Corte costituzionale
Sentenza n. 128/2022
Corte cost., sent. 26 maggio 2022, n. 128
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 128/2022
- Data di deposito
- 26 maggio 2022
- Data di decisione
- 26 aprile 2022
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:128
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 1, decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014
- legge n. 114 del 11 agosto 2014
- art. 23-ter, comma 1, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- legge n. 214 del 22 dicembre 2011
Parametri
Massime
Massima n. 44943
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento all'art. 81 Cost., dell'art. 9, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, come conv., in combinato disposto con l'art. 23- ter , comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come conv., che computa i compensi professionali corrisposti al personale dell'Avvocatura dello Stato - costituiti dagli onorari e dalle spese di lite liquidati in sentenza a carico delle controparti - ai fini del raggiungimento del "tetto retributivo" previsto dalla legislazione vigente. La censura è carente di un'adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni per le quali le norme oggetto del giudizio integrerebbero una violazione del parametro costituzionale evocato. ( Precedenti: S. 114/2021 - mass. 43914; S. 87/2021 - mass. 43843; S. 39/2021 - mass. 43653; S. 30/2021 - mass. 43625; S. 54/2020 - mass. 41657; S. 33/2019 - mass. 42325; S. 240/2017 - mass. 40612 ).
Massima n. 44944
La fattispecie tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, postula il riscontro di più requisiti: una disciplina legale diretta, in via prevalente, a provocare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo, svincolata da ogni modificazione del rapporto sinallagmatico; la destinazione delle risorse - derivanti da prelievo coattivo e connesse ad uno specifico indice di capacità contributiva, tale da esprimere l'idoneità di ciascun soggetto all'obbligazione tributaria - a concorrere alle pubbliche spese. ( Precedenti: S. 27/2022; S. 263/2020 - mass. 43283; S. 240/2019 - mass. 41641; S. 89/2018 - mass. 40740; S. 269/2017 - mass. 41949; S. 236/2017 - mass. 42144; S. 96/2016 - mass. 38843 S. 178/2015 - mass. 38537; S. 70/2015 - mass. 38331; S. 219/2014 - mass. 38108; S. 154/2014 - mass. 37984; S. 310/2013 - mass. 37562; S. 304/2013 - mass. 37538 S. 223/2012 - mass. 36633 S. 102/2008; S. 91/1972; S. 97/1968; S. 89/1966; S. 16/1965; S. 45/1964 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3, 23, 36 e 53 Cost. - dell'art. 9, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, come conv., in combinato disposto con l'art. 23- ter , comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come conv., che computa i compensi professionali corrisposti al personale dell'Avvocatura dello Stato - costituiti dagli onorari e dalle spese di lite liquidati in sentenza a carico delle controparti - ai fini del raggiungimento del "tetto retributivo" previsto dalla legislazione vigente. Le disposizioni censurate non introducono un prelievo tributario - difettando i requisiti dell'effettiva decurtazione patrimoniale e della mancanza di una modifica del rapporto sinallagmatico -, bensì una regola conformativa delle medesime retribuzioni. Inoltre, le somme riscosse a titolo di competenze e spese legali dall'Avvocatura - titolare di un mero potere di esazione delle spese di lite, senza che ricorra l'esigenza sottesa all'istituto della distrazione delle spese -, essendo accertate in entrata nel bilancio dello Stato, devono essere considerate risorse pubbliche e, una volta erogate, integrano una spesa a carico delle finanze pubbliche. La limitazione, infine, non è arbitraria e non proporzionata, trovando una incontroversa ratio nelle esigenze di bilancio e di contenimento della spesa pubblica. ( Precedenti: S. 27/2022 - mass. 44596; S. 89/2020; S. 200/2018 - mass. 40354; S. 178/2017; S. 124/2017 - mass. 40091; S. 236/2017 - mass. 42141 e 42144; S. 192/2015 ). Con l'istituto della distrazione delle spese la legge ha inteso offrire al difensore un mezzo agevolato di tutela per conseguire gli onorari spettantigli ed il rimborso delle spese anticipate. ( Precedente: S. 31/1973 - mass. 6601 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, in combinato disposto con l'art. 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, sollevata, in riferimento all'art. 81 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, sezione quinta, con la sentenza non definitiva in epigrafe indicata;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del d.l. n. 90 del 2014, come convertito, in combinato disposto con l'art. 23-ter, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23, 36 e 53 Cost., dal Consiglio di Stato, sezione quinta, con la sentenza non definitiva in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 aprile 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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