Corte costituzionale
Sentenza n. 177/2022
Corte cost., sent. 14 luglio 2022, n. 177
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 177/2022
- Data di deposito
- 14 luglio 2022
- Data di decisione
- 8 giugno 2022
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Emanuela Navarretta
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:177
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 24, Costituzione
- art. 111, comma 2, Costituzione
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 29, Costituzione
- art. 30, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 8, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 7, Convenzione sui diritti del fanciullo
- art. 8, Convenzione sui diritti del fanciullo
- art. 24, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali U.E.
Massime
Massima n. 45034
Le azioni volte alla tutela di diritti fondamentali, attinenti allo status ed alla identità biologica, non devono essere condizionate da oneri gravosi che si risolvano, oltre che in una violazione del principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., in un ostacolo all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost. ( Precedenti: S. 266/2006 - mass. 30580; S. 50/2006 - mass. 30175 ). L'interesse ai legami familiari del minore merita particolare tutela. ( Precedenti: S. 127/2020; S. 272/2017 - mass. 41150 ).
Massima n. 45035
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di appello di Salerno in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 29, 30, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, agli artt. 7 e 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo, nonché all'art. 24, comma 2, CDFUE - dell'art. 269, primo comma, cod. civ., che esclude la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità in contrasto con lo status di figlio in cui la persona si trova e, in subordine, nella parte in cui esclude la possibilità di ottenere una pronuncia condizionata al successivo esercizio dell'azione di disconoscimento. Entrambe le questioni si risolvono nella richiesta di una pronuncia additiva di carattere eccessivamente manipolativo, poiché mirano da un lato alla rimozione della condizione del giudizio demolitivo del precedente status , per la quale sarebbe necessaria una riforma di sistema idonea a farsi carico di molteplici profili; dall'altro all'inversione dell'ordine di proposizione delle azioni fissato dal codice e all'introduzione nella materia processuale di un istituto che non trova una esplicita base normativa, quale la sentenza condizionata. Inoltre, la stessa formulazione del petitum principale è generica e ambigua, in quanto l'ordinanza non chiarisce, una volta superata la necessità del giudizio demolitivo, in conseguenza dell'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale, quale effetto avrebbe una sentenza di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità sul preesistente stato di filiazione, comprovato dal relativo titolo. Spetta, dunque, al legislatore, nella sua discrezionalità, valutare, alla luce dell'evoluzione delle tecniche di accertamento della filiazione, come un intervento di sistema possa tenere conto di tutti gli interessi coinvolti, senza comprimere in maniera sproporzionata diritti di rango costituzionale e assicurando una complessiva coerenza alla disciplina delle azioni di stato. ( Precedenti: S. 143/2022 - mass. 44998; S. 101/2022 - mass. 44890; S. 100/2022 - mass. 44722; S. 22/2022 - mass. 44588; S. 151/2021 - mass. 44081; S. 33/2021 - mass. 43636; S. 32/2021 - mass. 43621; S. 80/2020 - mass. 42556; S. 47/2020 - mass. 42301; S. 239/2019 - mass. 41414; S. 237/2019 - mass. 41255; S. 23/2013 - mass. 36919 ).
Massima n. 45036
La disciplina della materia processuale è riservata alla discrezionalità del legislatore, salvo che la stessa palesi una manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute. ( Precedenti: S. 143/2022 - mass. 44998; S. 13/2022 - mass. 44479; S. 213/2021 - mass. 44355; S. 148/2021 - mass. 44028; S. 87/2021 - mass. 43844; S. 58/2020 - mass. 42158 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 269, primo comma, del codice civile sollevate - in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 29, 30, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, agli artt. 7 e 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, nonché all'art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 -, dalla Corte di appello di Salerno, sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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