Corte costituzionale
Sentenza n. 141/2021
Corte cost., sent. 8 luglio 2021, n. 141
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 141/2021
- Data di deposito
- 8 luglio 2021
- Data di decisione
- 12 maggio 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:141
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge della Regione Lazio n. 1 del 27 febbraio 2020
- legge della Regione Lazio n. 36 del 2 luglio 1987
- art. 6, comma 1, lett. b), legge della Regione Lazio n. 1 del 27 febbraio 2020
- legge della Regione Lazio n. 38 del 22 dicembre 1999
- art. 6, comma 1, lett. c), legge della Regione Lazio n. 1 del 27 febbraio 2020
- art. 55, legge della Regione Lazio n. 38 del 22 dicembre 1999
- art. 6, comma 1, lett. d), legge della Regione Lazio n. 1 del 27 febbraio 2020
- art. 57, legge della Regione Lazio n. 38 del 22 dicembre 1999
- art. 6, comma 1, lett. e), legge della Regione Lazio n. 1 del 27 febbraio 2020
- art. 57-bis, legge della Regione Lazio n. 38 del 22 dicembre 1999
- art. 7, comma 7, lett. c), legge della Regione Lazio n. 1 del 27 febbraio 2020
- art. 10, comma 1, lett. a), n. 2-quater),, legge della Regione Lazio n. 53 del 11 dicembre 1998
- art. 9, comma 9, lett. d), n. 1), legge della Regione Lazio n. 1 del 27 febbraio 2020
- art. 34-bis, comma 2, legge della Regione Lazio n. 39 del 28 ottobre 2002
- art. 9, comma 16, legge della Regione Lazio n. 1 del 27 febbraio 2020
- art. 10, comma 11, legge della Regione Lazio n. 1 del 27 febbraio 2020
- 3.1, legge della Regione Lazio n. 16 del 16 dicembre 2011
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 143, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 145, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 9, Costituzione
- art. 135, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 20, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 142, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 146, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 149, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
Massime
Massima n. 44015
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., in relazione agli artt. 143 e 145 cod. beni culturali, dell'art. 5 della legge reg. Lazio n. 1 del 2020, che, introducendo modifiche alla legge reg. Lazio n. 36 del 1987, prevede semplificazioni procedimentali in materia di varianti urbanistiche. Come eccepito, le questioni promosse investono l'intero articolo, il quale presenta un contenuto alquanto ampio e complesso e consta di una molteplicità di disposizioni accomunate solo genericamente dall'obiettivo di realizzare una serie di semplificazioni procedimentali in materia di varianti urbanistiche. L'impossibilità di riferire a singole disposizioni la generica censura formulata nel ricorso e l'altrettanto evidente impossibilità di operare una sua resecazione, limitandola alle sole parti dell'art. 5 che riguardano direttamente gli strumenti urbanistici, ne determinano l'inammissibilità. Nei giudizi in via principale è richiesto il requisito minimo di una motivazione adeguata e non meramente apodittica. ( Precedenti citati: sentenze n. 82 del 2021, n. 78 del 2021, n. 279 del 2020 e n. 143 del 2020 ).
Massima n. 44016
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s ), Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, dell'art. 6, comma 1, lett. b ), della legge reg. Lazio n. 1 del 2020, che introduce modifiche alla legge reg. Lazio n. 38 del 1999, per cui l'attività di produzione delle energie rinnovabili è espressamente inclusa tra le attività "multimprenditoriali", generalmente consentite in zona agricola. Le modifiche apportate dall'impugnato art. 6, nel suo complesso, sono ascrivibili, in virtù sia del suo titolo, sia, soprattutto, del contenuto delle sue disposizioni, alla competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio. Tuttavia, sulla base del suo chiaro dato letterale, si deve escludere che la previsione - impugnata solo per il mancato richiamo dei vincoli paesaggistici - concretizzi un'ipotesi di deroga o di contrasto al principio di prevalenza della pianificazione paesaggistica, i cui vincoli permangono inalterati, con la conseguenza che lo svolgimento delle suddette attività multimprenditoriali nelle zone agricole resta pur sempre subordinato al rispetto della normativa in materia di autorizzazione paesaggistica e delle prescrizioni del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) o comunque dei vincoli operanti nelle more della sua definitiva entrata in vigore. Il principio di prevalenza della tutela paesaggistica deve essere declinato nel senso che al legislatore regionale è impedito adottare normative che deroghino o contrastino con norme di tutela paesaggistica che pongono obblighi o divieti, ossia con previsioni di tutela in senso stretto. ( Precedenti citati: sentenze n. 74 del 2021, n. 101 del 2021, n. 54 del 2021, n. 29 del 2021, n. 240 del 2020, n. 86 del 2019, n. 178 del 2018, n. 68 del 2018 e n. 66 del 2018 ).
Massima n. 44017
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s ), Cost., in relazione agli artt. 20, 143 e 145 cod. beni culturali, degli artt. 6, comma 1, lett. c ), d ) ed e ), della legge reg. Lazio n. 1 del 2020, che, modificando gli artt. 55, 57 e 57- bis della legge reg. Lazio n. 38 del 1999, consentono di realizzare manufatti connessi alle attività agricole, ampliando le relative categorie mediante il riferimento alle attività agricole tradizionali, connesse e compatibili. Le disposizioni impugnate non si pongono in contrasto, né derogano, al principio di prevalenza della pianificazione paesaggistica. Nel caso di specie, dal dato letterale si deve infatti ritenere che tutti gli interventi edificatori consentiti dalle norme regionali impugnate siano subordinati al rispetto della normativa in materia di autorizzazione paesaggistica e delle prescrizioni del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) o comunque dei vincoli operanti nelle more della sua definitiva entrata in vigore.
