Corte costituzionale

Sentenza n. 197/2021

Corte cost., sent. 21 ottobre 2021, n. 197

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
197/2021
Data di deposito
21 ottobre 2021
Data di decisione
21 settembre 2021
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:197

Norme oggetto del giudizio

  • art. 41-bis, legge n. 354 del 26 luglio 1975
  • art. 41-bis, comma 2, legge n. 354 del 26 luglio 1975
  • art. 41-bis, comma 2, quater, legge n. 354 del 26 luglio 1975
  • art. 2, comma 25, lett. f), n. 1) e n. 3), legge n. 94 del 15 luglio 2009
  • art. 2, comma 25, lett. f), nn. 1) e 3), legge n. 94 del 15 luglio 2009

Parametri

Massime

Massima n. 44220

Conserva pieno significato [anche dopo le modifiche recate dalla legge n. 94 del 2009] la giurisprudenza costituzionale che ha interpretato la disciplina dell'art. 41-bis ordin. penit. bilanciando le esigenze di prevenzione speciale, che essa persegue, con l'indispensabile finalizzazione rieducativa delle pene e delle stesse misure di sicurezza. Secondo criteri di proporzionalità e congruità, il legislatore, l'autorità amministrativa e la stessa autorità giudiziaria, nell'ambito delle rispettive competenze, devono quindi verificare se, in ogni caso concreto, le restrizioni imposte siano legittimate da una duplice e determinante condizione: da un lato, la necessità effettiva ed attuale d'un regime differenziale per l'interessato; dall'altro, la miglior scelta possibile, quanto alle modalità esecutive, al fine di favorire l'attuazione di un efficace programma individuale di recupero. ( Precedenti: S. 376/1997-mass. 23575; S. 351/1996-mass. 23005; S. 410/1993-mass. 20030; S. 349/1993-mass. 19977, mass. 19978, mass. 19979 ). Gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. condizionano la stessa previsione in astratto di misure restrittive "obbligatorie" per il soggetto raggiunto da un decreto ministeriale ex art. 41- bis , comma 2, ordin. penit., in quanto tali misure devono perseguire gli obiettivi di ordine pubblico stabiliti dal legislatore, ma al tempo stesso il trattamento restrittivo - si tratti di esecuzione della pena o di internamento per misura di sicurezza - deve conservare una concreta efficacia rieducativa. Ciò vuol dire che, in assenza delle condizioni indicate, può essere posta in dubbio ed eventualmente negata la compatibilità costituzionale di singole prescrizioni, ma anche che l'interpretazione da operarsi su tali prescrizioni deve essere orientata verso soluzioni che ne garantiscano la miglior compatibilità con i precetti costituzionali di riferimento. ( Precedenti: S. 97/2020-mass. 42965; S.186/2018-mass. 40290 ).

Massima n. 44221

La misura di sicurezza opera se e quando l'autore del fatto esprime una concreta pericolosità sociale, che deve sussistere, sia nel momento dell'applicazione della misura, sia nel momento della sua esecuzione. Per quanto occasionata dalla commissione di un reato, la misura non ha perciò alcuna funzione retributiva, mentre deve fronteggiare un fenomeno di pericolosità ormai considerato per sé stesso, tanto che, abbia trovato o meno esecuzione, la misura deve essere immediatamente revocata non appena si riscontri la cessazione della condizione di pericolosità dell'interessato, anche laddove non sia ancora maturato il termine di «durata minima». ( Precedenti: S. 250/18-mass. 40628; S. 291/2013-mass. 37489, mass. 37490; S. 1102/1988- mass. 13959; S. 249/1983-mass. 13314, mass. 13315; S. 139/1982- mass. 9265, mass. 9264; S. 110/1974-mass. 7199; O. 111/1990-mass. 15054 ).

