Corte costituzionale
Sentenza n. 115/2023
Corte cost., sent. 8 giugno 2023, n. 115
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 115/2023
- Data di deposito
- 8 giugno 2023
- Data di decisione
- 18 aprile 2023
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:115
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, comma 1, legge della Regione Liguria n. 7 del 15 luglio 2022
Parametri
Massime
Massima n. 45614
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s ), Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 135, 142, 143 e 145, cod. beni culturali, dell’art. 18, comma 1, della legge reg. Liguria n. 7 del 2022, che ha disposto una nuova perimetrazione di quattro parchi naturali regionali, con esclusione di alcune zone – che in precedenza vi erano ricomprese – dalle aree protette. Mentre la decisione di istituire e riperimetrare un parco naturale regionale è di esclusiva competenza della regione ( ex artt. 2, comma 8, e 22, comma 3, legge n. 394 del 1991), la valutazione dell’interesse paesaggistico è affidata congiuntamente agli organi regionali e statali, in sede di pianificazione del territorio regionale ( ex art. 135, comma 1, cod. beni culturali). All’interno di quest’ultima, va disposta non solo la ricognizione delle aree protette per legge, ma anche l’inclusione di quelle perimetrate da parte della regione, che costituiscono un vincolo minimo per il piano. Ciò non esclude, allo stesso tempo, la possibilità, per il legislatore regionale, di rimuovere alcune zone dai parchi: il riesercizio di questi poteri, pacificamente ammissibile in ragione dell’inesistenza di un generale principio di “irrevocabilità” dei vincoli di tutela paesaggistica apposti dalle regioni, non pregiudica, in base alla richiamata interpretazione del quadro normativo, il piano paesaggistico regionale, né viola il principio di copianificazione, in quanto i soggetti copianificatori possono inserire fra le aree vincolate anche quelle in precedenza espunte. ( Precedente: S. 135/2022 – mass. 44993 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge della Regione Liguria 15 luglio 2022, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)) e altre disposizioni di adeguamento», promosse, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 135, 142, 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Daria de PRETIS, Redattrice
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 giugno 2023.
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze