Corte costituzionale

Sentenza n. 176/2021

Corte cost., sent. 30 luglio 2021, n. 176

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
176/2021
Data di deposito
30 luglio 2021
Data di decisione
6 luglio 2021
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Stefano Petitti
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:176

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 2, lett. b), legge della Regione Veneto n. 24 del 23 giugno 2020
  • art. 9, comma 3, legge della Regione Veneto n. 24 del 23 giugno 2020
  • art. 18, legge della Regione Veneto n. 24 del 23 giugno 2020
  • art. 8, comma 1, legge della Regione Veneto n. 24 del 23 giugno 2020
  • art. 8, comma 2, legge della Regione Veneto n. 24 del 23 giugno 2020
  • art. 8, comma 3, legge della Regione Veneto n. 24 del 23 giugno 2020
  • art. 13, comma 2, lett. d), legge della Regione Veneto n. 24 del 23 giugno 2020
  • art. 13, comma 2, lett. e), legge della Regione Veneto n. 24 del 23 giugno 2020
  • art. 13, comma 2, lett. g), legge della Regione Veneto n. 24 del 23 giugno 2020
  • art. 13, comma 2, lett. i), legge della Regione Veneto n. 24 del 23 giugno 2020

Parametri

Massime

Massima n. 44082

È dichiarata inammissibile - perché non contiene una specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con il parametro evocato e una, sia pur sintetica, argomentazione di merito a sostegno delle censure - la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. dell'art. 3, comma 2, lett. b ), della legge reg. Veneto n. 24 del 2020, il quale stabilisce che la Regione, per il perseguimento delle finalità relative alla razionalizzazione e al potenziamento degli apparati di polizia locale nonché alla promozione delle politiche di sicurezza integrata, sostiene la collaborazione istituzionale con i vari enti e organismi pubblici, territoriali e statali, o anche con privati e organismi del terzo settore, mediante la stipulazione di intese o accordi. La doglianza statale appare, sul punto, lacunosa oltre che di non agevole comprensione, perché non spiega in cosa consisterebbe la lesione dedotta e, in particolare, in quale aspetto debba ravvisarsi la lamentata diversità di caratteristiche dei soggetti in questione rispetto alla disciplina del codice del terzo settore. ( Precedenti citati: sentenze n. 91 del 2021, n. 88 del 2021, n. 42 del 2021, n. 199 del 2020, n. 194 del 2020, n. 174 del 2020 e n. 197 del 2017 ).

Massima n. 44083

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h ), Cost., dell'art. 3, comma 2, lett. b ), della legge reg. Veneto n. 24 del 2020, il quale stabilisce che la Regione, per il perseguimento delle finalità relative alla razionalizzazione e al potenziamento degli apparati di polizia locale nonché alla promozione delle politiche di sicurezza integrata, sostiene la collaborazione istituzionale con i vari enti e organismi pubblici, territoriali e statali, o anche con privati e organismi del terzo settore, mediante la stipulazione di intese o accordi. Da un lato, la disposizione va ricondotta agli ambiti operativi e alle scansioni procedimentali delineati dagli artt. 2 e 3 del d.l. n. 14 del 2017, come anche alle Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata, adottate dalla Conferenza unificata a seguito dell'accordo raggiunto il 24 gennaio 2018. Da un altro lato, la stipula di tali intese o accordi in materia di sicurezza integrata deve, per sua natura, ritenersi facoltativa per l'autorità statale, che potrà aderirvi solo ove ne abbia condiviso i contenuti e verificato la corrispondenza alle proprie esigenze organizzative e strumentali. La disposizione impugnata assume pertanto un valore programmatico, che non denota alcuna capacità lesiva delle competenze statali, perché essa non determina alcuna interferenza, neanche potenziale, sull'autonomo esercizio dei compiti delle autorità statali preposte alla cura dell'ordine pubblico e della sicurezza. ( Precedenti citati: sentenze n. 161 del 2021, n. 177 del 2020 e n. 208 del 2018 ).

