Corte costituzionale
Ordinanza n. 56/2023
Corte cost., ord. 30 marzo 2023, n. 56
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 56/2023
- Data di deposito
- 30 marzo 2023
- Data di decisione
- 9 marzo 2023
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- SCIARRA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2023:56
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 21, comma 1, Costituzione
- art. 27, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 10, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 17, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 45422
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Udine in riferimento agli artt. 3, 21, primo comma, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 10 e 17 CEDU - dell'art. 414, primo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede, per il delitto di istigazione a delinquere, la pena minima di un anno di reclusione. Il rimettente si è riservato di valutare solo all'esito dell'incidente di legittimità costituzionale la sussistenza dei fatti e l'effettiva pericolosità delle condotte ascritte agli imputati, nonché l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; le questioni, che concernono il trattamento sanzionatorio previsto per la fattispecie in esame, risultano pertanto astratte e premature, ciò che impedisce di apprezzarne la concreta rilevanza nel giudizio a quo . ( Precedenti: S. 269/2022 - mass. 45172; S. 141/2022 - mass. 44940; S. 114/2021 - mass. 43914; S. 65 del 1970 - mass. 4989; O. 210/2020 - mass. 42932 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 414, primo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 21, primo comma, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 10 e 17 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale ordinario di Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2023.
F.to:
Silvana SCIARRA, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2023.
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo integrale
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