Massima n. 44018
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s ), Cost., in relazione agli artt. 135, 142, 143 e 145 cod. beni culturali, dell'art. 7, comma 7, lett. c ), n. 1), della legge reg. Lazio n. 1 del 2020, che ha aggiunto il numero 2- quater ) nella lett. a ) del comma 1 dell'art. 10 della legge reg. Lazio n. 53 del 1998, disponendo l'attribuzione ai Comuni di una serie di funzioni amministrative in materia di difesa del suolo, a seguito del loro trasferimento dallo Stato alle Regioni operato con gli artt. 51 e seguenti e 86 e seguenti del d.lgs. n. 112 del 1998, prevedendo in particolare il rilascio, da parte dei Comuni, di concessioni demaniali per porti, approdi e punti di ormeggio nel rispetto di quanto stabilito dal PUA (piano di utilizzazione degli arenili) regionale e dai rispettivi PUA comunali. Nel caso di specie, la disposizione impugnata - modificata dall'art. 15, comma 3, della legge reg. Lazio n. 16 del 2020, senza che tale modifica incida sui termini delle questioni promosse - non si pone in contrasto né deroga al principio di prevalenza della pianificazione paesaggistica; deve quindi ritenersi che i Comuni, nel provvedere al rilascio indicato, non possano prescindere dai vincoli paesaggistici cui soggiacciono le fasce costiere marittime.
Massima n. 44019
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s ), Cost., in relazione agli artt. 135, 142, 143, 145, 146 e 149 cod. beni culturali, l'art. 9, comma 9, lett. d ), n. 1), della legge reg. Lazio n. 1 del 2020, che, sostituendo il comma 2 dell'art. 34- bis della legge reg. Lazio n. 39 del 2002, modifica la definizione di «faggeta depressa», abbassando da 800 a 300 metri sul livello del mare la quota al di sotto della quale gli ecosistemi forestali governati a fustaia a prevalenza di faggio sono definiti tali, escludendo dalla specifica tutela prevista nella legge regionale stessa per le faggete depresse gli ecosistemi di quel tipo che si trovano fra gli 800 e i 300 metri sul livello del mare. In tal modo, la norma impugnata dal Governo non si è limitata a modificare una precedente legge regionale che aveva introdotto un vincolo in assenza di precisi e corrispondenti limiti derivanti dalla disciplina statale, ma, abbassando la quota altimetrica al di sotto della quale operano le norme di tutela delle faggete depresse, ha surrettiziamente aggirato il vincolo posto dalla norma interposta costituita dall'art. 142, comma 1, lett. g ), del d.lgs. n. 42 del 2004, con l'effetto di escludere dalla specifica tutela assicurata dall'indicato art. 34- bis la gran parte delle faggete depresse (situate per lo più sopra i 300 metri sul livello del mare) e di rendere possibili le utilizzazioni per finalità produttive per la parte più grande delle faggete depresse.
Massima n. 44020
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s ), Cost., in relazione all'art. 146 cod. beni culturali, l'art. 9, comma 16, della legge reg. Lazio n. 1 del 2020, che, al fine di semplificare le procedure di approvazione della pianificazione forestale aziendale, anticipa l'autorizzazione paesaggistica ai piani di gestione e assestamento forestale, e al piano poliennale di taglio, ove siano previsti interventi su beni tutelati, esonerando poi dal rilascio dell'autorizzazione i singoli interventi. L'effetto della disposizione impugnata dal Governo - per un verso, l'anticipazione dell'autorizzazione paesaggistica ai piani di gestione e assestamento forestale e al piano poliennale di taglio, ove siano previsti interventi su beni tutelati, e, per altro verso, l'esonero dal rilascio dell'autorizzazione per i singoli interventi posti a valle - non realizza una mera anticipazione temporale dell'autorizzazione paesaggistica, ma determina uno stravolgimento della ratio del d.lgs. n. 42 del 2004 e in particolare dell'art. 146.
Massima n. 44021
Accolta, per violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s ), Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 146 cod. beni culturali, la questione di legittimità dell'art. 9, comma 16, della legge reg. Lazio n. 1 del 2020, sono assorbite le altre censure in relazione agli artt. 135, 142, 143, 145, 146 e 149 cod. beni culturali.
Massima n. 44022
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s ), Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, dell'art. 10, comma 11, della legge reg. Lazio n. 1 del 2020, che, aggiunge l'art. 3.1 alla legge reg. Lazio n. 16 del 2011, il quale disciplina la localizzazione di impianti fotovoltaici in zona agricola. La ragione di censura è rinvenibile nel mancato richiamo al principio del rispetto della pianificazione paesaggistica elaborata previa intesa con il Ministero, e dal mancato richiamo (anche per il periodo transitorio, cioè nelle more dell'entrata in vigore del PER) del vincolo derivante dalla pianificazione paesaggistica; tuttavia, da nessuna delle disposizioni di cui si compone l'indicato art. 3.1 - peraltro successivamente modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b ), della legge reg. Lazio n. 16 del 2020, senza che però esso risulti satisfattivo delle censure di parte ricorrente - emerge un contrasto o una deroga al suddetto principio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 9, lettera d), numero 1), della legge della Regione Lazio 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 16, della legge reg. Lazio n. 1 del 2020;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge reg. Lazio n. 1 del 2020, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione agli artt. 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, lettere b), c), d) ed e), 7, comma 7, lettera c), numero 1), e 10, comma 11, della legge reg. Lazio n. 1 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 20, 21, 135, 142, 143 e 145 del d.lgs. n. 42 del 2004, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Daria de PRETIS, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l'8 luglio 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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