Corte costituzionale
Sentenza n. 11/2022
Corte cost., sent. 20 gennaio 2022, n. 11
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 11/2022
- Data di deposito
- 20 gennaio 2022
- Data di decisione
- 25 novembre 2021
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Maria Rosaria San Giorgio
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:11
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, legge della Regione Toscana n. 73 del 27 luglio 2020
Parametri
Massime
Massima n. 44475
Le finalità proprie delle misure di salvaguardia sono quelle di impedire quei cambiamenti degli assetti urbanistici ed edilizi, che potrebbero contrastare con le nuove previsioni pianificatorie, in pendenza della loro approvazione. ( Precedenti: S. 102/2013 - mass. 37092; S. 84/2017 - mass. 41190; S. 232/2009 - mass. 33653; S. 379/1994 - mass. 21080; S. 617/1987 - mass. 3986; S. 83/1982 - mass. 9424 ).
Massima n. 44476
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 9, 11, 97 e 117, commi primo e secondo, lett. s ), Cost., nonché del principio di leale collaborazione, dell'art. 2 della legge reg. Toscana n. 73 del 2020, che prescrive l'immediata efficacia della delibera del Consiglio regionale n. 41 del 2020, la quale individua le aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana, anticipando gli effetti della modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER), non ancora approvata, e il cui effetto non è venuto meno con la revoca della delibera n. 41 del 2020 da parte della successiva delibera n. 39 del 2021. Come emerge dalle premesse della delibera consiliare n. 41 del 2020, la modifica del PAER effettuata con la delibera medesima costituisce una specifica e puntuale integrazione del PAER vigente, secondo le indicazioni provenienti dalle linee guida nazionali. La disposizione impugnata costituisce, dunque, una norma di salvaguardia ambientale, transitoria e con finalità cautelare, volta a evitare che la non ancora intervenuta conclusione del procedimento amministrativo concernente l'individuazione delle aree non idonee possa consentire ai proprietari dei luoghi interessati di realizzare nuove installazioni di impianti, in tal modo eludendo, nelle more della conclusione del procedimento di approvazione, la stessa individuazione di quelle aree in via amministrativa. ( Precedente: S. 177/2021 - mass. 44094 ).
Massima n. 44477
L'omesso richiamo della normativa statale non consente di far presumere la volontà del legislatore regionale di non rispettare le prerogative dello Stato nella materia che viene disciplinata. ( Precedente: S. 161/2021 - mass. 44116 ). (Nel caso di specie, è dichiarata non fondata, per erroneo presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 2 della legge reg. Toscana n. 73 del 2020, che prescrive l'immediata efficacia della delibera del Consiglio regionale n. 41 del 2020, la quale individua le aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana, anticipando gli effetti della modifica del Piano ambientale ed energetico regionale - PAER -, non ancora approvata, applicandosi anche ai c.d. impianti geotermici cosiddetti "pilota". La disposizione censurata deve essere letta nel quadro normativo di riferimento, quindi nel senso che essa - nel recepire l'atto consiliare indicato - si riferisce solo agli impianti che rientrano nella competenza regionale, e non anche a quelli "pilota", ossia delle centrali geotermoelettriche che, per effetto del ridotto impatto ambientale e delle connesse esigenze di sperimentazione che li caratterizzano, sono considerati, al pari dei fluidi geotermici impiegati, di interesse nazionale). ( Precedente: S. 156/2016 - mass. 38949 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Toscana 27 luglio 2020, n. 73 (Disposizioni in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di geotermia), promosse, in riferimento agli artt. 3, 9, 11, 97 e 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Toscana n. 73 del 2020, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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