Corte costituzionale

Sentenza n. 89/2022

Corte cost., sent. 5 aprile 2022, n. 89

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
89/2022
Data di deposito
5 aprile 2022
Data di decisione
8 marzo 2022
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:89

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 18, ter, decreto-legge n. 126 del 29 ottobre 2019
  • legge n. 159 del 20 dicembre 2019

Parametri

Massime

Massima n. 44642

Un affidamento tutelabile non può riposare sull'aspettativa di partecipare a un concorso interamente riservato e, dunque, bandito in deroga alla regola del concorso pubblico ex art. 97, quarto comma, Cost. ( Precedenti: S. 133/2020 - mass. 42558; S. 110/2017 - mass. 40017 ).

Massima n. 44643

Sono dichiarate inammissibili, per l'estrema genericità con cui sono formulate, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento agli artt. 2, 32, 34 e 113 Cost., dell'art 1, comma 18- ter , del d.l. n. 126 del 2019, come conv., che, aggiunta in sede di conversione, prevede l'ammissione, con riserva, alle procedure concorsuali per l'assunzione di docenti precari, anche dei soggetti iscritti ai tirocini formativi attivi (TFA), relativi all'insegnamento di sostegno didattico agli alunni con disabilità, avviati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia entro il 29 dicembre 2019, e che lo scioglimento positivo della riserva può aversi solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020. Il rimettente non fornisce argomenti a sostegno dell'esito asseritamente inefficace, a tutela dei diritti fondamentali invocati, della procedura concorsuale conseguente all'applicazione della disposizione censurata. Né il riferimento all'art. 113 Cost., per la sua apoditticità, spiega perché la norma censurata - da qualificare quale legge-provvedimento, in considerazione del suo contenuto particolare, nonché del suo limitato ambito soggettivo di applicazione - avrebbe sottratto all'amministrazione la scelta in ordine al momento entro il quale accertare il possesso del requisito derogatorio di ammissione al concorso. ( Precedenti: S. 181/2021 - mass. 44169; S. 49/2021 - mass. 43676; S. 116/2020 - mass. 43333; O. 224/2021 - mass. 44397 ).

Massima n. 44644

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 1, comma 18- ter , del d.l. n. 126 del 2019, come conv., che, aggiunto in sede di conversione, prevede l'ammissione con riserva alle procedure concorsuali per l'assunzione di docenti anche dei soggetti iscritti ai tirocini formativi attivi (TFA), relativi all'insegnamento di sostegno didattico agli alunni con disabilità, avviati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione, ossia entro il 29 dicembre 2019, e che lo scioglimento positivo della riserva può aversi solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020. La disciplina censurata, dal carattere speciale e derogatorio - perché struttura un concorso riservato che non richiede il previo possesso dell'abilitazione all'insegnamento e che prevede lo svolgimento solo di una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla -, mira dichiaratamente a porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo che affligge le scuole statali; pertanto, per il reclutamento dei soli posti di personale docente di sostegno, contiene prescrizioni ulteriormente agevolative, ammettendo anche gli iscritti al quarto ciclo TFA. Essa non opera alcuna discriminazione rispetto agli iscritti, o aspiranti tali, al quinto ciclo TFA, perché questi ultimi, a differenza dei primi, non avrebbero mai potuto conseguire il titolo entro il 15 luglio 2020. Né contravviene la ratio della massima partecipazione al concorso, perché già l'intero d.l. n. 126 del 2019, come conv., manifesta caratteristiche marcatamente derogatorie, introducendo una disciplina concorsuale speciale e agevolativa. In definitiva, l'esigenza di superare nel più breve tempo possibile il c.d. precariato storico - nonché quella di dotare tempestivamente gli alunni con disabilità di insegnanti di sostegno professionalmente titolati - costituiscono adeguata giustificazione della previsione censurata, soprattutto in presenza di concorsi già connotati da evidenti e marcati tratti di specialità.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art 1, comma 18-ter, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 (Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti), convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 2019, n. 159, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 32, 34 e 113 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione sesta, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 18-ter, del d.l. n. 126 del 2019, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal Consiglio di Stato, sezione sesta, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2021.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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