Corte costituzionale
Sentenza n. 34/2021
Corte cost., sent. 11 marzo 2021, n. 34
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 34/2021
- Data di deposito
- 11 marzo 2021
- Data di decisione
- 9 febbraio 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Angelo Buscema
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:34
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 43584
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 243- quater , comma 7, e 243- bis , comma 5, t.u. enti locali, le due questioni sono prospettate in via gradata come dimostrato dalla locuzione «e comunque» impiegata dal rimettente. Pertanto, la seconda è relegata a un ruolo meramente subordinato.
Massima n. 43585
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 243- quater , comma 7, e 243- bis , comma 5, t.u. enti locali, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità delle questioni sollevate, in quanto entrambe le addizioni prospettate rispettano il requisito della presenza nell'ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate. L'ammissibilità delle questioni proposte è condizionata non tanto dall'esistenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nell'ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore ( Precedente citato: sentenza n. 224 del 2020 ).
Massima n. 43586
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 1, 3, 81, 97, primo e secondo comma, e 119, primo comma, Cost., l'art. 243- bis , comma 5, primo periodo, t.u. enti locali, nella parte in cui non prevede che, ove non vi abbia provveduto la precedente amministrazione, quella in carica possa deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP), presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'art. 4- bis , comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011. La disposizione censurata dalla Corte dei conti, sez. riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, in combinato disposto con il successivo art. 243- quater , comma 7, risulta in contrasto con i principi dell'equilibrio di bilancio e della sana gestione finanziaria dell'ente e con il principio della responsabilità di mandato elettorale nella parte in cui commina l'avvio al dissesto per l'amministrazione subentrata alla guida dell'ente, in assenza di un piano e senza la possibilità di predisporlo entro un congruo termine, in tal modo confinando la posizione dei subentranti in una condizione di responsabilità politica oggettiva, con pregiudizio dell'art. 1 Cost. Il rispetto del principio della responsabilità di mandato comporta infatti una attuazione concreta e trasparente quando la nuova compagine dell'ente locale si trova a fronteggiare una crisi già dichiarata dall'amministrazione precedente. La dichiarazione parziale di incostituzionalità consente di collegare - in ragione del principio di continuità dei bilanci e della gestione finanziaria - l'eventuale redazione del PRFP con la situazione giuridico-economica esistente al momento dell'effettiva assunzione del mandato realizzando la doverosa tensione verso un equilibrio strutturale che si conservi nel tempo, in ossequio al principio dell'equilibrio tendenziale. La norma censurata contrasta altresì con i principi di eguaglianza e ragionevolezza, per la disparità di trattamento che realizza tra gli amministratori subentranti nelle more istruttorie del piano di rientro, per i quali è prevista la possibilità di rimodulare il piano stesso entro 60 giorni dalla sottoscrizione della relazione di inizio mandato e quelli, analogamente subentranti, che si trovano ad operare in assenza di tale piano senza la facoltà di deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale entro il medesimo termine di sessanta giorni dalla data di sottoscrizione della relazione di inizio mandato. La reductio ad legitimitatem del censurato combinato disposto ben può essere realizzata incidendo esclusivamente sull'art. 243- bis , comma 5, t.u. enti locali. ( Precedenti citati: sentenze n. 115 del 2020, n. 247 del 2017, n. 228 del 2017, n. 169 del 2017, n. 184 del 2016 e n. 188 del 2015 ). Il controllo che la sezione regionale della Corte dei conti deve svolgere per verificare l'attuazione del piano di riequilibrio degli enti locali deficitari si fonda sull'andamento dei conti dell'ente in predissesto, attività che deve essere formalizzata in una pronuncia con cadenza temporale coerente con il controllo di legittimità-regolarità sul bilancio preventivo e successivo previsto dall'art. 148- bis t.u. enti locali, e che deve trovare puntuale riscontro in ciascuno dei bilanci preventivi e successivi del predetto periodo in cui si svolge l'istruttoria della Commissione di cui all'art. 155 t.u. enti locali.
Massima n. 43587
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 243- quater e 243- bis t.u. enti locali, sollevata, in riferimento all'art. 2 Cost., dalla Corte dei conti, sez. riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nella parte in cui non prevede che, in caso di inizio mandato in pendenza del termine perentorio di cui all'art. 243-bis, comma 5, primo periodo, ove non vi abbia provveduto la precedente amministrazione, quella in carica possa deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'art. 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 243-quater e 243-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, sollevata, in riferimento all'art. 2 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 marzo 2021.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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