Corte costituzionale

Sentenza n. 181/2021

Corte cost., sent. 30 luglio 2021, n. 181

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
181/2021
Data di deposito
30 luglio 2021
Data di decisione
7 luglio 2021
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:181

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, lett. b), legge della Regione Lazio n. 12 del 8 novembre 2004

Parametri

Massime

Massima n. 44167

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lett. b ), della legge reg. Lazio n. 12 del 2004, non incide la circostanza che, successivamente al promovimento della questione, la deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n. 5 del 2019 sia stata annullata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 240 del 2020 e che ad essa abbia fatto seguito la nuova deliberazione n. 5 del 2021. Il giudice a quo è infatti chiamato a decidere sulla legittimità dei provvedimenti in base al quadro giuridico operante al tempo in cui gli stessi sono stati adottati.

Massima n. 44168

Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lett. b ), della legge reg. Lazio n. 12 del 2004, risultando sufficiente a far apparire non implausibile la motivazione sulla rilevanza l'affermazione del rimettente che i provvedimenti impugnati nel giudizio principale sono basati sulla norma censurata. Nel delibare l'ammissibilità della questione, la Corte costituzionale effettua in ordine alla rilevanza solo un controllo "esterno". ( Precedenti citati: sentenze n. 32 del 2021, n. 59 del 2021 e n. 15 del 2021 ).

Massima n. 44169

È dichiarata inammissibile, per l'assoluta carenza di motivazione delle censure, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Lazio, sez. seconda- quater , in riferimento agli artt. 103 e 113 Cost. - dell'art. 3, comma 1, lett. b ), della legge reg. Lazio n. 12 del 2004, nella parte in cui non consente il condono delle opere abusive realizzate anche prima dell'apposizione di un vincolo imposto sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all'interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali. Il rimettente si limita a richiamare il principio di giustiziabilità degli atti della pubblica amministrazione senza offrire altre indicazioni sulle ragioni della lamentata lesione. Per costante giurisprudenza costituzionale, l'insufficiente motivazione in punto di non manifesta infondatezza determina l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 114 del 2021, n. 87 del 2021 e n. 39 del 2021 ).

Massima n. 44170

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio, sez. seconda- quater , in riferimento agli artt. 3, 42 e 97 Cost. - dell'art. 3, comma 1, lett. b ), della legge reg. Lazio n. 12 del 2004, nella parte in cui non consente il condono delle opere abusive realizzate anche prima dell'apposizione di un vincolo imposto sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all'interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali. Introducendo un regime più rigoroso di quello disegnato dalla normativa statale, il legislatore regionale del Lazio non ha oltrepassato il limite costituito dal principio di ragionevolezza. Per un verso, infatti, la possibile sopravvenienza di vincoli ostativi alla concessione del condono risulta espressamente prevista dalla disposizione censurata, ciò che ne esclude la lamentata assoluta imprevedibilità. Per altro verso, il regime più restrittivo introdotto dalla legge regionale ha come obiettivo la tutela di valori che presentano precipuo rilievo costituzionale, quali quelli paesaggistici, ambientali, idrogeologici e archeologici, sicché non è irragionevole che il legislatore regionale, nel bilanciare gli interessi in gioco, abbia scelto di proteggerli maggiormente, restringendo l'ambito applicativo del condono statale, sempre restando nel limite delle sue attribuzioni. ( Precedenti citati: sentenze n. 77 del 2021, n. 70 del 2020, n. 208 del 2019, n. 68 del 2018, n. 73 del 2017, n. 233 del 2015, n. 117 del 2015, n. 225 del 2012, n. 54 del 2009, n. 49 del 2006, n. 196 del 2004, n. 256 del 1996, n. 427 del 1995, n. 416 del 1995 e n. 369 del 1988; ordinanze n. 150 del 2009 e n. 174 del 2002 ). L'insistente ricorso ad aggettivi come «eccezionale», «straordinario», «temporaneo» e «contingente», utilizzati per descrivere la normativa sui condoni edilizi, esprime la peculiare ratio di queste misure, da considerare come assolutamente extra ordinem e destinate a operare una tantum in vista di un definitivo superamento di situazioni di abuso. Per queste stesse ragioni, il legislatore regionale non può ampliare i limiti applicativi della sanatoria, né allargare l'area del condono edilizio rispetto a quanto stabilito dalla legge dello Stato. Al legislatore regionale compete l'articolazione e la specificazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale, e, in questo contesto, gli spetta il compito di farsi garante dei valori paesaggistico-ambientali e archeologici, che rischierebbero di essere ulteriormente compromessi da un ampliamento del regime condonistico. L'intervento regionale può essere diretto solo a introdurre una disciplina più restrittiva di quella statale, nell'esercizio delle competenze in materia di governo del territorio, e quindi anche a proteggere meglio gli anzidetti valori. ( Precedenti citati: sentenze n. 77 del 2021, n. 73 del 2017, n. 233 del 2015, n. 117 del 2015 e n. 290 del 2009 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge della Regione Lazio 8 novembre 2004, n. 12 (Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi), sollevata, in riferimento agli artt. 103 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda-quater, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera b), della legge reg. Lazio n. 12 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 42 e 97 Cost., dal TAR Lazio, sezione seconda-quater, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Daria de PRETIS, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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