Corte costituzionale
Ordinanza n. 106/2024
Corte cost., ord. 13 giugno 2024, n. 106
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 106/2024
- Data di deposito
- 13 giugno 2024
- Data di decisione
- 21 maggio 2024
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- BARBERA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2024:106
Norme oggetto del giudizio
- art. 605, comma 6, codice penale
- art. 2, comma 1, lett. d), decreto legislativo n. 150 del 10 ottobre 2022
- art. 1, comma 15, legge n. 134 del 27 settembre 2021
Parametri
Massime
Massima n. 46199
L’adozione di pronunce con effetti in malam partem in materia penale risulta, in via generale, preclusa dal principio della riserva di legge sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost., il quale, rimettendo al “soggetto-Parlamento” che incarna la rappresentanza politica della Nazione, le scelte di politica criminale (con i relativi delicati bilanciamenti di diritti e interessi contrapposti), impedisce alla Corte costituzionale, sia di creare nuove fattispecie o di estendere quelle esistenti a casi non previsti, sia di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti, comunque sia, alla punibilità. (Precedenti: S. 84/2024 - mass. 46178, 46179; S. 8/2022 - mass. 44474; S. 17/2021 - mass. 43462; O. 219/2020 - mass. 42827; S. 37/2019 - mass. 41546, S. 46/2014 - mass. 37770; S. 5/2014 - mass. 37591; S. 324/2008 - mass. 32801, 32802; O. 65/2008 - mass. 32209; O. 164/2007 - mass. 31286; S. 394/2006 - mass. 30803, 30839; S. 161/2004 - mass. 28491, 28492).È ammissibile il sindacato di costituzionalità sulle norme penali di favore – intese come quelle norme che “sottraggono” una certa classe di soggetti o di condotte all’ambito di applicazione di altra norma, maggiormente comprensiva, configurando per tali soggetti o condotte un trattamento privilegiato – ancorché gli effetti della dichiarazione della loro illegittimità costituzionale ridondino in malam partem per l’imputato nel procedimento a quo. (Precedenti: S. 155/2019 - mass. 41417, 41418; S. 394/2006 - mass. 30803, 30839).Il divieto di pronunce in malam partem si estende, in linea di principio, anche alle disposizioni che prevedono la procedibilità a querela di determinati delitti, in quanto di natura mista, sostanziale e processuale, e per questo soggette, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai principi sulla successione delle leggi penali nel tempo (art. 2, quarto comma, cod. pen.).
Massima n. 46200
Sono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GUP del Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 3, 13, 97 e 112 Cost. – dell’art. 605, sesto comma, cod. pen., inserito dall’art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 150 del 2022, e dell’art. 1, comma 15, della legge n. 134 del 2021, che introducono la generale punibilità a querela del delitto di sequestro di persona (art. 605, primo comma, cod. pen.). Le questioni aventi ad oggetto la legge delega sono inammissibili per aberratio ictus, in quanto il vizio lamentato concerne esclusivamente la scelta del legislatore delegato di prevedere la procedibilità a querela del delitto indicato, in attuazione di un criterio – quello contenuto nel censurato art. 1, comma 15, lett. b) – che lasciava ampia discrezionalità nella selezione dei reati contro la persona, puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, cui estendere la procedibilità a querela. Quanto invece alle questioni concernenti il decreto delegato, il rimettente chiede un intervento additivo – precluso alla Corte costituzionale dal principio della riserva di legge in materia penale – che, ampliando il novero delle ipotesi di sequestro di persona perseguibili e punibili d’ufficio, inciderebbe in senso peggiorativo sulla risposta punitiva nei confronti del condannato; né il divieto di additive in malam partem subisce nel caso di specie eccezioni, poiché la disposizione censurata non è configurabile quale norma penale di favore né la procedibilità a querela costituisce una deroga ad un generalizzato regime di procedibilità d’ufficio, sicché la sua eliminazione comporterebbe l’automatica riespansione della disciplina. (Precedenti: S. 48/2023 - mass. 45379; O. 53/2022 - mass. 44694; S. 22/2022 - mass. 44582).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 605, sesto comma, del codice penale, introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), e dell'art. 1, comma 15, della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, 97 e 112 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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