Corte costituzionale
Sentenza n. 184/2023
Corte cost., sent. 29 settembre 2023, n. 184
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 184/2023
- Data di deposito
- 29 settembre 2023
- Data di decisione
- 5 luglio 2023
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:184
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, comma 2, decreto legislativo n. 242 del 23 luglio 1999
- art. 6, comma 1, legge n. 8 del 11 gennaio 2018
- art. 6, comma 2, legge n. 8 del 11 gennaio 2018
- art. 16, comma 2, ultimo periodo, decreto legislativo n. 242 del 23 luglio 1999
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 18, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 42, Costituzione
- art. 48, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 11, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 12, Carta dei diritti fondamentali U.E.
Massime
Massima n. 45932
Anche il sistema dell’organizzazione sportiva, in quanto tale e nelle sue diverse articolazioni organizzative e funzionali, trova protezione nelle previsioni costituzionali che riconoscono e garantiscono i diritti dell’individuo, non solo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali in cui si esprime la sua personalità (art. 2 Cost.) e che assicurano il diritto di associarsi liberamente per fini che non sono vietati al singolo dalla legge penale (art. 18). Quella assicurata dall’art. 18 Cost. è una ampia e significativa garanzia costituzionale della libertà di associazione, che si traduce nella tutela di un ventaglio di diritti correlati a tale libertà che, anche al di là del diritto dell’individuo di associarsi, si estendono alla protezione degli organismi nei quali gli stessi individui agiscono in forma associata. Accanto ai diritti di coloro che aspirano ad associarsi – e segnatamente al diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale, riconosciuto espressamente dal primo comma (salvi i divieti fissati nel secondo comma), e alla speculare libertà di non associarsi – la norma costituzionale tutela i diritti di coloro che si sono associati, dando vita ad organismi che rientrano fra le formazioni sociali ove si svolge la personalità degli individui. E in questo contesto si tratta di diritti individuali strettamente interconnessi e funzionali anche alla stessa libertà delle associazioni, di qualsiasi tipo, nella misura in cui ne assicurano essenzialmente l’autonomia normativa e organizzativa. (Precedenti: S. 32/2012 - mass. 36103; S. 248/1997 - mass. 23460; S. 417/1993 - mass. 19983; S. 454/1991 - mass. 17721; S. 239/1984 - mass. 9547; S. 190/1975 - mass. 7972).Al pari di tutti i diritti costituzionalmente garantiti, anche quelli riconducibili alla libertà di associazione tutelata dall’art. 18 Cost. – a partire dal diritto, espressamente menzionato, di associarsi liberamente, per il quale va sottolineato la tipicità dei limiti che la legge può apporvi in base alla disposizione costituzionale – sono suscettibili di un più generale bilanciamento con altri diritti o interessi pubblici di analogo rango, sempre che sussista la necessaria connessione strumentale del vincolo con il fine e che il bilanciamento non risulti irragionevole o sproporzionato. In particolare, quanto alla garanzia dell’autonomia delle associazioni, va ravvisato un limite non travalicabile dal legislatore nell’esistenza stessa di un organismo associativo privato, la quale costituisce il nucleo irriducibile della (sua) autonoma sfera giuridica, mentre va escluso che costituiscano di per sé indebite interferenze sull’autonoma organizzazione o sull’attività dell’ente associativo previsioni legislative recanti vincoli alla composizione dei suoi organi direttivi o alla loro sfera di azione. (Precedenti: S. 173/2019 - mass. 41178; S. 160/2019 - mass. 42425; S. 85/2013 - mass. 37051; S. 282/2004 - mass. 28729; S. 301/2003 - mass. 27933; S. 193/1985 - mass. 11011; S. 40/1982 - mass. 9983; S. 12/1970 - mass. 4831; S. 69/1962 - mass. 1579).Va escluso che costituisca indebita interferenza con l’esercizio della libertà di associazione la fissazione di limiti di scopo all’attività delle associazioni, negli stessi termini in cui tali limiti possono essere apposti all’attività del singolo, come quando si tratti dell’esercizio delle libertà economiche, che sono sottoposte a limiti e a controlli più ampi e penetranti di quelli configurati in relazione alla libertà di associazione come tale. Si tratta infatti, anche in questi casi, di limiti costituzionalmente giustificati, diretti a precludere al singolo di utilizzare la libertà associativa per il perseguimento di finalità sottoposte a particolari discipline pubblicistiche, e dunque non destinati ad incidere sul contenuto essenziale e tipico della libertà di associazione garantita dall’art. 18 Cost. (Precedenti: S. 417/1993 - mass. 19983).