Corte costituzionale

Sentenza n. 219/2022

Corte cost., sent. 24 ottobre 2022, n. 219

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
219/2022
Data di deposito
24 ottobre 2022
Data di decisione
5 ottobre 2022
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo Buscema
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:219

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 45094

Le norme che comportano spese, quando non sono connesse a prestazioni riconducibili a diritti fondamentali, sono assoggettate al principio della sostenibilità economica. Pertanto un ente locale, nell'assumere un impegno di spesa pluridecennale, dovrebbe prestare idonea considerazione alla relativa sostenibilità finanziaria, con l'indicazione delle risorse effettivamente disponibili, con studi di fattibilità di natura tecnica e finanziaria e con l'articolazione delle singole coperture finanziarie, a presidio della sana gestione finanziaria. ( Precedenti: S. 190/2022 - mass. 45053; S. 62/2020; S. 227/2019 - mass. 40866 ). Il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione rappresenta un obiettivo prioritario non solo per la critica situazione economica che il ritardo ingenera nei soggetti creditori, ma anche per la stretta connessione con l'equilibrio finanziario dei bilanci pubblici, che viene intrinsecamente minato dalle situazioni debitorie non onorate tempestivamente. Il profilo dell'esposizione debitoria per interessi passivi per ritardati pagamenti assume particolare rilievo anche in considerazione del loro specifico e oneroso criterio di calcolo, che riduce le effettive risorse da destinare alle finalità istituzionali. ( Precedenti: S. 78/2020 - mass. 42529; S. 250/2013 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 97, 114 e 118 Cost. - dell'art. 248, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, secondo cui, dalla data della deliberazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto dell'organo straordinario di liquidazione, i debiti insoluti non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. La norma censurata - prevedendo una inesigibilità solo temporanea degli accessori del credito per gli enti in dissesto, senza escludere il diritto dei creditori di chiedere il pagamento degli interessi maturati successivamente alla deliberazione - non vìola i principi di eguaglianza e ragionevolezza, del pluralismo autonomistico, di equilibrio dei bilanci pubblici, di buon andamento della pubblica amministrazione, né contrasta con il ruolo costituzionale assegnato al Comune. Essa infatti è espressiva di un bilanciamento non irragionevole tra l'esigenza, che è alla base della sicurezza dei traffici commerciali e si correla all'art. 41 Cost., di tutelare i creditori e quella di ripristinare sia la continuità di esercizio dell'ente locale incapace di assolvere alle funzioni, sia i servizi indispensabili per la comunità locale. In questa prospettiva, il legislatore, nell'apprestarsi a riformare la normativa sulla crisi finanziaria degli enti locali, potrà prestare adeguata attenzione alle diverse esigenze che si contrappongono). ( Precedenti: S. 115/2020; S. 269/1998 - mass. 24089; S. 242/1994 - mass. 20396 ).

Massima n. 45095

Un inconveniente di fatto è inidoneo, da solo, a fondare un profilo di legittimità costituzionale. ( Precedenti: S. 220/2021; S. 115/2019 - mass. 42271; S. 225/2018 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 248, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 97, 114 e 118 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione quinta, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2022.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2022.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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