Corte costituzionale
Sentenza n. 82/2021
Corte cost., sent. 30 aprile 2021, n. 82
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 82/2021
- Data di deposito
- 30 aprile 2021
- Data di decisione
- 24 marzo 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:82
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 8 del 13 luglio 2020
- All. A, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 31 del 3 dicembre 2007
- art. 38, comma 2, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 1 del 11 febbraio 2020
Parametri
- art. 120, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 119, comma 2, Costituzione
- art. 2, legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948
- art. 3, legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948
Massime
Massima n. 43788
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità formulata in quanto, pur avendo il Governo contestato la violazione dei limiti delle competenze statutarie, non sarebbero state individuate le competenze normative regionali che rilevano in materia, né le motivazioni per cui il legislatore regionale le avrebbe travalicate. Nessun raffronto con le competenze statutarie si rende necessario con riguardo ai parametri di costituzionalità riferiti a principi - come quelli di uguaglianza, di libertà di iniziativa economica privata e di divieto di limitazione alla circolazione delle cose tra le Regioni - che si impongono a tutti i soggetti dell'ordinamento, ivi comprese le autonomie speciali. ( Precedenti citati: sentenze n. 52 del 2021, n. 153 del 2019, n. 118 del 2019 e n. 61 del 2009 ).
Massima n. 43789
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 120 Cost., l'art. 10 della legge della reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020, nella parte in cui sostituisce la Tabella di cui all'Allegato A della legge reg. Valle d'Aosta n. 31 del 2007, limitatamente: a) alle parole «prodotti in Regione» della voce concernente i «Rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discariche per rifiuti non pericolosi prodotti in Regione»; b) all'intera voce concernente i «Rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi provenienti da fuori Regione», compreso l'importo del prelievo pari a euro 25,82 per tonnellata. La norma impugnata dal Governo, nel prevedere una diversa tassazione per lo smaltimento in discarica dei rifiuti non pericolosi provenienti da fuori Regione, viola il parametro evocato - esaminato per primo per economia di giudizio - perché l'esercizio dell'autonomia finanziaria regionale, consistente nel differenziare l'entità del tributo speciale per il deposito in discarica di quella speciale "merce" (o "prodotto") a rilevanza ambientale costituita dai rifiuti, non è sufficiente di per sé a garantire la legittimità costituzionale di una differenziazione del prelievo a seconda della provenienza regionale o extraregionale del rifiuto da smaltire, neppure se l'entità del tributo speciale sia stata fissata (come nella specie) nel rispetto dei limiti della manovra quantitativa consentita alla Regione dalla normativa statale. Utilizzando la leva fiscale dell'ecotassa per discriminare i conferimenti in discarica di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da fuori Regione, infatti, viene dissimulato il tentativo di sottrarsi alle implicazioni, anche in termini di solidarietà, connesse alla necessità di garantire una rete adeguata e integrata per lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi, determinando l'effetto sostanziale di introdurre un "dazio all'importazione", cioè un ostacolo fiscale alla libera circolazione delle merci tra le Regioni. ( Precedenti: sentenza n. 227 del 2020, n. 231 del 2019, n. 107 del 2018, n. 10 del 2009, n. 2 del 2006 e n. 51 del 1991 ). La Corte costituzionale può discrezionalmente e insindacabilmente decidere l'ordine delle questioni da affrontare. ( Precedenti citati: sentenze n. 246 del 2020, n. 258 del 2019 e n. 148 del 2018 ). Il principio di autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti in ambito regionale è applicabile solo ai rifiuti urbani non pericolosi, non potendo valere né per quelli speciali pericolosi, né per quelli speciali non pericolosi, per i quali, non essendo preventivabile in modo attendibile la dimensione quantitativa e qualitativa del materiale da smaltire, diviene impossibile individuare un ambito territoriale ottimale, che valga a garantire l'obiettivo specifico dell'autosufficienza nello smaltimento. ( Precedenti citati: sentenze n. 76 del 2021, n. 10 del 2009, n. 12 del 2007, n. 161 del 2005, n. 505 del 2002 e n. 281 del 2000 ). Nemmeno la legge statale potrebbe, senza violare essa stessa l'art. 120, primo comma, Cost., abilitare una Regione a introdurre dazi o forme impositive ad effetto equivalente. Le competenze regionali non possono alterare in peius gli standard ambientali statali. ( Precedenti citati: sentenze n. 7 del 2019, n. 139 del 2017 e n. 74 del 2017 ).
