Corte costituzionale
Sentenza n. 42/2023
Corte cost., sent. 16 marzo 2023, n. 42
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 42/2023
- Data di deposito
- 16 marzo 2023
- Data di decisione
- 11 gennaio 2023
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Filippo Patroni Griffi
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:42
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 45413
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Lazio, sez. seconda bis , in riferimento agli artt. 3, 24, 97, secondo comma, e 113 Cost., dell'art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001, nella parte in cui prevede la formazione del silenzio-rigetto sulla domanda di titolo edilizio in sanatoria decorsi sessanta giorni dalla sua presentazione. L'ordinanza di rimessione presenta una ricostruzione della cornice normativa e giurisprudenziale di riferimento carente e in parte erronea, non essendosi il rimettente soffermato sulla natura del potere di sanatoria, sulla ratio del silenzio-rigetto e sulle ragioni che consentono la comparazione con il condono edilizio; lo stesso non si è confrontato nemmeno con gli orientamenti giurisprudenziali sulla tutela riconosciuta in caso di rigetto tacito; ciò ha compromesso l' iter logico-argomentativo posto a fondamento della valutazione di non manifesta infondatezza. ( Precedenti: S. 114/2021 - mass. 43914; S. 61/2021 - mass. 43765; O. 229/2020 - mass. 43122; O. 59/2019 - mass. 40499 ).
Massima n. 45414
L'accertamento di conformità, di cui all'art. 36 del t.u. edilizia, è condizionato alla rispondenza delle opere, realizzate in difetto del, o in difformità dal, titolo edilizio, alla disciplina urbanistico-edilizia vigente tanto al momento di realizzazione dell'opera quanto al momento dell'istanza. L'istituto consente in via generale la regolarizzazione postuma di abusi difettosi nella forma, ma non nella sostanza, in quanto privi di danno urbanistico e si distingue, pertanto, dalle ipotesi del condono edilizio nelle quali la legge, in via straordinaria e con regole ad hoc , consente di sanare situazioni di abuso, perpetrate sino ad una certa data, di natura sostanziale, in quanto difformi dalla disciplina urbanistico-edilizia. ( Precedenti: S. 68/2018 - mass. 41706, n. 232/2017 - mass. 41706; S. 50/2017 - mass. 39737 ). Nel procedimento per l'accertamento di conformità sul richiedente grava l'onere di dimostrare la doppia conformità e l'amministrazione è tenuta a pronunciarsi con adeguata motivazione, entro sessanta giorni, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata: si tratta di una fattispecie di silenzio con valore legale di diniego della proposta istanza (silenzio-rigetto) e non di mera inerzia nel provvedere (silenzio-inadempimento). ( Precedente: S. 232/2017 - mass. 41706 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda bis, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2023.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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