Corte costituzionale

Sentenza n. 13/2022

Corte cost., sent. 20 gennaio 2022, n. 13

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
13/2022
Data di deposito
20 gennaio 2022
Data di decisione
2 dicembre 2021
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:13

Norme oggetto del giudizio

  • art. 35-bis, comma 13, sesto periodo, decreto legislativo n. 25 del 28 gennaio 2008

Parametri

  • art. 10, Costituzione
  • direttiva UE n. 32 del 26 giugno 2013
  • art. 3, Costituzione
  • art. 24, Costituzione
  • art. 111, Costituzione
  • art. 117, comma 1, Costituzione
  • art. 18, Carta dei diritti fondamentali U.E.
  • art. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali U.E.
  • art. 46, Carta dei diritti fondamentali U.E.
  • art. 6, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
  • art. 13, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
  • art. 14, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
  • art. 28, direttiva UE n. 32 del 26 giugno 2013
  • art. 46, par.11, direttiva UE n. 32 del 26 giugno 2013

Massime

Massima n. 44478

Lo status di rifugiato, di carattere permanente, riguarda il soggetto individualmente perseguitato anzitutto per ragioni politiche, nonché ulteriori figure individuate nella prassi, quali, ad esempio, gli omosessuali a rischio di incriminazione perché nei loro Paesi i rapporti omosessuali, anche in forma privata e tra adulti consenzienti, sono reato; le giovani donne a rischio di mutilazioni genitali femminili; i fedeli di pratiche religiose proibite. Lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria sono accordati in osservanza di obblighi europei e internazionali, mentre ulteriori forme di protezione sono rimesse alla discrezionalità dei singoli Stati, per rispondere a esigenze umanitarie, caritatevoli o di altra natura. La disciplina del ricorso per cassazione nella materia della protezione internazionale è unica, nel contesto della trasposizione della direttiva 2013/32/UE, e rappresenta una tutela giurisdizionale ulteriore rispetto a quella assicurata a livello europeo. Essa può porsi a raffronto con il procedimento volto al riconoscimento della protezione umanitaria (ora speciale) riconducibile, al pari della protezione internazionale, alla garanzia costituzionale del diritto d'asilo di cui all'art. 10, terzo comma, Cost. ( Precedente: S. 194/2019 - mass. 42906 ).

Massima n. 44479

La discrezionalità del legislatore è particolarmente ampia in materia processuale, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte adottate. Il diritto alla tutela giurisdizionale, in particolare, è compromesso solo quando vengano imposti oneri tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale. ( Precedenti: S. 80/2020 - mass. 42556; S. 58/2020 - mass.42158; S. 271/2019 - mass. 41813; S. 199/2017 - mass. 41344; S. 121/2016 - mass. 38884; S. 44/2016 - mass. 38761 ).

Massima n. 44480

L'evocazione, da parte della Corte rimettente, del contrasto con il diritto dell'Unione europea deve considerarsi ammissibile quando sono richiamate, come parametri interposti, disposizioni di quell'ordinamento, relative ai medesimi diritti fondamentali tutelati da parametri interni. In tale evenienza, in cui i principi e i diritti enunciati nella CDFUE intersecano in larga misura i principi e i diritti garantiti dalla Costituzione italiana, è possibile colmare, ove sussistente, un eventuale scarto di tutele, quando quelle assicurate dal diritto europeo risultino più estese di quelle dell'ordinamento nazionale. ( Precedenti: S. 182/2021 - mass. 44100; S. 269/2017 - mass. 41945 ).

Massima n. 44481

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35- bis , comma 13, sesto periodo, del d.lgs. n. 25 del 2008, sollevate dalla Corte di cassazione, sez. terza civile, in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 28 e 46, par. 11, della direttiva 2013/32/UE, agli artt. 46, 18 e 19, par. 2, CDFUE, nonché agli artt. 6, 13 e 14 CEDU, nella parte in cui onera il difensore dello straniero richiedente asilo di certificare la data del rilascio della procura, oltre l'autografia della sottoscrizione della stessa, nel senso che la mancata certificazione è causa per il diritto vivente di inammissibilità del ricorso per cassazione. La disposizione censurata esplicita una prescrizione processuale - quella della necessaria posteriorità della procura speciale alle liti a ricorrere per cassazione rispetto alla pubblicazione del provvedimento impugnato - che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è già estraibile dalla regola generale posta dall'art. 365 cod. proc. civ., letto congiuntamente all'art. 83 cod. proc. civ., e che non differenzia la posizione del ricorrente in quanto straniero, richiedente la protezione internazionale. Essa si limita a porre a carico del difensore (e non della parte); la sua ratio è quella, in un settore peculiare per l'esorbitante numero di ricorsi, di solito seriali e caratterizzati dall'ammissione delle parti private al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, di rendere effettivo il rispetto della relativa prescrizione presidiandola con la certificazione dell'avvocato sulla "verità" della data, in modo da evitare il rilascio di procure c.d. in bianco. Si tratta di un onere strumentale che si iscrive, come prescrizione questa sì speciale, ma non irragionevole, nel più ampio obbligo di lealtà del difensore (art. 88, primo comma, cod. proc. civ.). La criticità di tal disciplina, non rilevante nel caso di specie, per cui la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato viene meno se il ricorso è rigettato, cosicché nell'immediato, appena ricevuta la comunicazione del decreto di rigetto del tribunale, lo straniero richiedente la protezione internazionale non ha più titolo per rimanere nel territorio dello Stato, non è conseguenza della regola introdotta dalla disposizione censurata, perché riguarda la disciplina della sospensione del rigetto della richiesta di protezione internazionale, non già quella della procura speciale per il ricorso per cassazione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, sesto periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 28 e 46, paragrafo 11, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, agli artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, nonché agli artt. 6, 13 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, sollevata dalla Corte di cassazione, sezione terza civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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