Massima n. 44222

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di cassazione, sez. prima penale, in riferimento agli artt. 3, 25, 27 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU - dell'art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, della legge n. 354 del 1975, come modificato dall'art. 2, comma 25, lett. f), della legge n. 94 del 2009, nella parte in cui consentono l'applicazione del regime differenziale, con le misure di restrizione e controllo indicate al comma 2-quater del citato art. 41-bis, anche nei confronti di persone internate per l'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva. In conformità a un'interpretazione costituzionalmente orientata che consenta l'applicazione delle sole restrizioni proporzionate e congrue alla condizione del soggetto cui il regime differenziale si riferisce, ove si versi in ipotesi di internato assegnato ad una casa di lavoro, le restrizioni devono adattarsi, nei limiti del possibile, alla necessità di organizzare un programma di lavoro, e quest'ultimo, a sua volta, deve adattarsi alle limitazioni (quelle necessarie) della socialità e della possibilità di movimento nella struttura, attraverso l'individuazione di attività professionali compatibili e modulando opportunamente l'applicazione della «limitazione della permanenza all'aperto». Le modalità esecutive della misura di sicurezza devono quindi differenziarsi rispetto al trattamento dei condannati nel medesimo regime, in modo che sia garantita agli internati la possibilità effettiva di lavorare, in vista dell'obiettivo della risocializzazione, pur senza vanificare le cautele imposte dall'elevata pericolosità degli interessati. Il dovere e il potere dell'amministrazione di dare concreta attuazione all'attività che caratterizza la misura in esame esclude, inoltre, in radice la presunta "spirale" tra diniego dell'offerta risocializzante e proroga ad libitum della misura, che è alla base della denunciata violazione dei principi di legalità costituzionale e convenzionale.

Massima n. 44223

È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione della censura, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte di cassazione, sez. prima penale, in riferimento all'art. 111 Cost. - dell'art. 41- bis , commi 2 e 2- quater , della legge n. 354 del 1975, come modificato dall'art. 2, comma 25, lett. f ), della legge n. 94 del 2009, nella parte in cui consentono l'applicazione del regime differenziale, con le misure di restrizione e controllo indicate dal suddetto comma 2- quater , anche nei confronti di persone internate per l'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva. Il rimettente non argomenta in ordine alla lamentata lesione del principio del "giusto processo" quale fondamento per la legittima inflizione di una "pena". ( Precedenti: S. 154/2021-mass. 44063; S. 123/2021-mass. 43987; S. 87/2021-mass. 43843 ).

Massima n. 44224

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte di cassazione, sez. prima pen., in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 Prot. n. 7 CEDU - dell'art. 41- bis , commi 2 e 2- quater , della legge n. 354 del 1975, come modificato dall'art. 2, comma 25, lett. f) , della legge n. 94 del 2009, nella parte in cui consentono l'applicazione del regime differenziale, con le misure di restrizione e controllo indicate dal suddetto comma 2- quater , anche nei confronti di persone internate per l'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva. In presenza di un'articolata giurisprudenza europea, la censura di violazione del divieto di bis in idem risulta non sufficientemente argomentata dal rimettente con riferimento, in particolare, all'esistenza stessa del "medesimo fatto", essendo la misura di sicurezza, a differenza della pena detentiva, solo occasionata dal reato e collegata alla attuale e persistente pericolosità dell'interessato ( Precedenti: S. 145/2020-mass. 43532; S. 222/2019-mass. 40891; O. 136/2021-mass. 43947; O. 114/2020-mass. 43493 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall'art. 2, comma 25, lettera f), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), in riferimento agli artt. 3, 25, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, sollevate dalla Corte di cassazione, sezione prima penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, ordin. penit., come modificato dall'art. 2, comma 25, lettera f), della legge n. 94 del 2009, in riferimento all'art. 111 Cost., sollevata dalla Corte di cassazione, sezione prima penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, ordin. penit., come modificato dall'art. 2, comma 25, lettera f), della legge n. 94 del 2009, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98, sollevata dalla Corte di cassazione, sezione prima penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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