Corte costituzionale
Sentenza n. 40/2022
Corte cost., sent. 22 febbraio 2022, n. 40
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 40/2022
- Data di deposito
- 22 febbraio 2022
- Data di decisione
- 11 gennaio 2022
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:40
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 2, decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020
- legge n. 176 del 18 dicembre 2020
- art. 19-octies, comma 2, decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020
- art. 6-bis, comma 16, decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020
- art. 19-septies, comma 4, decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020
Parametri
Massime
Massima n. 44669
Dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, il riconoscimento di una più ampia autonomia finanziaria di spesa alle Regioni nel novellato art. 119 Cost. preclude allo Stato la possibilità di istituire fondi a destinazione vincolata in materie concorrenti o residuali regionali, anche se a favore di soggetti privati, salvo che nella specifica ipotesi del quinto comma del medesimo art. 119 o al verificarsi di esigenze di gestione unitaria che giustificano un'attrazione in sussidiarietà. ( Precedenti: S. 187/2021 - mass. 44199; S. 74/2019 - mass. 42119; S. 74/2018 - mass. 40487; S. 71/2018 - mass. 41240; S. 79/2011 - mass. 35474; S. 168/2008 - mass. 32480; S. 50/2008 - mass. 32164; S. 423/2004 - mass. 28986; S. 16/2004 - mass. 28286 ). Vanno ascritti alla competenza regionale in materia di ordinamento sportivo i fondi statali di finanziamento dello sport. ( Precedenti: S. 254/2013 - mass. 37412; S. 424/2004 - mass. 29001 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost., l'art. 3, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, come conv., nella parte in cui non prevede che il provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La disposizione impugnata dalla Regione Campania - escludendo ogni forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nella determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - vìola la competenza regionale nella materia concorrente dell'ordinamento sportivo, la sfera di autonomia di spesa riconosciuta alle Regioni e il principio di leale collaborazione).
Massima n. 44670
La determinazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) rientra nell'ambito della competenza esclusiva statale, ma il riparto delle disponibilità finanziarie necessarie per assicurare la loro garanzia non può prescindere dal coinvolgimento delle Regioni, alle quali compete la programmazione e l'organizzazione dei servizi sanitari sul territorio, fino alla concreta erogazione delle prestazioni. È infatti solo attraverso una leale collaborazione orientata al bene comune che il modello pluralistico riconosciuto dalla Costituzione può svilupparsi, in una prospettiva generativa, verso la migliore tutela del diritto alla salute. ( Precedenti: S. 168/2021 - mass. 44189; S. 169/2017 - mass. 42051 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost., l'art. 19- octies , comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, come conv., nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La disposizione impugnata dalla Regione Campania - escludendo ogni forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nella determinazione dei criteri di ripartizione del finanziamento di 5 milioni di euro alla diagnostica molecolare, per il potenziamento dei test di Next - Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori - vìola la competenza regionale concorrente nella materia della tutela della salute e il principio di leale collaborazione, in quanto è riconducibile alla materia di competenza concorrente della tutela della salute).
Massima n. 44671
Le condizioni richieste dalla Corte costituzionale al fine dell'ammissibilità di censure regionali fondate su un parametro estraneo al riparto di competenze sono, in primo luogo, la chiara individuazione degli ambiti di competenza regionale indirettamente incisi dalla disciplina statale e, in secondo luogo, una illustrazione adeguata del vizio di ridondanza. ( Precedenti: S. 187/2021 - mass. 44201 ). (Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per difetto di ridondanza, la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Campania in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, come conv., secondo cui la determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive avviene con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, anziché mediante intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. La questione è incentrata unicamente sulla violazione del principio di ragionevolezza e non soddisfa nessuna delle due condizioni richieste al fine dell'ammissibilità di censure regionali fondate su un parametro estraneo al riparto di competenze).
Massima n. 44672
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 119, nonché al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. - dell'art. 6- bis , comma 16, del d.l. n. 137 del 2020, come conv., secondo cui spetta al Ministro dell'università e della ricerca l'attuazione del finanziamento di 3 milioni di euro per l'anno 2021 in favore dei collegi universitari di merito accreditati, a sostegno delle strutture destinate all'ospitalità degli studenti universitari fuori sede. La norma impugnata non vìola le competenze concorrenti regionali e il principio di leale collaborazione, poiché pur attenendo, di per sé, all'ambito materiale del diritto allo studio, di competenza legislativa residuale, le sue previsioni riguardano, tuttavia, una particolare categoria di collegi universitari inserita all'interno del sistema integrato di strumenti e servizi di cui al d.lgs. n. 68 del 2012, disciplinata direttamente dallo Stato. Con tale atto normativo lo Stato ha infatti realizzato, al fine di garantirne un esercizio unitario, una attrazione in sussidiarietà delle funzioni relative non solo al riconoscimento e all'accreditamento, ma anche al finanziamento dei collegi universitari accreditati, su cui è a suo tempo intervenuta l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. ( Precedente: S. 87/2018 - mass. 40645 ).
Massima n. 44673
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, 119, nonché al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. - dell'art. 19- septies , comma 4, del d.l. n. 137 del 2020, come conv., che, al fine di promuovere l'utilizzo della telemedicina presso le farmacie dei Comuni e centri abitati con meno di 3.000 abitanti, rimette le modalità di attuazione del credito d'imposta riconosciuto per le spese delle relative apparecchiature sostenute nell'anno 2021 - nella misura del 50%, fino a un importo massimo di 3.000 euro - al Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La norma impugnata non vìola la competenza concorrente regionale nella materia della tutela della salute e il principio di leale collaborazione poiché, sebbene la disciplina in esame sia caratterizzata da un indubbio intreccio fra diversi ambiti materiali, il suo nucleo essenziale è riconducibile in via prevalente alla competenza statale in materia di sistema tributario. ( Precedenti: S. 21/2016 - mass. 38717 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176, nella parte in cui non prevede che il provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19-octies, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, come convertito, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, come convertito, promossa, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6-bis, comma 16, del d.l. n. 137 del 2020, come convertito, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 119, nonché al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19-septies, comma 4, del d.l. n. 137 del 2020, come convertito, promossa, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, 119, nonché al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., dalla Regione Campania con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 22 febbraio 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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