Massima n. 44084

L'insieme degli strumenti e delle procedure che presiedono alla stipula di accordi tra Stato Regioni e Province autonome, sulla base dell'art. 3, comma 1, del d.l. n. 14 del 2017, per la promozione della sicurezza integrata, risponde a una rinnovata declinazione legislativa del concetto di sicurezza, che affianca ad un ambito immediatamente connesso alla prevenzione e alla repressione dei reati, di competenza esclusiva statale (sicurezza «in senso stretto» o sicurezza primaria), un fascio di funzioni intrecciate, corrispondenti a plurime e diversificate competenze di spettanza anche regionale, in cui si compendia la sicurezza in senso lato, o sicurezza secondaria. ( Precedenti citati: sentenze n. 177 del 2020 e n. 285 del 2019 ). Le Regioni, quali enti rappresentativi di interessi teleologicamente connessi alla competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, per quanto ad essa non direttamente afferenti, sono chiamate ad assicurare le precondizioni per un più efficace esercizio delle classiche funzioni di ordine pubblico, per migliorare il contesto sociale e territoriale di riferimento, postulando l'intervento dello Stato in relazione a situazioni non altrimenti correggibili se non tramite l'esercizio dei tradizionali poteri coercitivi. ( Precedenti citati: sentenza n. 285 del 2019 ).

Massima n. 44085

È dichiarata inammissibile, per il mancato raggiungimento della soglia minima di chiarezza e di completezza della doglianza, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., in relazione all'art. 5 del cod. terzo settore, dell'art. 9, comma 3, della legge reg. Veneto n. 24 del 2020, il quale prevede che nei regolamenti di polizia locale può anche essere previsto l'impiego di istituti di vigilanza e delle associazioni di volontariato, con compiti di affiancamento e supporto all'azione della polizia locale e la possibilità di effettuare servizi per conto terzi. Il ricorrente si limita ad asserire il contrasto della disposizione impugnata con le norme del codice del terzo settore (e, segnatamente, con l'art. 5, che elenca le attività di interesse generale che gli enti del terzo settore esercitano in via esclusiva o principale), senza addurre ragioni quanto alla consistenza del vizio lamentato e, ancor prima, alla pertinenza del richiamo a tale parametro interposto in relazione all'ambito disciplinato dalla normativa in esame. ( Precedenti citati: sentenze n. 95 del 2021, n. 52 del 2021 e n. 42 del 2021 ).

Massima n. 44086

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., in relazione all'art. 33 cod. terzo settore - per cui per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale -, dell'art. 9, comma 3, della legge reg. Veneto n. 24 del 2020. In disparte il quesito sulla riconducibilità dell'attività svolta dalle associazioni di volontariato, ai sensi della norma impugnata, alle regole del codice del terzo settore, è decisiva la circostanza che il ricorrente muove da un erroneo presupposto interpretativo quanto al significato da ascrivere alla disposizione in esame, dalla cui formulazione letterale si ricava pianamente che si possa riferire a soggetti privati, come le associazioni di volontariato, una modalità di remunerazione che la medesima disposizione riserva all'attività svolta dalla polizia locale al di fuori dei suoi compiti istituzionali, come ulteriormente avvalorato dall'art. 20 della medesima legge reg. Veneto n. 24 del 2020.

