Corte costituzionale

Sentenza n. 53/2023

Corte cost., sent. 30 marzo 2023, n. 53

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
53/2023
Data di deposito
30 marzo 2023
Data di decisione
20 febbraio 2023
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Marco D'Alberti
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:53

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 1, lett. a), legge della Regione Puglia n. 51 del 30 dicembre 2021
  • art. 12, comma 4, bis, legge della Regione Puglia n. 9 del 2 maggio 2017
  • art. 11, legge della Regione Puglia n. 51 del 30 dicembre 2021
  • art. 16, legge della Regione Puglia n. 51 del 30 dicembre 2021
  • art. 54, comma 1, lett. s), legge della Regione Puglia n. 51 del 30 dicembre 2021
  • art. 12, comma 3, lett. e-ter), legge della Regione Puglia n. 20 del 27 luglio 2001
  • art. 55, legge della Regione Puglia n. 51 del 30 dicembre 2021
  • art. 74, legge della Regione Puglia n. 51 del 30 dicembre 2021
  • art. 61, comma 1, lett. b), legge della Regione Puglia n. 51 del 30 dicembre 2021

Parametri

Massime

Massima n. 45387

È dichiarata inammissibile, per carente argomentazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 10, comma 1, lett. a), della legge reg. Puglia n. 51 del 2021, che aggiunge il nuovo comma 4-bis all'art. 12 della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, stabilendo i requisiti per ricoprire le funzioni di responsabile sanitario nelle strutture monospecialistiche domiciliari, ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali. Nelle argomentazioni del ricorrente, risulta omesso qualsiasi riferimento in ordine al rapporto di derivazione causale del lamentato effetto (di estensione del sistema di autorizzazione e accreditamento alle strutture che erogano cure domiciliari) dalla disposizione regionale impugnata, che in realtà regola un aspetto del tutto diverso, ossia i requisiti per il conferimento dell'incarico di direttore sanitario. (Precedenti: S. 115/2021 - mass. 43928; S. 161/2017 - mass. 41389; S. 114/2017 - mass. 40441).

Massima n. 45388

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell'art. 11 della legge reg. Puglia n. 51 del 2021, che modifica i limiti di età ai fini del conferimento degli incarichi di direttore amministrativo e di direttore sanitario degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), prevedendo che tale personale all'atto del conferimento dell'incarico non deve aver compiuto sessantacinque anni. La disciplina statale delle modalità di conferimento e di cessazione degli incarichi di direttore sanitario e di direttore amministrativo degli enti del SSN e, in particolare, degli IRCCS, per sopraggiunti limiti di età, attiene all'organizzazione e alla gestione dei servizi sanitari e, di riflesso, anche all'efficienza degli stessi, esprimendo un principio fondamentale in materia di tutela della salute. Il Governo, invece, ha evocato un parametro inconferente, di riferimento per la materia dell'ordinamento civile. (Precedenti: S. 189/2022 - mass. 45040; S. 155/2022 - mass. 45009; S. 139/2022 - mass. 44948; S. 209/2021 - mass. 44331; S. 195/2021 - mass. 44305; S. 132/2021 - mass. 43990; S. 286/2019 - mass. 42858; S. 295/2009 - mass. 34078; S. 422/2006 - mass. 30841).

Massima n. 45389

È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 16 della legge reg. Puglia n. 51 del 2021, che consente alle strutture sanitarie contemplate dai regolamenti regionali nn. 4) e 5) del 2019 di svolgere parte delle attività, per un limitato periodo di tempo nell'anno e senza pernottamento, presso una sede secondaria compatibile per localizzazione con la villeggiatura. Il comma 2 dello stesso art. 16 subordina espressamente la possibilità per le RSA in esame di svolgere parte della propria attività presso sedi secondarie alla preventiva autorizzazione rilasciata dalla Regione Puglia, mentre i regolamenti regionali richiamati sono stati adottati in attuazione dei principi stabiliti dal d.lgs. n. 502 del 1992. Si deve ritenere perciò che i criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività debbano necessariamente rispettare le prescrizioni poste dai richiamati artt. 8-ter e 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992 e dai regolamenti regionali nn. 4) e 5) del 2019, che vi prestano attuazione a livello regionale.

Massima n. 45390

In forza del principio di prevalenza della tutela paesaggistica, espresso all'art. 145, comma 3, cod. beni culturali, una norma regionale incidente sull'assetto del territorio non si può ritenere derogatoria delle previsioni di tutela paesaggistica solo perché omette di disporne il necessario rispetto, in assenza di deroghe espresse e specifiche, sempre che una pianificazione paesaggistica esista e che sia possibile colmare in via interpretativa il mero silenzio della legge. (Precedenti: S. 240/2022 - mass. 45215; S. 187/2022 - mass. 44957; S. 24/2022 - mass. 44559; S. 124/2021 - mass. 43935; S. 54/2021 - mass. 43729).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, commi secondo, lett. s, e terzo, Cost., dell'art. 54, comma 1, lett. s, della legge reg. Puglia n. 51 del 2021, che, sostituisce la lettera e-ter dell'art. 12, comma 3, della legge reg. Puglia n. 20 del 2001, prevedendo espressamente - nelle ipotesi in cui la deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni agli strumenti urbanistici generali vigenti non è soggetta ad approvazione regionale o a verifica di compatibilità regionale, provinciale, metropolitana - l'incremento dell'indice di fabbricabilità fondiaria fino 0,1 mc/mq per la realizzazione, in zona agricola, di nuovi fabbricati qualora gli stessi siano strumentali alla conduzione del fondo o all'esercizio dell'attività agricola e delle attività a questa connesse. La disposizione impugnata delimita con chiarezza l'ambito applicativo delle esclusioni dalla verifica di compatibilità regionale e provinciale, circoscrivendolo in modo espresso lungo due direttrici: da un lato, specifica la natura agricola delle aree; dall'altro, indica esplicitamente la destinazione non residenziale dei fabbricati, senza riguardare cioè le abitazioni, il cui limite inderogabile di densità fondiaria prescritto dal d.m. n. 1444 del 1968 è così rispettato. Né risultano violati i principi di prevalenza e di co-pianificazione di cui agli artt. 136, 143 e 145 cod. beni culturali, in quanto la disposizione impugnata non prevede alcuna esplicita e specifica deroga alle prescrizioni contenute nel PPTR, potendo dunque essere interpretata nel senso che le variazioni derivanti dall'incremento dell'indice edificatorio debbano rispettare comunque le specifiche prescrizioni del Piano).

