Corte costituzionale

Sentenza n. 135/2022

Corte cost., sent. 3 giugno 2022, n. 135

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
135/2022
Data di deposito
3 giugno 2022
Data di decisione
26 aprile 2022
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:135

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, legge della Regione siciliana n. 2 del 3 febbraio 2021
  • art. 37, comma 4, legge della Regione siciliana n. 19 del 13 agosto 2000
  • art. 37, comma 5, legge della Regione siciliana n. 19 del 13 agosto 2000
  • art. 37, comma 6, legge della Regione siciliana n. 19 del 13 agosto 2000

Parametri

Massime

Massima n. 44991

Nell'impugnazione in via principale, il ricorrente non solo deve, a pena di inammissibilità, individuare l'oggetto della questione proposta, ma ha anche l'onere - da considerare addirittura più pregnante rispetto a quello sussistente nei giudizi incidentali - di esplicitare una motivazione chiara ed adeguata in ordine alle specifiche ragioni che determinerebbero la violazione dei parametri che assume incisi. ( Precedenti: S. 71/2022 - mass. 44789; S. 5/2022; S. 201/2021; S. 115/2021 - mass. 43928; S. 52/2021 - mass. 43723; S. 29/2021 - mass. 43607 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 14, lett. f e n , dello statuto della Regione Siciliana e agli artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lett. l , m, e s , Cost. - dell'art. 37, comma 4, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2020, come sostituito dall'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2021, che dispone l'applicabilità nella Regione della disciplina statale dei boschi e delle foreste. Il ricorso è privo di argomenti a sostegno del detto gravame).

Massima n. 44992

L'eventuale accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale proposte su norme (anche regionali) dalla natura meramente abrogatrice comporterebbe la reviviscenza delle norme abrogate. ( Precedenti: S. 220/2021 - mass. 44293; S. 7/2020 - mass. 41960 ).

Massima n. 44993

Non esiste nell'ordinamento, né può essere desunto dall'art. 140, comma 2, cod. beni culturali, un principio generale di "irrevocabilità" dei vincoli di tutela paesaggistica: tale articolo, nella logica di un sistema di tutela integrato fra singoli provvedimenti di vincolo e (sopraggiunto) piano paesaggistico, prescrive infatti la necessaria trasfusione nel secondo della disciplina contenuta nei primi. Solo per questa ipotesi, e in ragione di tale integrazione fra momenti diversi di una medesima vicenda di tutela, per cui il piano che sopraggiunge non può che prendere atto dei previgenti provvedimenti di vincolo, si giustifica l'irrevocabilità della disciplina contenuta in questi ultimi. Nell'ipotesi di dichiarazione di vincolo ex lege - frutto non di una valutazione singolare e operata in concreto, ma di un apprezzamento di natura lato sensu politico-discrezionale e operato in via generale e astratta, dei caratteri di rilevante interesse paesaggistico di determinate categorie di beni - un divieto di revocabilità non solo non può essere desunto dall'art. 140, comma 2, cod. beni culturali, che regola una fattispecie diversa, ma finirebbe per comportare un'ingiustificata e potenzialmente irragionevole restrizione degli spazi di scelta del legislatore in materia, potendo produrre l'effetto di scoraggiare scelte di potenziamento della tutela. (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 14, lett. f e n , dello statuto della Regione Siciliana e agli artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lettere l , m e s , Cost. - del comma 5 dell'art. 37 della legge reg. Siciliana n. 19 del 2020, come sostituito dall'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2021, nella parte in cui abroga il comma 11 dell'art. 10 della legge reg. Siciliana n. 16 del 1996, limitando il vincolo paesaggistico ai soli boschi, con esclusione delle relative zone di rispetto. Non esistendo un principio generale di irrevocabilità dei vincoli di tutela paesaggistica, la disposta abrogazione costituisce esercizio della potestà legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio. Inoltre, le lamentate violazioni dei principi di ragionevolezza, tutela del paesaggio e buon andamento dell'amministrazione muovono dall'erroneo presupposto che le disposizioni impugnate determinino una riduzione del livello minimo di tutela e di conservazione dei boschi e delle foreste, assicurato dalla normativa statale mentre le zone di rispetto - assenti nella normativa statale - non rientrano nel suo ambito di applicazione né concorrono a definire il livello minimo di tutela assicurato, per cui la relativa regolazione è nella disponibilità del legislatore regionale).