Massima n. 44087

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lett. l ), e 118, quarto comma, Cost., dell'art. 18 della legge reg. Veneto n. 24 del 2020, il quale stabilisce che, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla progettazione, gestione e valutazione delle politiche di sicurezza e previa concertazione con gli enti locali, la Giunta regionale promuove e sostiene la partecipazione delle associazioni di volontariato per iniziative rivolte a una pluralità di obiettivi indicati. Il ricorrente, senza operarne alcuna graduazione, pone alla base dei propri motivi di impugnazione assunti contraddittori. Tale andamento contraddittorio e perplesso del ricorso si traduce nell'inidoneità del medesimo a evidenziare e spiegare il quomodo del preteso vulnus lamentato, perché esso formula una censura - la mancata estensione dell'ambito di operatività della disposizione in esame a tutti gli enti del terzo settore - che smentisce la stessa premessa da cui muove il ricorrente, vale a dire l'illegittimità del coinvolgimento nelle attività in parola delle associazioni di cittadini. ( Precedenti citati: sentenze n. 232 del 2019, n. 135 del 2017, n. 325 del 2010, n. 297 del 2009 e n. 206 del 2001 ).

Massima n. 44088

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lett. l ), Cost., dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge reg. Veneto n. 24 del 2020, con cui sono stati disciplinati i profili organizzativi del servizio di polizia locale, relativi ai ruoli e ai distintivi di grado del personale. I profili di censura riconducibili alla diversa articolazione strutturale del servizio di polizia locale rispetto a quanto previsto dalla legge n. 65 del 1986 risultano estranei all'ambito dell'ordinamento civile, perché involgono profili attinenti all'organizzazione del servizio e alla suddivisione degli incarichi e dei ruoli funzionali. Parimenti non pertinente è l'evocazione di una lesione del medesimo parametro costituzionale in ragione della asserita attribuzione al personale della polizia locale della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. Ancor prima di rilevare l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il ricorrente, deve essere infatti evidenziata l'inconferenza del richiamo al parametro dell'ordinamento civile, stante le previsioni contenute nei commi oggetto di censura, che, all'atto di disporre la riorganizzazione del servizio di polizia locale, fanno esplicitamente salvo l'inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro (comma 1) ed escludono che la nuova suddivisione dei gradi possa incidere sul rapporto giuridico ed economico del personale (comma 2). L'insussistenza del vizio di violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l ), Cost. determina, conseguentemente, la non fondatezza delle censure consistenti nella lesione degli artt. 3 e 97 Cost., che hanno, nell'impianto del ricorso introduttivo, natura meramente ancillare rispetto a quella ora esaminata. ( Precedente citato: sentenza n. 35 del 2011 ). In relazione ai profili privatizzati del rapporto di lavoro, assume rilievo l'esigenza di una uniforme disciplina a livello statale. ( Precedenti ciati: sentenze n. 42 del 2021, n. 189 e n. 128 del 2020 ).

Massima n. 44089

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., dell'art. 8, comma 3, della legge reg. Veneto n. 24 del 2020, il quale prevede che la Giunta regionale definisce con proprio atto le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado e di specialità degli appartenenti alla polizia locale, nonché le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi e di autotutela in dotazione. Il ricorrente formula una censura logicamente contraddittoria, perché da un lato deduce l'assenza di competenza della Regione a intervenire in una materia riservata alla competenza esclusiva statale, ma dall'altro lato si duole del fatto che la Regione non sia intervenuta proprio con legge, anziché autorizzando l'adozione di un atto della Giunta regionale, a disciplinare le uniformi e i distintivi. Non può coesistere - se non in un rapporto di subordinazione - una censura attinente sia all' an , sia al quomodo dell'esercizio della potestà regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2011 e n. 391 del 2006 ).

