Corte costituzionale
Sentenza n. 77/2021
Corte cost., sent. 21 aprile 2021, n. 77
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 77/2021
- Data di deposito
- 21 aprile 2021
- Data di decisione
- 24 marzo 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:77
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Veneto n. 50 del 23 dicembre 2019
- art. 2, legge della Regione Veneto n. 50 del 23 dicembre 2019
- art. 3, legge della Regione Veneto n. 50 del 23 dicembre 2019
- art. 4, legge della Regione Veneto n. 50 del 23 dicembre 2019
- art. 5, legge della Regione Veneto n. 50 del 23 dicembre 2019
- art. 6, legge della Regione Veneto n. 50 del 23 dicembre 2019
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 36, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 37, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 31, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 33, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 34, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 43785
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 36 e 37 t.u. edilizia, gli artt. 1 e 2 della legge reg. Veneto n. 50 del 2019, il primo che consente la regolarizzazione amministrativa delle parziali difformità edilizie risalenti nel tempo, il secondo che in particolare consente la regolarizzazione amministrativa delle opere edilizie provviste di titolo edilizio abilitativo o di certificato di abitabilità od agibilità ed eseguite in parziale difformità dai titoli edilizi rilasciati o dai progetti approvati prima dell'entrata in vigore della legge n. 10 del 1977, mediante presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e previo pagamento di sanzione pecuniaria. Le norme impugnate dal Governo introducono, al di fuori di quanto previsto dalla normativa nazionale, ipotesi nelle quali è possibile sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria, consentendo così una sanatoria degli abusi edilizi senza il rispetto del requisito della "doppia conformità", di cui ai parametri interposti evocati. La presentazione della SCIA, nel caso in esame, attesta infatti la conformità dell'opera alla normativa regionale sopravvenuta, in vigore al momento della segnalazione, ma non la conformità alla disciplina vigente al momento della realizzazione dell'intervento. (Precedenti citati: sentenza n. 2 del 2019 e n. 233 del 2015). In tema di condono edilizio, spettano alla legislazione statale, oltre ai profili penalistici (integralmente sottratti al legislatore regionale), le scelte di principio, in particolare quelle relative all'an, al quando e al quantum, ossia la decisione sul se disporre un titolo abilitativo edilizio straordinario, quella relativa all'ambito temporale di efficacia della sanatoria e infine l'individuazione delle volumetrie massime condonabili. Solo nel rispetto di tali scelte di principio competono poi alla legislazione regionale l'articolazione e la specificazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale. (Precedenti citati: sentenze n. 70 del 2020, n. 208 del 2019, n. 68 del 2018 e n. 73 del 2017, n. 233 del 2015, n. 49 del 2006, n. 70 del 2005 e n. 196 del 2004). Costituisce principio fondamentale della materia governo del territorio la verifica della c.d. "doppia conformità" di cui all'art. 36 t.u. edilizia, in base al quale il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda, in quanto si tratta di un adempimento finalizzato a garantire l'assoluto rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia durante tutto l'arco temporale compreso tra la realizzazione dell'opera e la presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'accertamento di conformità. (Precedenti citati: sentenza n. 232 del 2017, n. 107 del 2017 e n. 101 del 2013).
Massima n. 43786
Accolta, per violazione dell'art. 3 Cost., in relazione agli artt. 36 e 37 t.u. edilizia, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge reg. Veneto n. 50 del 2019, resta assorbito l'esame degli ulteriori profili di censura in relazione agli artt. 31, 33 e 34 t.u. edilizia.
Massima n. 43787
Sono dichiarati, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimi gli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge reg. Veneto n. 50 del 2019. Le disposizioni indicate, residue rispetto ai precedenti artt. 1 e 2 impugnati e dichiarati costituzionalmente illegittimi, difettano di autonoma portata normativa a seguito della caducazione delle norme censurate.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Veneto 23 dicembre 2019, n. 50 (Disposizioni per la regolarizzazione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 "Norme in materia di edificabilità dei suoli");
2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge reg. Veneto n. 50 del 2019.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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