Corte costituzionale
Sentenza n. 168/2023
Corte cost., sent. 27 luglio 2023, n. 168
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 168/2023
- Data di deposito
- 27 luglio 2023
- Data di decisione
- 23 maggio 2023
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Emanuela Navarretta
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:168
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 32, Costituzione
- art. 111, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 1, Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità
- art. 13, Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità
- art. 111, comma 2, Costituzione
Massime
Massima n. 45730
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Padova, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, 24, 32 e 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e agli artt. 1 e 13 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, degli artt. 75, primo e secondo comma, e 300 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono l’interruzione del processo in attesa che si definisca l’eventuale giudizio sulla incapacità legale della parte. La mancata interruzione del processo nel caso de quo è il frutto di un bilanciamento non irragionevole tra molteplici interessi, quali la ragionevole durata del processo, o l’obiettivo di evitare iniziative meramente dilatorie. La gamma di tutele sostanziali e processuali che l’ordinamento appronta, poi, a tutela dell’incapace naturale, anche se affetto da una infermità o da una menomazione fisica o psichica, è tale da garantire, nel processo civile, il diritto di difesa e a un processo giusto. Depongono in questo senso la difesa tecnica, che impone al difensore l’esperimento di diversi strumenti di tutela; l’obbligo per il giudice di ordinare la comunicazione degli atti al PM affinché intervenga nei modi previsti dalla legge; l’istituto dell’amministrazione di sostegno; le recenti misure disposte per taluni procedimenti dal d.lgs. n. 149 del 2022. Quanto all’asserita disparità di trattamento tra l’incapace di intendere o di volere e il soggetto scomparso, è innegabile la diversità del presupposto che determina l’interruzione, così come sono differenti i relativi procedimenti; in aggiunta, le questioni su cui è chiamato a pronunciarsi il rimettente attengono a persone costituite in giudizio (con procura alle liti conferita a un difensore), diversamente dai casi ove la persona incapace non è costituita in giudizio, così rendendo le situazioni evidentemente disomogenee. Infine, non è ravvisabile nemmeno una violazione del giusto processo a livello convenzionale e internazionale, in quanto le situazioni protette, alla luce delle sentenze della Corte EDU, attengono a situazioni di netto svantaggio processuale di una parte rispetto all’avversario, che non hanno alcuna attinenza con l’esigenza di proteggere chi versi in una condizione di incapacità naturale; né, in generale, sussiste un irragionevole pregiudizio al diritto del disabile di poter accedere a una giustizia effettiva. ( Precedenti: S. 228/2022; S. 145/2022; S. 10/2022; 236/2021; S. 181/2019; S. 174/2019; S. 214/2016; S. 186/2013; O. 198/2006 – mass. 30408; O. 206/1995 – mass. 21477; S. 468/1992 – mass. 19004 – 19005; O. 605/1988 – mass. 11809; O. 41/1988 – mass. 10209; S. 220/1986 – mass. 12568 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 75, commi primo e secondo, e 300 del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 32, 111, commi primo e secondo, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e agli artt. 1 e 13 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dallo Stato italiano con legge 3 marzo 2009, n. 18, dal Tribunale ordinario di Padova, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2023
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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