Massima n. 45391

La riserva di contrattazione collettiva opera come limite all'autonomia regionale.Alle ordinarie carenze di organico dei comuni si deve far fronte attraverso le forme di reclutamento di personale previste dal legislatore statale per la pubblica amministrazione. (Precedenti: S. 251/2020 - mass. 43060; S. 3/2013 - mass. 36870; S. 217/2012 - mass. 36616).La materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro. (Precedenti: S. 255/2022 - mass. 45237; S. 25/2021 - mass. 43609; S. 257/2020 - mass. 43013; S. 175/2017 - mass. 40274; S. 72/2017 - mass. 39962; S. 257/2016 - mass. 39218; S. 180/2015 - mass. 38520; S. 269/2014 - mass. 38188; S. 211/2014 - mass. 38098; S. 17/2014 - mass. 37622).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l, Cost. l'art. 55 della legge reg. Puglia n. 51 del 2021, il quale proroga per un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2022, il termine entro cui i comuni possono avvalersi, per le attività di ricostruzione successive al sisma del 31 ottobre 2002 nell'area della Provincia di Foggia, di personale esterno specificamente contrattualizzato a tempo determinato. La disposizione impugnata dal Governo costituisce la nona proroga della facoltà indicata, senza rispettare le condizioni e i limiti previsti e richiamati dall'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, con l'obiettivo di "normalizzare" il ricorso a questa tipologia di contratti di lavoro, eludendo i limiti stringenti di durata e le condizioni rigorose cui il legislatore statale subordina tale possibilità, violando la potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile», in cui rientra la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, e in violazione anche della riserva di contrattazione collettiva, la quale opera come limite all'autonomia regionale. Precedenti: S. 153/2021 - mass. 44108; S 257/2020 - mass. 43013; S. 43/2020 - mass. 42978; S. 178/2015 - mass. 38540; S. 217/2012 - mass. 36616; S. 160/2017 - mass. 40392; S. 257/2016 - mass. 39217).

Massima n. 45392

Il parametro dell'art. 81, terzo comma, Cost. opera direttamente, a prescindere dall'esistenza di norme interposte, applicandosi immediatamente anche agli enti territoriali ad autonomia speciale. (Precedenti: S. 226/2021 - mass. 44387; S. 235/2020 - mass. 42572; S. 147/2018 - mass. 40834).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., l'art. 74 della legge reg. Puglia n. 51 del 2021, che prevede l'istituzione per l'anno 2022 di uno specifico corso di formazione per il personale, finalizzato al riconoscimento di una particolare qualifica professionale di agente di polizia giudiziaria. La specificità della previsione impugnata dal Governo - quanto all'effettiva istituzione del corso di formazione, al suo oggetto, ai destinatari e al periodo in cui esso si deve svolgere - ne evidenzia la natura immediatamente precettiva e vincolante per l'amministrazione regionale. Tuttavia, questa previsione non è stata accompagnata da alcuna quantificazione delle nuove spese che ne possono derivare, né dall'indicazione del relativo stanziamento. Né può ritenersi che le risorse per i nuovi oneri derivanti sarebbero ricomprese nel capitolo di bilancio destinato alle spese per il personale: non solo tale affermazione contraddice quanto sostenuto dalla stessa difesa regionale circa l'assenza di nuovi oneri connessi all'organizzazione del corso di formazione, ma essa non è accompagnata da alcuna indicazione quantitativa).

Massima n. 45393

È dichiarato estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 61, comma 1, lett. b), della legge reg. Puglia n. 51 del 2021, che disciplina l'attività delle commissioni tecniche nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale. Successivamente alla proposizione del ricorso è intervenuta la sua rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, con accettazione da parte della Regione Puglia. (Precedenti: S. 190/2022 - mass. 45060; S. 179/2022 - mass. 45072; S. 123/2022 - mass. 44987; S. 114/2022 - mass. 44897; O. 142/2022 - mass. 44824; O. 133/2022 - mass. 44812; O. 130/2022 - mass. 44826).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge della Regione Puglia 30 dicembre 2021, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 74 della legge reg. Puglia n. 51 del 2021;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, lettera a), della legge reg. Puglia n. 51 del 2021, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge reg. Puglia n. 51 del 2021, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge reg. Puglia n. 51 del 2021, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 1, lettera s), della legge reg. Puglia n. 51 del 2021, promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, commi secondo, lettera s), e terzo, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

7) dichiara estinto il processo relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 1, lettera b), della legge reg. Puglia n. 51 del 2021, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Marco D'ALBERTI, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2023.

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo integrale

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