Massima n. 44090

L'approdo a una declinazione pluralista del concetto di sicurezza fa sì che la potestà legislativa regionale può essere esercitata non solo per disciplinare generici interessi pubblici, ma anche per garantire beni giuridici fondamentali tramite attività diverse dalla prevenzione e repressione dei reati, anche in considerazione della circostanza che l'endiadi "ordine pubblico e sicurezza" allude a una materia in senso proprio, e cioè a una materia oggettivamente delimitata che di per sé non esclude l'intervento regionale in settori ad essa liminari. Ad assumere un valore dirimente, nella valutazione della legittimità di interventi regionali nella materia de qua , è quindi la circostanza che la Regione, pur dettando una disciplina idonea a ripercuotersi sulla sicurezza dei cittadini in senso lato, curi pur sempre interessi riconducibili ad ambiti di competenza ad essa attribuiti e, in ogni caso, non giunga in alcun modo a interferire con la riserva alla legge statale del compito di prevenire e reprimere i reati, che identifica l'ambito della materia dell'ordine pubblico e sicurezza (art. 117, secondo comma, lett. h , Cost.) indeclinabilmente connesso alla necessità di una disciplina uniforme sul territorio nazionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2020, n. 177 del 2020, n. 116 del 2019 e n. 208 del 2018 ). Non interferisce con l'esercizio di competenze statali nella materia dell'ordine pubblico e sicurezza né l'attività di conoscenza, formazione e ricerca posta in essere dalla Regione, né la promozione della cultura della legalità, e neanche la predisposizione di programmi di promozione culturale e finanziamenti regionali nell'ambito dell'educazione scolastica, volti a contrastare il cyberbullismo. ( Precedenti citati: sentenze n. 177 del 2020, n. 285 del 2019 e n. 35 del 2012 ).

Massima n. 44091

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. h ), l'art. 13, comma 2, lett. d ), della legge reg. Veneto n. 24 del 2020, limitatamente alle parole «rafforzare e valorizzare l'azione coordinata della polizia locale secondo i principi della presente legge, con azioni e progetti finalizzati al potenziamento strumentale e operativo e alla condivisione degli strumenti e delle procedure necessarie al coordinamento degli apparati di sicurezza per la gestione di specifici servizi e per obiettivi comuni;». La disposizione impugnata dal Governo, a differenza delle previsioni contenute in altre parti dell'articolo impugnato, mostra, pur dietro una formulazione talvolta oscura e ridondante, l'impiego di formule chiaramente espressive dell'intento del legislatore regionale di intervenire in ambiti riconducibili alla sicurezza primaria, mediante una censurabile tecnica legislativa, consistente nell'alternare formule e stilemi chiaramente riconducibili ad aree di intervento sottratte alla disponibilità della Regione con previsioni invece non esorbitanti dalle sue attribuzioni. Ciò che tuttavia è decisivo, è, per un verso, l'estraneità delle iniziative in parola ad ambiti funzionalmente riconducibili alle competenze devolute alla cura della Regione nonché, per altro verso e specularmente, l'assenza di qualsiasi continuità tra il contenuto di tali iniziative e i settori nei quali, per effetto dell'opera di coordinamento posta in essere, ai sensi dell'art. 118, terzo comma Cost., dal legislatore statale con l'adozione del d.l. n. 14 del 2017, come conv., possono essere stipulati gli accordi tra Stato e Regioni nell'ambito della sicurezza integrata. Ad aggravare il rischio di una possibile interferenza sull'autonoma assunzione delle scelte organizzative e funzionali delle autorità statali in materia di ordine pubblico e sicurezza, inoltre, sta la circostanza che le iniziative di interesse regionale in esame non sono univocamente ricondotte a una cornice pattizia, perché prefigurano la possibilità che la Giunta possa realizzare o sostenere tali iniziative con un intervento diretto, che si spinga al di là della semplice attività di stimolo o di impulso in vista della conclusione di accordi con le autorità statali. ( Precedenti citati: sentenze n. 161 del 2021 e n. 236 del 2020 ).