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 18 Cost., l’art. 16, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 242 del 1999, con riferimento all’inciso «, nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate», nella parte in cui estendeva il divieto di candidatura oltre il terzo mandato agli organi direttivi centrali delle federazioni e delle discipline sportive associate – DSA –, nel testo vigente prima delle modifiche di cui all’art. 39-bis del d.l. n. 75 del 2023, come conv. Premesso che sia le federazioni sportive nazionali che le DSA sono espressioni di un fenomeno organizzativo nel quale la valenza pubblicistica di parte delle attività svolte non fa venir meno la loro natura associativa privata, la disposizione censurata dal TAR Lazio, sez. prima-ter, non contrasta con i parametri evocati per aver fissato un limite ai mandati nell’assunzione di incarichi federali, astrattamente ammissibile, quanto perché tale limite non supera la verifica della non irragionevolezza e della non sproporzionalità del bilanciamento operato in concreto, tenuto conto dello scopo perseguito e delle modalità prescelte per il suo raggiungimento. Il bilanciamento operato dalla misura in esame – “interno” allo stesso art. 18 Cost., in quanto, da un lato, comprime l’autonomia normativa e organizzativa delle federazioni sportive nazionali e delle DSA e il diritto dei dirigenti “di lungo corso” di candidarsi nuovamente e il diritto dei componenti delle assemblee elettive di scegliere liberamente per chi votare; e, dall’altro, mira a garantire l’effettivo libero esplicarsi della stessa autonomia organizzativa –, rappresenta una misura sproporzionata e irragionevole rispetto agli obiettivi indicati si è prefissato. Mentre infatti il fine evitare “rendite di posizione” dei dirigenti “di lungo corso”, garantendo la par condicio fra i candidati e una maggiore partecipazione alla vita associativa non risulta né arbitraria, né pretestuosa, stimolando e favorendo, in linea con il principio di democrazia interna, una maggiore partecipazione dei tesserati agli organi direttivi e tutelando al tempo stesso anche l’interesse della federazione, la cui efficienza e la cui imparzialità potrebbero essere compromesse dalla formazione di un “gruppo di potere” interno all’organo direttivo, il divieto definitivo e irreversibile risulta tuttavia eccessivo. La drasticità di tale misura si risolve infatti in una compressione oltre il necessario degli interessi indicati, determinandone il contrasto con il principio di proporzionalità. Un ulteriore profilo di irragionevolezza della previsione censurata emerge ove si consideri la particolare ipotesi degli organi territoriali, che rischia invero di creare difficoltà nel reperimento dei candidati). (Precedenti: S. 60/2023 - mass. 45490; S. 160/2019 - mass. 42427).
Massima n. 45933
Sono dichiarate inammissibili, per carenza di motivazione in ordine alla loro rilevanza e non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio, sez. prima-ter , in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 42, 48 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 11 CEDU e all’art. 12 CDFUE, dell’art. 6, commi 1 e 2, della legge n. 8 del 2018, che riguardano, rispettivamente, il dovere del CONI di adeguare il proprio statuto all’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 242 del 1999 e il dovere delle federazioni sportive nazionali, delle DSA e degli enti di promozione sportiva di adeguare i propri statuti all’art. 16, comma 2, dello stesso decreto. Il TAR si concentra esclusivamente sulla norma che sancisce la definitiva incandidabilità dei soggetti che hanno già svolto tre mandati (cioè, sull’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 242 del 1999), senza mai soffermarsi sulle disposizioni appena citate in tema di adeguamento degli statuti. (Precedenti: S. 52/2023 - mass. 45386; S. 213/2022 - mass. 45084; S. 42/2023 - mass. 45413; S. 2/2023 - mass. 45266; S. 266/2022 - mass. 45249).
Massima n. 45934
Affinché la CDFUE possa essere invocata quale parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale, occorre che il giudice a quo dia conto della riconducibilità della fattispecie regolata dalla legislazione interna all’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea ai sensi dell’art. 51 CDFUE, ciò che condiziona la stessa applicabilità delle norme della Carta. (Precedenti: S. 213/2021 - mass. 44351; S. 185/2021 - mass 44244; S. 33/2021 - mass. 43635; S. 30/2021 mass. 43626; S. 278/2020 - mass. 43143; S. 254/2020 - mass. 43143).(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Lazio, sez. prima- ter in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 12 CDFUE, dell’art. 16, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 242 del 1999, che sancisce il divieto di candidatura oltre il terzo mandato per gli organi direttivi centrali delle federazioni sportive nazionali e delle DSA. Il rimettente non fornisce alcuna motivazione delle ragioni per le quali ritiene che la fattispecie regolata dalla norma censurata rientri nell’ambito di applicazione del diritto europeo, né offre alcun’altra indicazione dalla quale se ne possa trarre implicita giustificazione).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), con riferimento all'inciso «, nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate», nella parte in cui estendeva agli organi territoriali in questione il divieto posto dall'art. 16, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 242 del 1999, nel testo vigente prima delle modifiche di cui all'art. 39-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025», convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 8, recante «Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica», sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 42, 48 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'art. 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima-ter, con le sentenze non definitive indicate in epigrafe;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 242 del 1999, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 12 CDFUE, dal TAR Lazio, sezione prima-ter, con le sentenze non definitive indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Daria de PRETIS, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2023
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze