Corte costituzionale

Sentenza n. 128/2021

Corte cost., sent. 22 giugno 2021, n. 128

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
128/2021
Data di deposito
22 giugno 2021
Data di decisione
9 giugno 2021
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:128

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 21 del 26 febbraio 2021
  • art. 13, comma 14, decreto-legge n. 183 del 31 dicembre 2020

Parametri

Massime

Massima n. 43957

È dichiarato inammissibile l'intervento di C. L. nel giudizio incidentale relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 14, del d.l. n. 183 del 2020. Nella specie, C. L. debitore esecutato in una procedura esecutiva pendente presso altro giudice, non è titolare di una situazione giuridica soggettiva suscettibile di essere incisa dalla pronuncia della Corte costituzionale, ma è titolare di un rapporto sostanziale semplicemente regolato dalla norma oggetto di censura. Ai sensi dell'art. 4, comma 7, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'intervento è ammissibile solo ove l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente sia conseguenza immediata e diretta dell'effetto che la pronuncia della Corte costituzionale determina sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo . ( Precedenti citati: sentenze n. 46 del 2021 e n. 98 del 2019 ).

Massima n. 43958

Nei giudizi di legittimità costituzionale sollevati dai Giudici delle esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e presso il Tribunale di Rovigo, la norma indubbiata - in virtù del tenore delle censure formulate e poiché entrambe le ordinanze sono state pronunciate nel gennaio dell'anno 2021 a fronte di istanze depositate nello stesso mese - va specificamente identificata nell'art. 13, comma 14, del d.l. n. 183 del 2020, come conv., che ha disposto la (seconda) proroga della sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore esecutato dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. L'esame delle questioni - pur in un contesto normativo più ampio - deve quindi essere, in realtà, circoscritto alla predetta disposizione.

Massima n. 43959

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, Cost., l'art. 13, comma 14, del d.l. n. 183 del 2020, come conv., che proroga ulteriormente al 30 giugno 2021 la sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore, introdotta dall'art. 54- ter del d.l. n. 18 del 2020. Se il legislatore ordinario - in presenza di altri diritti meritevoli di tutela, come quello fondamentale all'abitazione - può procrastinare la soddisfazione del diritto del creditore alla tutela giurisdizionale anche in sede esecutiva, deve però sussistere un ragionevole bilanciamento tra i valori costituzionali in conflitto, da valutarsi considerando la proporzionalità dei mezzi scelti in relazione alle esigenze obiettive da soddisfare e alle finalità perseguite. Al contrario, la norma censurata dai Giudici delle esecuzioni immobiliari presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e presso il Tribunale di Rovigo, finisce con l'assicurare un plus di protezione al debitore esecutato, quando oggetto della procedura è la sua abitazione principale, che riguarda tutti gli atti della procedura esecutiva e che si aggiunge, sovrapponendosi, a quella più specifica, concernente la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili anche ad uso non abitativo. Il protrarsi del sacrificio richiesto ai creditori procedenti in executivis , che di per sé non costituiscono una categoria privilegiata e immune dai danni causati dall'emergenza epidemiologica, avrebbe dovuto essere dimensionato rispetto alle reali esigenze di protezione dei debitori esecutati, con l'indicazione di adeguati criteri selettivi come quelli previsti, tra gli altri, in materia di riscossione esattoriale. Il legislatore, invece, ha prorogato oltre un ragionevole limite di tollerabilità una misura generalizzata e di extrema ratio , mentre avrebbe dovuto specificare i presupposti soggettivi e oggettivi della misura, eventualmente anche demandando al vaglio dello stesso giudice dell'esecuzione il contemperamento in concreto degli interessi in gioco. Resta ferma in capo al legislatore, ove l'evolversi dell'emergenza epidemiologica lo richieda, la possibilità di adottare le misure più idonee per realizzare un diverso bilanciamento, ragionevole e proporzionato, contemperando il diritto all'abitazione del debitore esecutato e la tutela giurisdizionale in executivis dei creditori procedenti. ( Precedenti citati: sentenze n. 212 del 2020, n. 71 del 2015, n. 17 del 2011, n. 229, n. 50 del 2010, n. 221 del 2008, n. 155 del 2004, n. 310 del 2003 e n. 1130 del 1988 ).

Massima n. 43960

La tutela in sede esecutiva è componente essenziale del diritto di accesso al giudice sancito dall'art. 24, primo comma, Cost.: l'azione esecutiva rappresenta uno strumento indispensabile per l'effettività della tutela giurisdizionale perché consente al creditore di soddisfare la propria pretesa in mancanza di adempimento spontaneo da parte del debitore. ( Precedenti citati: sentenze n. 225 del 2018, n. 198 del 2010, n. 335 del 2004, n. 522 del 2002 e n. 321 del 1998; ordinanza n. 331 del 2001 ). La fase di esecuzione coattiva delle decisioni di giustizia, proprio in quanto componente intrinseca ed essenziale della funzione giurisdizionale, deve ritenersi costituzionalmente necessaria, stante che il principio di effettività della tutela giurisdizionale rappresenta un connotato rilevante di ogni modello processuale. La sospensione delle procedure esecutive deve costituire, pertanto, un evento eccezionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 225 del 2018, n. 186 del 2013, n. 304 del 2011 e n. 419 del 1995 ). È riservata alla discrezionalità del legislatore la conformazione degli istituti processuali, con il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della disciplina; ma tale limite è valicato ogniqualvolta emerga un'ingiustificabile compressione del diritto di agire. ( Precedenti citati: sentenze n. 87 del 2021, n. 271 del 2019, n. 225 del 2018, n. 44 del 2016, n. 10 del 2013, n. 221 del 2008 e n. 335 del 2004 ).

Massima n. 43961

Il diritto all'abitazione costituisce un diritto sociale e rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione. Esso, benché non espressamente menzionato, deve ritenersi incluso nel catalogo dei diritti inviolabili e il suo oggetto - l'abitazione - deve considerarsi bene di primaria importanza. ( Precedenti citati: sentenze n. 79 del 2020, n. 44 del 2020, n. 166 del 2018, n. 106 del 2018, n. 161 del 2013, n. 61 del 2011, n. 559 del 1989 e n. 404 del 1988 ).

Massima n. 43962

Accolta, per violazione degli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 14, del d.l. n. 183 del 2020, come conv., sono assorbite le altre questioni riferite agli artt. 41, 42, terzo comma, 47, secondo comma, 111, primo e secondo comma e 117, primo comma, Cost. - quest'ultimo in relazione agli artt. 6 CEDU, 1 Prot. add. alla CEDU e 16 CDFUE.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibile l'intervento di C. L. nel giudizio incidentale relativo alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Rovigo, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 14, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea», convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 22 giugno 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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