialmente non sia stato effettuato nell’ambito dei periodi temporali presi a riferimento dal legislatore, dal momento che, al più, qualora dalla norma fosse possibile trarre la conseguenza ipotizzata dal rimettente, si tratterebbe di un mero inconveniente di fatto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dall'art. 55 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91, e dall'art. 1, comma 120, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), nella parte in cui prevede che «[a]i fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA,», anziché «[a]i fini del calcolo del saldo di cui al comma 2, si assume il totale delle operazioni attive, al netto dell'IVA e delle accise versate allo Stato e indicate nelle fatture attive,»;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, come convertito, e come modificato dall'art. 55 del d.l. n. 50 del 2022, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23, 41, 42, 53 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sezione 27, con le ordinanze indicate in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, come convertito, modificato dall'art. 55 del d.l. n. 50 del 2022, come convertito, e successivamente dall'art. 1, comma 120, della legge n. 197 del 2022, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23, 42, 53 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Prot. addiz. CEDU, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, sezione 12, con le ordinanze indicate in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 3-ter, del d.l. n. 21 del 2022, come convertito, modificato dall'art. 55 del d.l. n. 50 del 2022, come convertito, e successivamente dall'art. 1, comma 120, della legge n. 197 del 2022, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, sezione 12, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 27 giugno 2024

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Allegato:

Ordinanza letta all'udienza del 10 aprile 2024

ORDINANZA

Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dall'art. 55 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91, promosso dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma con ordinanza del 27 giugno 2023, iscritta al n. 145 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2023.

Ritenuto che nel giudizio a quo ENI spa ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle entrate avverso il silenzio-rifiuto maturato con riferimento alla richiesta di rimborso dell'importo versato a titolo di contributo straordinario ai sensi dell'art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, come convertito;

rilevato che nel giudizio è intervenuta, con atto depositato il 28 novembre 2023, Assorisorse - Risorse Naturali ed Energie Sostenibili;

che, a sostegno della propria legittimazione, l'interveniente: a) si qualifica «[a]ssociazione di Confindustria [...] costituita da circa 100 aziende impegnate a valorizzare le risorse naturali»; b) evidenzia che la società ENI spa è sua «socia effettiva»; c) afferma di avere, dunque, un «dovere statutario di rappresentanza e assistenza nei confronti degli associati» che la impegnerebbe «a intervenire nel presente giudizio»;

che l'art. 2 del proprio statuto, infatti, nello stabilire gli scopi dell'Associazione, prevede, fra l'altro, che l'ente fornisce «l'assistenza tecnica, economica e giuridica agli Associati nella definizione e attuazione delle loro attività» e il successivo art. 5 prevede che l'Associazione tutela «gli interessi comuni degli Associati, assumendone la rappresentanza nei rapporti con le competenti Autorità»;

che, secondo l'interveniente, poiché l'art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, come convertito, «colpisce un circoscritto settore di attività economica» e poiché in quel settore l'Associazione «svolge un importante ruolo di rappresentanza a tutela degli interessi degli [operatori economici] che ivi operano», la stessa sarebbe portatrice di un «interesse istituzionalizzato della categoria» che la legittimerebbe ad intervenire nel presente giudizio.

Considerato che questa Corte ha più volte precisato che, riguardo ai soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria, qual è l'interveniente, è inammissibile l'intervento nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale qualora essi vantino, rispetto al suo oggetto, un interesse solo indiretto, connesso in via generale agli scopi statutari di tutela economica e professionale degli iscritti (ordinanza n. 202 del 2020);

che questa Corte ha inoltre evidenziato nell'ordinanza n. 37 del 2020 che ciò vale a maggior ragione oggi, alla luce del vigente art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che consente alle formazioni sociali senza scopo di lucro e ai soggetti istituzionali portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di legittimità costituzionale di presentare a questa Corte un'opinione scritta in qualità di amicus curiae;

che quello della Associazione interveniente, rispetto all'oggetto del giudizio incidentale di legittimità costituzionale relativo alla sussistenza di un diritto al rimborso del contributo straordinario versato dalla società ENI spa, è un interesse solo indiretto, connesso in via generale agli scopi statutari di tutela tecnica, economica e giuridica dei propri associati;

che la stessa, quindi, non è titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che ne legittimi l'intervento, atteso che essa non vanta una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale, bensì un mero, indiretto e più generale, interesse connesso agli scopi statutari di tutela degli interessi dei propri iscritti;

che, pertanto, l'intervento di Assorisorse - Risorse Naturali ed Energie Sostenibili non è ammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non ammissibile l'intervento spiegato in giudizio da Assorisorse - Risorse Naturali ed Energie Sostenibili.

F.to: Augusto Antonio Barbera, Presidente

Testo integrale

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