Corte costituzionale

Sentenza n. 30/2021

Corte cost., sent. 5 marzo 2021, n. 30

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
30/2021
Data di deposito
5 marzo 2021
Data di decisione
10 febbraio 2021
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Stefano Petitti
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:30

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 43623

Vanno riuniti e decisi con unica sentenza i giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 131- bis , secondo comma, cod. pen., come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. b ), del d.l. n. 53 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 77 del 2019, e dell'art. 16, comma 1, lett. b ), del d.l. n. 53 del 2019, come convertito. Sussiste non soltanto un'ampia coincidenza delle questioni e dei parametri, ma nel secondo giudizio viene sollevata anche una questione potenzialmente assorbente, qual è la denuncia di violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., che, ove risultasse fondata, eliderebbe in radice la norma censurata. ( Precedenti citati: sentenze n. 186 del 2020, n. 288 del 2019, n. 169 del 2017 e n. 154 del 2015 ).

Massima n. 43624

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 131- bis , secondo comma, cod. pen., come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. b ), del d.l. n. 53 del 2019, come convertito, non è disposta la restituzione degli atti ai rimettenti. Lo ius superveniens di cui all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 130 del 2020, conv., con modif., nella legge n. 173 del 2020, infatti, incide solo parzialmente sulle norme della cui costituzionalità si dubita, senza mutare i termini delle questioni sollevate dai giudici a quibus. (Precedente citato: sentenza n. 203 del 2016 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, non ogni nuova disposizione che modifichi, integri o comunque incida su quella oggetto del giudizio di costituzionalità richiede una nuova valutazione del giudice a quo circa la perdurante sussistenza dei presupposti di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione, ben potendo la Corte costituzionale ritenere essa stessa che la nuova disposizione non alteri la norma quanto alla parte oggetto della censura, oppure che la modifichi in aspetti marginali o in misura non significativa, sicché permangano attuali le valutazioni del rimettente sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale. ( Precedenti citati: sentenza n. 125 del 2018; ordinanza n. 185 del 2020 ).

Massima n. 43625

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione delle censure, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 131- bis , secondo comma, cod. pen., come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. b ), del d.l. n. 53 del 2019, come converito. I rimettenti hanno diffusamente motivato la loro valutazione di non manifesta infondatezza delle questioni. Secondo la giurisprudenza costituzionale, il difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza è causa di inammissibilità della questione incidentale quando sussiste la carenza di un'adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni per le quali la norma censurata integrerebbe una violazione del parametro costituzionale evocato. ( Precedenti citati: sentenze n. 54 del 2020, n. 33 del 2019 e n. 240 del 2017 ).

Massima n. 43626

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Torino in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 49, par. 3, CDFUE - dell'art. 131- bis , secondo comma, cod. pen., come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. b ), del d.l. n. 53 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 77 del 2019, secondo cui l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, agli effetti dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dal primo comma del medesimo art. 131- bis , nei casi di cui all'art. 337 cod. pen., quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni. Il rimettente - pur chiamato a pronunciarsi in ordine al reato di resistenza a pubblico ufficiale, il quale, all'evidenza, non attiene all'ambito di attuazione del diritto dell'Unione europea - non ha fornito alcuna motivazione in proposito. Per costante giurisprudenza costituzionale, la CDFUE può essere invocata, quale parametro interposto in un giudizio di legittimità costituzionale, soltanto quando la fattispecie oggetto di legislazione interna sia disciplinata dal diritto europeo. ( Precedenti citati: sentenze n. 278 del 2020, n. 254 del 2020, n. 194 del 2018 e n. 63 del 2016 ).

