Corte costituzionale

Sentenza n. 240/2021

Corte cost., sent. 7 dicembre 2021, n. 240

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
240/2021
Data di deposito
7 dicembre 2021
Data di decisione
11 novembre 2021
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Stefano Petitti
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:240

Norme oggetto del giudizio

  • art. 13, comma 1, legge della Regione siciliana n. 15 del 4 agosto 2015
  • art. 4, comma 1, legge della Regione siciliana n. 23 del 29 novembre 2018
  • art. 14, legge della Regione siciliana n. 15 del 4 agosto 2015
  • art. 4, comma 2, legge della Regione siciliana n. 23 del 29 novembre 2018
  • art. 1, comma 19, legge n. 56 del 7 aprile 2014

Parametri

Massime

Massima n. 44423

Alla luce dell'autonomia tra giudizio incidentale di legittimità costituzionale e giudizio principale, spetta al rimettente stabilire la sussistenza dei presupposti del giudizio a quo e le condizioni dell'azione - quali l'interesse ad agire -, nonché accertare il nesso di rilevanza che deve avvincere i due giudizi, a meno che le sue valutazioni non risultino manifestamente e incontrovertibilmente carenti, ovvero la motivazione della loro esistenza sia manifestamente implausibile. Il controllo della Corte costituzionale va limitato all'adeguatezza delle motivazioni in ordine ai presupposti in base ai quali il giudizio a quo possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato, con un proprio oggetto, vale a dire un petitum , separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale, sul quale il remittente sia chiamato a decidere. ( Precedenti: S. 181/2021 - mass. 44168; S. 32/2021 - mass. 43580; S. 15/2021 - mass. 43567; S. 267/2020 - mass. 43082; S. 224/2020 - mass. 42752; S. 99/2018 - mass. 41223; S. 35/2017 - mass. 39594; S. 193/2015 - mass. 38552; S. 110/2015 - mass. 38411; S. 1/2014 - mass. 37582; S. 263/1994 - mass. 21024 ).

Massima n. 44424

L'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate nell'ambito di giudizi nei quali siano proposte azioni di accertamento aventi ad oggetto la conformità ai principi costituzionali delle condizioni di esercizio del diritto fondamentale di voto nelle elezioni politiche dipende dalla sussistenza di quattro presupposti: la presenza, nell'ordinanza di rimessione, di una motivazione sufficiente e non implausibile in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti nel giudizio principale; la necessità di porre fine ad una situazione di incertezza sulla effettiva portata di un diritto di rilievo costituzionale - come quello di voto - oggetto di accertamento; l'esigenza di evitare che sussistano zone sottratte al controllo di costituzionalità o di garantire la controllabilità anche di leggi che non potrebbero venire sottoposte per le vie ordinarie al sindacato della Corte costituzionale (come quelle concernenti le elezioni della Camera e del Senato); la sussistenza di un effettivo rapporto di pregiudizialità tra il giudizio a quo e quello costituzionale, con particolare riguardo alla non sovrapponibilità tra gli oggetti dei due giudizi. Nel loro complesso, tali presupposti vanno ricondotti all'esigenza di contemperare i caratteri indefettibili delle regole che presiedono all'accesso al giudizio di legittimità costituzionale con la necessità di scongiurare l'eventualità che, attraverso una loro declinazione formalistica, vengano irrimediabilmente sottratte al controllo di questa Corte disposizioni di legge che incidono sul diritto di voto, comprimendone la titolarità o l'esercizio ( Precedenti: S. 48/2021 - mass. 43716; O. 63/2018 - mass. 40731; S. 35/2017 - mass. 39594; O. 165/2016 - mass. 38961; S. 110/2015 - mass. 38411; S. 1/2014 - mass. 37582; S. 236/2010; S. 26/1999; S. 59/1957 ).

Massima n. 44425

Sono dichiarate inammissibili, per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento e richiesta di pronuncia manipolativa implicante scelte discrezionali riservate al legislatore, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Catania in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, 2, 3 e 48, 5, 97 e 114 Cost. - degli artt. 13, comma 1, e 14 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2015, come rispettivamente sostituiti dall'art. 4, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 23 del 2018, e dell'art. 1, comma 19, della legge n. 56 del 2014 che prevedono un meccanismo di identificazione ratione officii tra il sindaco del Comune capoluogo e il sindaco della Città metropolitana. Gli esiti auspicati dall'ordinanza di rimessione - l'elezione diretta del sindaco metropolitano ad opera di tutti i cittadini residenti nel territorio della Città metropolitana e l'estensione alle Città metropolitane del sistema di elezione indiretta del presidente della Provincia - richiedono un intervento manipolativo precluso alla Corte costituzionale, conseguibile solo per effetto di una riforma di sistema rimessa alla discrezionalità del legislatore. Va tuttavia sollecitato un intervento legislativo in grado di scongiurare che il funzionamento dell'ente metropolitano si svolga ancora a lungo in una condizione di non conformità ai canoni costituzionali di esercizio dell'attività politico-amministrativa. ( Precedenti: S. 146/2021 - mass. 44059; S. 103/2021 - mass. 43908; S. 250/2018 - mass. 40627; S. 168/2018; S. 193/2015; S. 257/2010 - mass. 34853; S. 107/1996 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 1, e 14 della legge della Regione Siciliana 4 agosto 2015, n. 15 (Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane), come rispettivamente sostituiti dall'art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 29 novembre 2018, n. 23 (Norme in materia di Enti di area vasta), e dell'art. 1, comma 19, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), sollevate, in riferimento, complessivamente, agli artt. 1, 2, 3 e 48, 5, 97 e 114 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 7 dicembre 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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