Corte costituzionale

Sentenza n. 123/2023

Corte cost., sent. 16 giugno 2023, n. 123

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
123/2023
Data di deposito
16 giugno 2023
Data di decisione
9 marzo 2023
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Maria Rosaria San Giorgio
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:123

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, comma 1, legge n. 97 del 27 marzo 2001
  • art. 51, comma 7, primo periodo, Allegato 1., decreto legislativo n. 174 del 26 agosto 2016

Parametri

Massime

Massima n. 45676

È inammissibile l’intervento spiegato dal Procuratore generale della Corte dei conti, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale avente ad oggetto l’art. 7, comma 1, della legge n. 97 del 2001 e, in via consequenziale, l’art. 51, comma 7, primo periodo, dell’Allegato 1 al d. lgs. n. 174 del 2016. Anche per questo soggetto – come già affermato per il PM, nonostante a quest’ultimo debba riconoscersi la qualità di parte nel processo a quo –, si deve ritenere, anche a seguito delle recenti modifiche delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, inammissibile la costituzione nel giudizio incidentale. Né sussiste, nel caso di specie, il nesso tra lo specifico rapporto dedotto nel giudizio a quo e l’attività istituzionale svolta dal Procuratore generale della Corte dei conti che sia idoneo, secondo quanto stabilito dall’art. 4, comma 3, delle Norme integrative, a legittimarne l’intervento in giudizio. (Precedente: S. 361/1998 – mass. 24226).

Massima n. 45677

Quando la valutazione prognostica del giudice a quo circa l’applicabilità della disposizione censurata alla fattispecie sottoposta al suo esame è adeguatamente motivata la stessa è idonea a superare lo scrutinio “esterno” demandato alla Corte costituzionale. ( Precedenti: S. 189/2021 – mass. 44321; S. 59/2021 – mass. 43751; S. 32/2021 – mass. 43580 ).

Massima n. 45678

La responsabilità amministrativa per danno erariale, in cui si inserisce quella da danno all’immagine della pubblica amministrazione, ha una particolare connotazione rispetto alle altre forme di responsabilità previste dall’ordinamento, che deriva dall’accentuazione dei profili sanzionatori rispetto a quelli risarcitori; la stessa, infatti, è connotata da una funzione non esclusivamente ripristinatoria del patrimonio dell’ente pubblico, nella combinazione di elementi restitutori e di deterrenza. ( Precedenti: S. 203/2022 – mass. 45142; S. 355/2010 – mass. 35180; S. 453/1998 –mass. 24378; S. 371/1998 – mass. 24247 ) Per i pubblici dipendenti, la responsabilità per il danno ingiusto può essere oggetto di discipline differenziate rispetto ai principi comuni in materia: a differenza di quanto accade per la responsabilità civile, quella amministrativa per danno erariale ha carattere strettamente personale e il risarcimento che ne consegue è parziario, e non solidale, assoggettato al potere riduttivo del giudice contabile ed integrato, quanto all’elemento soggettivo, dal dolo o dalla colpa grave. ( Precedenti: S. 203/2022 – mass. 45142; S. 453/1998 – mass. 24378; S. 371/1998 – mass. 24247 ) Il fondamento normativo della tutela dell’immagine della pubblica amministrazione si identifica nell’art. 97 Cost., cui i dipendenti pubblici e coloro che si trovano in un rapporto di servizio con l’amministrazione devono attenersi, elevando a rango costituzionale il valore della PA, da realizzarsi nell’adempimento dei doveri che gravano sul pubblico dipendente (art. 54 Cost.); in questa prospettiva non è manifestamente irragionevole ipotizzare differenziazioni di tutele, che si possono attuare a livello legislativo, anche mediante forme di protezione dell’immagine dell’amministrazione pubblica a fronte di condotte dei dipendenti, specificamente tipizzate, meno pregnanti rispetto a quelle assicurate alla persona fisica. ( Precedenti: S. 355/2010 – mass. 35180; S. 172/2005 ) Il danno erariale all’immagine non è ricompreso nella materia della contabilità pubblica, per la quale soltanto vi è riserva costituzionale di giurisdizione della Corte dei conti (art. 103, secondo comma, Cost.).

Massima n. 45679

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisdiz. reg. Toscana, in riferimento agli artt. 3, 24, 54, 97, 103, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., dell’art. 7, comma 1, della legge n. 97 del 2001, nella parte in cui non prevede che il procuratore regionale della Corte dei conti possa promuovere l’eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale, per risarcimento del danno da lesione all’immagine della PA, nel caso di sentenza di estinzione del reato, oltre che in quello di sentenza irrevocabile di condanna, e, in via consequenziale, dell’art. 51, comma 7, primo periodo, cod. giust. contabile, nella parte in cui non prevede che anche la sentenza di estinzione del reato sia comunicata al competente procuratore regionale ai fini del promovimento di tale azione. Non sussiste l’asserita irragionevolezza – carattere centrale delle doglianze, che integra altre censure, che quindi ne seguono le sorti – in quanto la pronuncia di estinzione del reato risulta priva di un accertamento della colpevolezza dell’imputato e non è, dunque, idonea a superare la presunzione di innocenza. Né è irragionevole – in ragione dell’eterogeneità delle situazioni a confronto – il diverso trattamento riservato alla giurisdizione contabile, rispetto a quella civile, nei rapporti con l’accertamento proprio del giudice penale, in quanto il principio del parallelismo, che ispira il rapporto tra giurisdizione civile e penale, e l’azionabilità dell’illecito erariale in quella contabile rispondono a diverse rationes.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile l'intervento spiegato dal Procuratore generale della Corte dei conti;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche) e, in via consequenziale, dell'art. 51, comma 7, primo periodo, dell'Allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 54, 97, 103, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2023.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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