Corte costituzionale

Sentenza n. 118/2022

Corte cost., sent. 10 maggio 2022, n. 118

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
118/2022
Data di deposito
10 maggio 2022
Data di decisione
5 aprile 2022
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:118

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 44817

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Piemonte in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 38 e 41 Cost. - dell'art. 67, comma 8, del d.lgs. n. 159 del 2011, «come richiamato dal secondo comma dell'art. 84» del medesimo d.lgs., nella parte in cui, rinviando all'art. 51, comma 3- bis , cod. proc. pen., impone l'emissione della comunicazione antimafia interdittiva in caso di condanna definitiva, o confermata in appello, per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, anche nella sua forma non associativa. La censura riferita all'art. 38 Cost. non è sorretta da alcuna argomentazione che consenta di apprezzarne la pertinenza, mentre quelle relative agli artt. 25 e 27 Cost. sono prospettate per un asserito aggravio del trattamento sanzionatorio, ma senza un'analisi critica dell'ampia giurisprudenza amministrativa che ha qualificato quelle in esame come misure anticipatorie cui conseguono forme di incapacità giuridica, prive di carattere sanzionatorio. Contraddittoria e ambigua è invece la motivazione delle censure riferite agli artt. 3 e 41 Cost., in quanto l'ordinanza di rimessione si snoda secondo due distinte e irrisolte prospettive argomentative, chiedendo, in un caso, la rimozione del reato di attività organizzate per il traffico di rifiuti, se realizzato in forma non associativa, da quelli richiamati dalla disposizione censurata, con l'effetto di inibire automaticamente la comunicazione antimafia, e, nell'altro, l'introduzione della possibilità di valutare in concreto la sussistenza di elementi di connessione con il fenomeno associativo. ( Precedenti: S. 213/2021 - mass. 44351; S. 197/2021 - mass. 44224; S. 178/2021 - mass. 44156; S. 123/2021 - mass. 43987; S. 254/2020 - mass. 43014; S. 153/2020 - mass. 43408; S. 222/2019 - mass. 40891; S. 175/2018 - mass. 40389; S. 126/2018 - mass. 41339; S. 247/2015 - mass. 38635; O. 224/2021 - mass. 44397; O. 159/2021 - mass. 44115 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 67, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) «come richiamato dal secondo comma dell'art. 84» del medesimo d.lgs. n. 159 del 2011, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 38 e 41 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sezione prima, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze