Corte costituzionale

Sentenza n. 125/2021

Corte cost., sent. 17 giugno 2021, n. 125

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
125/2021
Data di deposito
17 giugno 2021
Data di decisione
11 maggio 2021
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:125

Norme oggetto del giudizio

  • art. 23, comma 2, legge della Regione Piemonte n. 13 del 29 maggio 2020
  • art. 79, legge della Regione Piemonte n. 13 del 29 maggio 2020
  • art. 8-bis, legge della Regione Piemonte n. 19 del 8 luglio 1999
  • art. 52, legge della Regione Piemonte n. 13 del 29 maggio 2020
  • art. 61, legge della Regione Piemonte n. 13 del 29 maggio 2020
  • art. 62, legge della Regione Piemonte n. 13 del 29 maggio 2020

Parametri

Massime

Massima n. 43991

È dichiarato estinto - per rinuncia parziale al ricorso accettata dalla Regione Piemonte costituita in giudizio - il processo, limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ), e terzo comma, Cost. - degli artt. 23, comma 2, e 79 della legge reg. Piemonte n. 13 del 2020. (Nella specie, la rinuncia fa seguito alla sopravvenuta abrogazione dell'impugnato art. 23, comma 2, ad opera dell'art. 8 della legge reg. Piemonte n. 22 del 2020, e al sopravvenuto mutamento della normativa statale invocata come normativa interposta, per effetto dell'introduzione dell'art. 23- quater del d.P.R. n. 380 del 2001). ( Precedenti citati: sentenze n. 104 del 2021 e n. 72 del 2021 ).

Massima n. 43992

Va esclusa la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 52 della legge reg. Piemonte n. 13 del 2020, che ha disposto la sospensione, dal 29 maggio 2020 al 31 gennaio 2021, della presentazione delle domande per il rilascio di autorizzazioni per l'apertura, nonché per il trasferimento di sede e per l'ampliamento di superficie di grandi strutture di vendita. Al carattere satisfattivo della cessazione di efficacia della norma regionale impugnata, connessa non all'abrogazione, ma allo spirare del termine previsto per la sospensione ivi disposta, non si accompagna la condizione della sua mancata applicazione, anche considerato che essa non richiedeva l'adozione di ulteriori atti per essere efficace. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, la cessazione della materia del contendere, a seguito di una modifica o dell'abrogazione delle norme impugnate, può dichiararsi solo quando si verifichino, nel contempo, entrambe le seguenti condizioni e cioè il carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e il fatto che la disposizione censurata non abbia avuto medio tempore applicazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 82 del 2021, n. 7 del 2021, n. 200 del 2020, n. 70 del 2020, n. 25 del 2020, n. 287 del 2019 e n. 56 del 2019 ).

Massima n. 43993

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., l'art. 52 della legge reg. Piemonte n. 13 del 2020, che ha disposto la sospensione, dal 29 maggio 2020 al 31 gennaio 2021, della presentazione delle domande per il rilascio di autorizzazioni per l'apertura, nonché per il trasferimento di sede e per l'ampliamento di superficie di grandi strutture di vendita. La disposizione impugnata dal Governo, contraddicendo i princìpi di liberalizzazione stabiliti dall'art. 31 del d.l. n. 201 del 2011, come conv., ha posto in essere un ostacolo effettivo alla libera concorrenza nella Regione Piemonte, sotto il duplice profilo interregionale e intra-regionale. Da un lato, gli operatori che avessero inteso svolgere liberamente l'attività commerciale nel territorio della Regione si sono trovati nell'impossibilità di farlo (e cioè di trasferire la sede, di ampliare la superficie di vendita o addirittura di aprire), rispetto agli operatori economici di altre Regioni, anche limitrofe. Dall'altro, all'interno della stessa Regione, agli aspiranti nuovi esercenti è stata opposta una barriera all'entrata che ha impedito loro di competere con chi già svolgeva l'attività commerciale. ( Precedenti citati: sentenze n. 165 del 2014, n. 299 del 2012, n. 430 del 2007 e n. 64 del 2007 ). L'art. 31 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, in quanto detta misure volte a garantire l'assetto concorrenziale del mercato di riferimento relativo alla distribuzione commerciale, deve essere ricondotto all'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost. in materia di tutela della concorrenza, che costituisce limite anche alla competenza regionale residuale in materia di commercio. ( Precedenti citati: sentenze n. 98 del 2017, n. 239 del 2016, n. 104 del 2014, n. 38 del 2013 e n. 299 del 2012 ).

Massima n. 43994

Accolta - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ) Cost. - la questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 52 della legge reg. Piemonte n. 13 del 2020, è assorbita la questione promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. m ), Cost.

Massima n. 43995

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 5, 9, 97, 117, secondo comma, lett. s ), e 120 Cost. - dell'art. 61 della legge reg. Piemonte n. 13 del 2020 che, nell'ambito del procedimento di adeguamento del piano regolatore generale (PRG) comunale al piano paesaggistico regionale (PPR), stabilisce la riduzione dei termini inerenti all'attività della seconda conferenza di copianificazione e valutazione, chiamata ad approvare la proposta tecnica del progetto definitivo relativo a varianti strutturali o generali al PRG comunale. La norma impugnata costituisce espressione della competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio e non contrasta con la normativa statale e con le esigenze di protezione dei valori paesaggistici e ambientali da essa garantite. Nel complesso e articolato procedimento di adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, infatti, la limitata riduzione dei termini non compromette il coinvolgimento degli organi ministeriali - prescritto dall'art. 145 cod. beni culturali e dall'art. 4 dell'accordo stipulato tra il Ministero dei beni e delle attività culturali (MiBACT) e la Regione Piemonte il 14 marzo 2017 - che è assicurato non solo in una molteplicità di sedi e in tutte le fasi delle stesse, ma anche dal particolare rilievo assegnato alla valutazione ivi espressa dal MiBACT, il cui parere è vincolante. ( Precedente citato: sentenza n. 74 del 2021 ). Il vincolo che si impone al legislatore regionale, sulla base dell'art. 145 cod. beni culturali e del paesaggio, è solo quello che quest'ultimo, nel dettare la propria disciplina di conformazione e adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR, nell'esercizio della propria competenza concorrente in materia di governo del territorio, preveda adeguate forme di partecipazione degli organi ministeriali a tale procedimento, in vista dell'obiettivo di assicurare un adeguato standard di tutela dell'ambiente. ( Precedenti citati: sentenze n. 64 del 2015 e n. 197 del 2014 ).

Massima n. 43996

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 5, 9, 97, 117, secondo comma, lett. s ), e 120 Cost. - dell'art. 62 della legge reg. Piemonte n. 13 del 2020, che, incidendo sui requisiti inerenti all'individuazione delle varianti parziali al piano regolatore generale (PRG), innalza le percentuali di incremento delle superfici territoriali e degli indici di edificabilità consentite dal piano vigente, relative ad attività produttive, direzionali, commerciali e turistico-ricettive. La puntuale modifica alla disciplina delle varianti parziali apportata dalla norma impugnata costituisce espressione della competenza regionale concorrente in materia di governo del territorio e non contrasta con quanto prescritto dal legislatore statale a tutela dei valori paesaggistico-ambientali, in quanto assicura la partecipazione degli organi ministeriali. Né si delinea la violazione dell'impegno assunto sulla base dell'accordo stipulato tra il Ministero dei beni e delle attività culturali (MiBACT) e la Regione Piemonte il 14 marzo 2017, atteso che le varianti parziali non sono sottratte al rigoroso rispetto delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale, né alle necessarie verifiche ambientali, stabilite dal legislatore statale nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente. La stessa normativa regionale, infatti, assicura che le varianti parziali siano, in ogni caso, sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS. ( Precedenti citati: sentenze n. 118 del 2019 e n. 197 del 2014 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 52 della legge della Regione Piemonte 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19);

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 61 e 62 della legge reg. Piemonte n. 13 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 9, 97, 117, secondo comma, lettera s), e 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara estinto il processo, limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 2, e 79 della legge reg. Piemonte n. 13 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2021.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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