Corte costituzionale

Sentenza n. 115/2023

Corte cost., sent. 8 giugno 2023, n. 115

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
115/2023
Data di deposito
8 giugno 2023
Data di decisione
18 aprile 2023
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2023:115

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, comma 1, legge della Regione Liguria n. 7 del 15 luglio 2022

Parametri

Massime

Massima n. 45614

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s ), Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 135, 142, 143 e 145, cod. beni culturali, dell’art. 18, comma 1, della legge reg. Liguria n. 7 del 2022, che ha disposto una nuova perimetrazione di quattro parchi naturali regionali, con esclusione di alcune zone – che in precedenza vi erano ricomprese – dalle aree protette. Mentre la decisione di istituire e riperimetrare un parco naturale regionale è di esclusiva competenza della regione ( ex artt. 2, comma 8, e 22, comma 3, legge n. 394 del 1991), la valutazione dell’interesse paesaggistico è affidata congiuntamente agli organi regionali e statali, in sede di pianificazione del territorio regionale ( ex art. 135, comma 1, cod. beni culturali). All’interno di quest’ultima, va disposta non solo la ricognizione delle aree protette per legge, ma anche l’inclusione di quelle perimetrate da parte della regione, che costituiscono un vincolo minimo per il piano. Ciò non esclude, allo stesso tempo, la possibilità, per il legislatore regionale, di rimuovere alcune zone dai parchi: il riesercizio di questi poteri, pacificamente ammissibile in ragione dell’inesistenza di un generale principio di “irrevocabilità” dei vincoli di tutela paesaggistica apposti dalle regioni, non pregiudica, in base alla richiamata interpretazione del quadro normativo, il piano paesaggistico regionale, né viola il principio di copianificazione, in quanto i soggetti copianificatori possono inserire fra le aree vincolate anche quelle in precedenza espunte. ( Precedente: S. 135/2022 – mass. 44993 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge della Regione Liguria 15 luglio 2022, n. 7, recante «Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)) e altre disposizioni di adeguamento», promosse, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 135, 142, 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Daria de PRETIS, Redattrice

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 giugno 2023.

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo integrale

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