Corte costituzionale
Ordinanza n. 87/2023
Corte cost., ord. 4 maggio 2023, n. 87
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 87/2023
- Data di deposito
- 4 maggio 2023
- Data di decisione
- 6 aprile 2023
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:87
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 261, legge n. 145 del 30 dicembre 2018
- art. 1, comma 262, legge n. 145 del 30 dicembre 2018
- art. 1, comma 263, legge n. 145 del 30 dicembre 2018
- art. 1, comma 264, legge n. 145 del 30 dicembre 2018
- art. 1, comma 265, legge n. 145 del 30 dicembre 2018
- art. 1, comma 266, legge n. 145 del 30 dicembre 2018
Parametri
Massime
Massima n. 45497
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. per la Liguria, in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 38, 53 e 97 Cost. - dell'art. 1, commi da 261 a 266, della legge n. 145 del 2018, nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici di importo annuo superiore a 100.000 euro lordi «per la durata di cinque anni», anziché «per la durata di tre anni». La sentenza n. 234 del 2020, successiva all'ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata in senso conforme al petitum del rimettente. (Precedente: O. 172/2022 - mass. 45006).
Massima n. 45498
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti, sez. giur. reg. per la Liguria, in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 38, 53 e 97 Cost. - dell'art. 1, commi da 261 a 266, della legge n. 145 del 2018, nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici di importo annuo superiore a 100.000 euro lordi «per la durata di tre anni». Le questioni non sono sostenute da argomenti ulteriori rispetto a quelli già disattesi dalla sentenza n. 234 del 2020, mentre nemmeno l'evocazione dei parametri di cui agli artt. 2 e 97 Cost., non specificamente vagliati da tale sentenza, introduce novità argomentative. (Precedente: O. 172/2022 - mass. 45007).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 261 a 266, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di cinque anni», anziché «per la durata di tre anni», sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 38, 53 e 97 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 261 a 266, della legge n. 145 del 2018, nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di tre anni», sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 38, 53 e 97 Cost., dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2023.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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