Massima n. 43627

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Torre Annunziata in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost. - dell'art. 16, comma 1, lett. b ), del d.l. n. 53 del 2019, conv. con modif. nella legge n. 77 del 2019, che, modificando l'art. 131- bis , secondo comma, cod. pen., dispone che, agli effetti dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dal primo comma del medesimo articolo, l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni. L'addizione operata dalla legge di conversione - finalizzata ad assicurare una maggiore tutela ai pubblici ufficiali quali tramite necessario dell'agire della pubblica amministrazione - non è eterogenea rispetto alla materia della pubblica sicurezza, di cui variamente si occupa il d.l. n. 53 del 2019. ( Precedenti citati: sentenze n. 191 del 2020, n. 156 del 2020, n. 284 del 2019, n. 120 del 2019, n. 314 del 1995 e n. 341 del 1994; ordinanze n. 279 del 2017 e n. 425 del 1996 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, la legge di conversione rappresenta una legge funzionalizzata e specializzata, che non può aprirsi ad oggetti eterogenei rispetto a quelli originariamente contenuti nell'atto con forza di legge; tuttavia un difetto di omogeneità, rilevante come violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., si determina solo quando la disposizione aggiunta in sede di conversione sia totalmente «estranea», o addirittura «intrusa», cioè tale da interrompere ogni nesso di correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione. La coerenza delle disposizioni aggiunte in sede di conversione rispetto alla disciplina originaria del decreto-legge può essere valutata sia dal punto di vista oggettivo e materiale, sia dal punto di vista funzionale e finalistico. Per i decreti-legge a contenuto plurimo, eterogeneo ab origine , occorre considerare specificamente il profilo teleologico, cioè l'osservanza della ratio dominante che li ispira. ( Precedenti citati: sentenze n. 115 del 2020, n. 247 del 2019, n. 226 del 2019, n. 181 del 2019, n. 169 del 2017, n. 154 del 2015, n. 145 del 2015, n. 251 del 2014 e n. 32 del 2014; ordinanze n. 204 del 2020, n. 93 del 2020 e n. 34 del 2013 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, le cause di non punibilità costituiscono altrettante deroghe a norme penali generali, sicché la loro estensione comporta strutturalmente un giudizio di ponderazione a soluzione aperta tra ragioni diverse e confliggenti, in primo luogo quelle che sorreggono da un lato la norma generale e dall'altro la norma derogatoria, giudizio che appartiene primariamente al legislatore, dal che discende che le scelte del legislatore relative all'ampiezza applicativa della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. sono sindacabili soltanto per irragionevolezza manifesta. ( Precedenti citati: sentenze n. 156 del 2020, n. 207 del 2017, n. 140 del 2009 e n. 8 del 1996 ).

Massima n. 43628

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate complessivamente dai Tribunali di Torino e di Torre Annunziata in riferimento agli artt. 3 25, secondo comma e 27, primo e terzo comma, Cost. - dell'art. 131- bis , secondo comma, cod. pen., come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. b ), del d.l. n. 53 del 2019, conv. con modif. nella legge n. 77 del 2019, secondo cui, agli effetti dell'applicazione della causa di non punibilità prevista dal primo comma del medesimo art. 131- bis , l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni. La scelta legislativa di escludere dal campo di applicazione dell'esimente di tenuità il reato di resistenza a pubblico ufficiale non è manifestamente irragionevole, poiché corrisponde alla peculiare complessità del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, laddove il normale funzionamento della pubblica amministrazione include anche la sicurezza e la libertà di determinazione delle persone fisiche che esercitano le pubbliche funzioni. La norma censurata non è neppure contrastante con i principi di proporzionalità e di finalismo rieducativo della pena, considerato che i criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., richiamati dall'art. 131- bis , primo comma, cod. pen., seppure non rilevano agli effetti dell'applicazione della causa di non punibilità, mantengono tuttavia la loro ordinaria funzione di dosimetria sanzionatoria, unitamente a quelli di cui al secondo comma del medesimo art. 133. Infine, i tertia addotti dai rimettenti nella prospettiva dell'art. 3 Cost. risultano sprovvisti dell'omogeneità necessaria a impostare il giudizio comparativo. ( Precedenti citati: sentenze n. 156 del 2020, n. 284 del 2019, n. 120 del 2019, n. 314 del 1995 e n. 341 del 1994; ordinanze n. 279 del 2017 e n. 425 del 1996 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis, secondo comma, del codice penale, come modificato dall'art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 (Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2019, n. 77, sollevata dal Tribunale ordinario di Torino, in composizione monocratica, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis, secondo comma, cod. pen., come modificato dall'art. 16, comma 1, lettera b), del d.l. n. 53 del 2019, come convertito, sollevate dal Tribunale ordinario di Torino, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, lettera b), del d.l. n. 53 del 2019, come convertito, sollevate dal Tribunale ordinario di Torre Annunziata, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27, primo e terzo comma, e 77, secondo comma, Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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