Massima n. 43790
Accolta in parte qua , per violazione dell'art. 120 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020, sono assorbite le ulteriori censure promosse in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lett. s ), Cost.
Massima n. 43791
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020 promossa dal Governo in riferimento all'art. 97 Cost., con il ricorso iscritto al n. 85 reg. ric. 2020, che modifica, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, la Tabella di cui all'Allegato A della già citata legge reg. Valle d'Aosta n. 31 del 2007, recante gli importi tariffari per il tributo speciale di deposito in discarica di rifiuti solidi. L'indicato parametro viene solo evocato, senza essere corredato di alcuna motivazione, difettando così un qualsiasi impianto argomentativo. Il vaglio di ammissibilità nei ricorsi in via principale richiede una motivazione adeguata e non meramente apodittica; tale esigenza si pone in termini ancora più rigorosi nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale. ( Precedente citato: sentenza n. 78 del 2021 ).
Massima n. 43792
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo (reg. ric. n. 42 del 2020) in riferimento agli artt. 3, 41, 117, secondo comma, lett. e ) ed s ), 119, secondo comma, e 120 Cost., nonché agli artt. 2 e 3 della legge cost. n. 4 del 1948 - dell'art. 38, comma 2, della legge reg. Valle d'Aosta n. 1 del 2020, che sostituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, la Tabella di cui all'Allegato A della legge reg. Valle d'Aosta n. 31 del 2007, che fissa gli importi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Nelle more del giudizio, la citata disposizione è stata sostituita dall'art. 10 della legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020, anch'esso modificativo, con la medesima decorrenza, della menzionata Tabella. La circostanza che la suddetta sostituzione normativa sia intervenuta prima della decorrenza della data (1° gennaio 2021) da cui la norma oggetto di impugnazione avrebbe prodotto effetti comprova con certezza che quest'ultima non ha mai potuto trovare applicazione. Quanto poi al carattere satisfattivo delle pretese avanzate nel primo ricorso, esso è determinato dalla circostanza che la più recente disposizione ha abrogato ab origine la norma impugnata, introducendo una nuova norma, oggetto anch'essa di impugnazione. Né, nel corso della trattazione in pubblica udienza, l'Avvocatura generale dello Stato si è espressamente opposta alla richiesta di improcedibilità del ricorso formulata della Regione autonoma. ( Precedente citato: sentenza n. 78 del 2020 ). Secondo il consolidato orientamento costituzionale, la modifica normativa, intervenuta nel corso del giudizio, della disposizione oggetto della questione di legittimità costituzionale promossa in via principale, determina la cessazione della materia del contendere quando si verificano, nel contempo, due condizioni: il carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e il fatto che la disposizione censurata non abbia avuto medio tempore applicazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 7 del 2021, n. 200, n. 70 e n. 25 del 2020; n. 287 e n. 56 del 2019 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 85 del 2020;
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Valle d'Aosta 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), nella parte in cui sostituisce la Tabella di cui all'Allegato A della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), limitatamente: a) alle parole «prodotti in Regione» della voce concernente i «Rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discariche per rifiuti non pericolosi prodotti in Regione»; b) all'intera voce concernente i «Rifiuti speciali non pericolosi ammessi allo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi provenienti da fuori Regione», compreso l'importo del prelievo pari a euro 25,82 per tonnellata;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020 promossa, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 85 del registro ricorsi 2020;
3) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 2, della legge della Regione Valle d'Aosta 11 febbraio 2020, n. 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022). Modificazioni di leggi regionali», promosse, in riferimento agli artt. 3, 41, 117, secondo comma, lettere e) ed s), 119, secondo comma, e 120 della Costituzione, nonché agli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 42 del registro ricorsi 2020.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 30 aprile 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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