Massima n. 44994

La giurisprudenza costituzionale definisce i poteri di intervento del legislatore regionale in materia di condono edilizio nel senso che quest'ultimo non possa incidere né sulle scelte di principio relative all' an , al quando e al quantum della sanatoria amministrativa, né conseguentemente sul regime penale dei relativi abusi, ma debba limitarsi a concorrere alla più precisa definizione secundum legem dei presupposti della disciplina statale sul condono, compresa quella penale. ( Precedenti: S. 178/2019 - mass. 42875; S. 2/2019 - mass. 40268; S. 68/2018 - mass. 41447; S. 73/2017 - mass. 39504; S. 117/2015 - mass. 38422; S. 46/2014 - mass. 37771; S. 63/2012 - mass. 36160; S. 290/2009 - mass. 34064; S. 49/2006 - mass. 30152; S. 70/2005 - mass. 29218; S. 196/2004 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 14, lett. f e n , dello statuto della Regione Siciliana e agli artt. 3, 9 e 117, secondo comma, lett. l , m e s , Cost. - del comma 5 dell'art. 37 della legge reg. Siciliana n. 19 del 2020, come sostituito dall'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2021, nella parte in cui, abrogando il comma 11 dell'art. 10 della legge reg. Siciliana n. 16 del 1996, limita il vincolo paesaggistico ai soli boschi, con esclusione delle relative zone di rispetto e conseguente asserita estensione dell'area di applicazione del condono edilizio. La disposizione impugnata è stata assunta in osservanza dei limiti dei poteri di intervento del legislatore regionale in materia per cui la detta eliminazione non allarga di per sé l'area del condono edilizio rispetto a quanto stabilito dalla legge dello Stato, né invade la sfera di competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento penale»).

Massima n. 44995

In attesa dell'approvazione del piano paesaggistico regionale è necessario salvaguardarne la complessiva efficacia, ponendola al riparo dalla pluralità e dalla parcellizzazione degli interventi delle amministrazioni locali. Ne deriva che l'illegittimità costituzionale di un intervento regionale che elimina il regime destinato ad operare in attesa dell'approvazione del detto piano trova la sua ragione direttamente nello stesso obbligo di pianificazione paesaggistica. ( Precedenti: S. 219/2021 - mass. 44345; S. 74/2021 - mass. 43837; S. 182/2006 - mass. 30386 ). (Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3 e 9 Cost. e dell'art. 14, lett. n , dello statuto della Regione Siciliana, per contrasto con gli artt. 135 e 143 cod. beni culturali, i commi 5 - nella parte in cui abroga i commi da 1 a 10 e 12 dell'art. 10 della legge reg. Siciliana n. 16 del 1996, con riferimento ai boschi e alle fasce forestali - e 6 dell'art. 37 della legge reg. Siciliana n. 19 del 2020 che, come sostituiti dall'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2021, hanno rispettivamente abrogato il divieto di nuove costruzioni nei boschi e nelle fasce forestali e il previsto inserimento, negli strumenti urbanistici comunali, dell'obbligo di arretrare le costruzioni di almeno 200 metri dal relativo limite. Le disposizioni impugnate dal Governo - eliminando tale regime di tutela sostanziale di boschi e fasce forestali - determinano un irragionevole e arbitrario abbassamento del livello di tutela del paesaggio ed esorbitano dalla competenza legislativa regionale primaria, ponendosi in contrasto con l'obbligo di pianificazione paesaggistica, espresso nelle norme di grande riforma economico-sociale indicate. Alla detta soppressione consegue uno svuotamento di adeguate forme di protezione concreta dei beni paesaggistici sia per il territorio oggetto di pianificazione, essendo stati abrogati i riferimenti normativi primari cui le norme di attuazione dei piani rinviano; sia per quello non pianificato paesaggisticamente per il quale, nelle more dell'approvazione dei detti piani, non sussistono limiti generali al possibile utilizzo edificatorio delle citate zone).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 5 dell'art. 37 della legge della Regione Siciliana 13 agosto 2020, n. 19 (Norme per il governo del territorio), come sostituito dall'art. 12 della legge della Regione Siciliana 3 febbraio 2021, n. 2 (Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme sul governo del territorio), nella parte in cui abroga i commi da 1 a 10 e 12 dell'art. 10 della legge della Regione Siciliana 6 aprile 1996, n. 16 (Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione), con riferimento ai boschi e alle fasce forestali;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 6 dell'art. 37 della legge reg. Siciliana n. 19 del 2020, come sostituito dall'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2021;

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 4 dell'art. 37 della legge reg. Siciliana n. 19 del 2020, come sostituito dall'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2021, promosse, in riferimento all'art. 14, lettere f) e n), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), e agli artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lettere l), m) e s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 5 dell'art. 37 della legge reg. Siciliana n. 19 del 2020, come sostituito dall'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2021, nella parte in cui abroga il comma 11 dell'art. 10 della legge reg. Siciliana n. 16 del 1996, promosse, in riferimento all'art. 14, lettere f) e n), dello statuto speciale e agli artt. 3, 9, 97 e 117, secondo comma, lettere l), m) e s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 aprile 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Daria de PRETIS, Redattrice

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 giugno 2022.

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo integrale

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