Corte costituzionale

Sentenza n. 235/2021

Corte cost., sent. 7 dicembre 2021, n. 235

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
235/2021
Data di deposito
7 dicembre 2021
Data di decisione
10 novembre 2021
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Angelo Buscema
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:235

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 779, legge n. 205 del 27 dicembre 2017
  • art. 1, comma 780, legge n. 205 del 27 dicembre 2017
  • art. 1, comma 782, legge n. 205 del 27 dicembre 2017
  • art. 8, comma 1, lett. a), legge della Regione Abruzzo n. 7 del 5 febbraio 2018
  • art. 8, comma 1, lett. a), legge della Regione Abruzzo n. 2 del 31 gennaio 2019
  • art. 8, comma 1, lett. c), legge della Regione Abruzzo n. 2 del 31 gennaio 2019

Parametri

Massime

Massima n. 44217

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte dei conti, sez. regionale di controllo per l'Abruzzo, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 41, 81, 97 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. l del Prot. add. CEDU, dell'art. l, commi 779, 780 e 782, della legge n. 205 del 2017. Il richiamo fatto dal rimettente al preteso rapporto genetico tra le disposizioni statali e quelle regionali censurate non viene sostenuto da alcuna attendibile argomentazione, poiché non è citato alcun documento normativo o amministrativo dal quale emerga che la Regione Abruzzo si sia impegnata - secondo quanto previsto dai commi censurati - a riqualificare la propria spesa attraverso il progressivo incremento degli investimenti, aumentando i pagamenti complessivi negli anni dal 2018 al 2026.

Massima n. 44218

I meccanismi normativi e amministrativi introdotti dalla legislazione regionale per i ripianamento del deficit del bilancio regionale sono subordinati alla intangibilità dei precetti costituzionali finalizzati al progressivo e coerente risanamento, alla trasparenza delle responsabilità di mandato assunte dagli amministratori in questo percorso, alla custodia dell'equità intragenerazionale e intergenerazionale in termini di proporzione tra debiti e accantonamenti pluriennali e correlati benefici; in particolare, gli interventi di estensione temporale del ripiano del disavanzo, in deroga alla regola contenuta nell'art. 42 del d.lgs. n. 118 del 2011, non possono ritenersi compatibili con una gestione di bilancio equilibrata laddove determinino il perpetuarsi di sanatorie e situazioni interlocutorie, in quanto potrebbero comportare una lesione a tempo indeterminato dei precetti finanziari della Costituzione, lesione che disincentiverebbe il buon andamento dei servizi e scoraggerebbe le buone pratiche di quelle amministrazioni che si ispirano a una oculata e proficua spendita delle risorse della collettività. ( Precedenti: S. 115/2020 - mass. 43528 , S. 18/2019 - mass. 42076). Le deroghe eccezionali che il legislatore statale ha apportato al principio immanente alla sana gestione finanziaria, secondo cui il disavanzo deve essere coperto nell'esercizio successivo all'approvazione del rendiconto e comunque non oltre il termine della consiliatura, hanno tutte un perimetro applicativo condizionato dalla sostenibilità economica del rientro e dalla trasparenza dei meccanismi di risanamento in termini di responsabilità di mandato e di equilibrio intergenerazionale. ( Precedenti: S. 18/2019 - mass. 42076 , S. 6/2017- mass. 39431 ). Il rispetto del principio di equità intergenerazionale comporta la necessità di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo. Di fronte alle difficoltà di risanare strutturalmente l'ente in disavanzo, il recupero del deficit non può essere procrastinato in modo irragionevole, dovendosi necessariamente porre una cesura con il passato così da consentire ai nuovi amministratori di svolgere il loro mandato senza gravose "eredità". ( Precedente: S. 10/2015 - mass. 38224 ). Il cosiddetto disavanzo tecnico è un vero e proprio disavanzo e senza un'appropriata copertura mina l'equilibrio del bilancio, sia in prospettiva annuale che pluriennale; pertanto, il suo ripianamento "fittizio" viola l'obbligo di provvedere alla copertura della spesa previsto dall'art. 81, terzo comma, Cost., poiché non si possono costruire e rendicontare programmi basandosi su risorse meramente figurative, le quali non assicurano la copertura delle spese iscritte in bilancio e - proprio in virtù della loro dubbia esigibilità - amplificano il rischio di ulteriori squilibri strutturali del bilancio stesso nel prosieguo della gestione. ( Precedenti: S. 6/2017 - mass. 39430 , S. 309/2012 - mass. 36830 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81 e 97 Cost., l'art. 8, comma 1, lett. a , della legge reg. Abruzzo n. 7 del 2018, n. 7, e l'art. 8, comma 1, lett. a e c , della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2019, n. 2, i quali - iscrivendo nello stato di previsione della spesa, rispettivamente nel bilancio 2018-2020 e nel bilancio 2019-2021, una quota determinata del disavanzo di amministrazione presunto per ciascuna delle tre annualità di bilancio 2019-2020-2021 e una quota determinata del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2014 -, ampliano l'orizzonte temporale del ripiano di deficit consentendo l'iscrizione di disavanzi convenzionalmente predeterminati e gravemente sottostimati).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge della Regione Abruzzo 5 febbraio 2018, n. 7 (Bilancio di previsione finanziario 2018-2020);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettere a) e c), della legge della Regione Abruzzo 31 gennaio 2019, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021);

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. l, commi 779, 780 e 782, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) sollevate, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 41, 81, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. l del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmato a Parigi il 20 marzo 1952, dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, con le ordinanze indicate in epigrafe;

4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 779, ultimo periodo, della legge n. 205 del 2017, sollevate, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 41, 81, 97, 117, primo comma, quest'ultimo in relazione all'art. l Prot. addiz. CEDU, e 119, commi primo e sesto, Cost., dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Abruzzo con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 7 dicembre 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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