Massima n. 44092

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. h ), l'art. 13, comma 2, lett. e ) e g ), della legge reg. Veneto n. 24 del 2020, il quale prevede che la Giunta regionale possa realizzare o sostenere iniziative di interesse regionale rivolte rispettivamente a promuovere e programmare azioni di sistema sul territorio regionale, coinvolgendo gli enti locali, le Polizie locali ma anche le forze dell'ordine, e a razionalizzare e potenziare i presidi di sicurezza presenti sul territorio regionale. Le disposizioni impugnate dal Governo, a differenza delle previsioni contenute in altre parti dell'articolo impugnato, mostrano, pur dietro una formulazione talvolta oscura e ridondante, l'impiego di formule chiaramente espressive dell'intento del legislatore regionale di intervenire in ambiti riconducibili alla sicurezza primaria, mediante una censurabile tecnica legislativa, consistente nell'alternare formule e stilemi chiaramente riconducibili ad aree di intervento sottratte alla disponibilità della Regione con previsioni invece non esorbitanti dalle sue attribuzioni. Ciò che tuttavia è decisivo, è, per un verso, l'estraneità delle iniziative in parola ad ambiti funzionalmente riconducibili alle competenze devolute alla cura della Regione nonché, per altro verso e specularmente, l'assenza di qualsiasi continuità tra il contenuto di tali iniziative e i settori nei quali, per effetto dell'opera di coordinamento posta in essere, ai sensi dell'art. 118, terzo comma Cost., dal legislatore statale con l'adozione del d.l. n. 14 del 2017, come conv., possono essere stipulati gli accordi tra Stato e Regioni nell'ambito della sicurezza integrata. Ad aggravare il rischio di una possibile interferenza sull'autonoma assunzione delle scelte organizzative e funzionali delle autorità statali in materia di ordine pubblico e sicurezza, inoltre, sta la circostanza che le iniziative di interesse regionale in esame non sono univocamente ricondotte a una cornice pattizia, perché prefigurano la possibilità che la Giunta possa realizzare o sostenere tali iniziative con un intervento diretto, che si spinga al di là della semplice attività di stimolo o di impulso in vista della conclusione di accordi con le autorità statali. ( Precedenti citati: sentenze n. 161 del 2021 e n. 236 del 2020 ).

Massima n. 44093

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h ), Cost., dell'art. 13, comma 2, lett. i ), della legge reg. Veneto n. 24 del 2020, il quale, in vista della realizzazione di un sistema integrato di sicurezza nel territorio regionale, prevede che la Giunta regionale possa realizzare o sostenere iniziative di interesse regionale rivolte a costituire tavoli a livello provinciale per la definizione e l'implementazione continua delle politiche per la sicurezza. La disposizione impugnata non determina alcuno sconfinamento rispetto ad ambiti riservati alla sicurezza primaria e, pertanto, non si presta a determinare alcuna interferenza, neanche potenziale, sull'esercizio delle relative attribuzioni ad opera delle autorità statali e delle forze di polizia. I tavoli che essa prefigura, infatti, costituiscono delle sedi di coordinamento contemplate dalle Linee generali attuative dell'art. 2 e seguenti del d.l. n. 14 del 2017, come convertito.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, lettera d), della legge della Regione Veneto 23 giugno 2020, n. 24 (Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza), limitatamente alle parole «rafforzare e valorizzare l'azione coordinata della polizia locale secondo i principi della presente legge, con azioni e progetti finalizzati al potenziamento strumentale e operativo e alla condivisione degli strumenti e delle procedure necessarie al coordinamento degli apparati di sicurezza per la gestione di specifici servizi e per obiettivi comuni;»;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, lettere e) e g), della legge reg. Veneto n. 24 del 2020;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, lettera b), della legge reg. Veneto n. 24 del 2020, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, lettera b), della legge reg. Veneto n. 24 del 2020, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, della legge reg. Veneto n. 24 del 2020, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in relazione all'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, della legge reg. Veneto n. 24 del 2020, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in relazione all'art. 33 cod. terzo settore, con il ricorso indicato in epigrafe;

7) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge reg. Veneto n. 24 del 2020, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lettera l), e 118, quarto comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge reg. Veneto n. 24 del 2020, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

9) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge reg. Veneto n. 24 del 2020, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

10) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, lettera i), della legge reg. Veneto n. 24 del 2020, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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