Corte costituzionale

Sentenza n. 124/2021

Corte cost., sent. 17 giugno 2021, n. 124

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
124/2021
Data di deposito
17 giugno 2021
Data di decisione
27 aprile 2021
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:124

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, secondo periodo, legge della Regione Liguria n. 30 del 24 dicembre 2019
  • art. 3, comma 1, legge della Regione Liguria n. 30 del 24 dicembre 2019
  • art. 4, comma 1, legge della Regione Liguria n. 30 del 24 dicembre 2019
  • art. 4, comma 2, legge della Regione Liguria n. 30 del 24 dicembre 2019
  • art. 3, comma 2, secondo periodo, legge della Regione Liguria n. 30 del 24 dicembre 2019
  • art. 3, comma 3, legge della Regione Liguria n. 30 del 24 dicembre 2019
  • art. 4, comma 3, legge della Regione Liguria n. 30 del 24 dicembre 2019
  • art. 8, comma 1, lett. b), legge della Regione Liguria n. 1 del 6 febbraio 2020
  • art. 12, comma 2, legge della Regione Liguria n. 10 del 5 aprile 2012

Parametri

Massime

Massima n. 43932

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di interesse, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019. La disposizione impugnata, nel richiamare l'art. 13- bis della legge reg. Liguria n. 16 del 2008, ha l'effetto di reiterare la lesione che fonda l'interesse a ricorrere. Non rileva pertanto che il Governo non abbia impugnato la previsione anteriore, in quanto nei giudizi in via principale non opera l'istituto dell'acquiescenza. ( Precedente citato: sentenza n. 107 del 2021 ).

Massima n. 43933

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, nella parte in cui, con riguardo ai locali accessori e alle pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, subordina gli interventi consistenti nel mero mutamento di destinazione d'uso senza opere alla segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) di cui all'art. 13- bis della legge reg. Liguria n. 16 del 2008, anche con riguardo agli immobili posti nei centri storici (zone territoriali omogenee A di cui all'art. 2 del d.m. n. 1444 del 1968). La norma regionale impugnata dal Governo si discosta dalla normativa statale di principio contenuta nell'art. 10 t.u. edilizia, nella parte in cui, in virtù della sua formulazione generale e onnicomprensiva, ritiene sufficiente la SCIA ordinaria - anziché il permesso di costruire - anche per i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili posti nei centri storici, in contrasto con la peculiarità di tali zone territoriali omogenee e con le relative esigenze di più incisiva tutela. ( Precedente citato: sentenza n. 2 del 2021 ). La definizione dei titoli abilitativi per i diversi interventi edilizi costituisce principio fondamentale nella materia di legislazione concorrente «governo del territorio» e vincola la normativa regionale di dettaglio. ( Precedente citato: sentenza n. 2 del 2021 ).

Massima n. 43934

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per inadeguatezza dell'argomentazione, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019. Il motivo di ricorso è avvalorato da un'argomentazione sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità e, se sia o meno appropriato il riferimento ad un particolare istituto, è profilo che attiene al merito delle questioni.

Massima n. 43935

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 3, comma 1, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, nella formulazione originaria e in quella modificata dall'art. 24, comma 2, della legge reg. Liguria n. 1 del 2020 che, con riguardo al recupero di locali accessori, pertinenze e di immobili non utilizzati, rispettivamente prevedono il permesso di costruire in deroga e il potere esclusivo dei Comuni di individuare le parti soggette a recupero, con esclusione degli ambiti di rigenerazione urbana. La norma regionale impugnata - interpretata in termini compatibili con il dettato costituzionale e con le prescrizioni del codice dell'ambiente e del paesaggio - concerne i profili eminentemente urbanistici degli interventi e non introduce quindi una deroga non consentita al regime statale dei titoli abilitativi, né delinea una peculiare tipologia di permesso di costruire in deroga, svincolata dal preventivo vaglio del Consiglio comunale e volta a legittimare qualsiasi difformità. ( Precedenti citati: sentenze n. 179 del 2019, n. 245 del 2018 e n. 282 del 2016 ). Secondo costante giurisprudenza costituzionale, il regime dei titoli abilitativi per le categorie dei vari interventi edilizi costituisce principio fondamentale della materia di legislazione concorrente «governo del territorio» e vincola così la legislazione regionale di dettaglio. ( Precedenti citati: sentenze n. 54 del 2021, n. 2 del 2021 e n. 68 del 2018 ).

Massima n. 43936

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost. - dell'art. 3, comma 1, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, nella formulazione originaria e in quella modificata dall'art. 24, comma 2, della legge reg. Liguria n. 1 del 2020, che, con riguardo al recupero di locali accessori, pertinenze e di immobili non utilizzati, rispettivamente prevedono il permesso di costruire in deroga e il potere esclusivo dei Comuni di individuare le parti soggette a recupero, con esclusione degli ambiti di rigenerazione urbana. La norma regionale impugnata - interpretata in termini compatibili con il dettato costituzionale e con le prescrizioni del codice dell'ambiente e del paesaggio - non pregiudica l'unitarietà e la vincolatività della pianificazione paesaggistica, né mette a repentaglio l'obbligatorietà dell'elaborazione congiunta del piano paesaggistico. A fronte di un'indicazione espressa del legislatore regionale, non si può perciò attribuire al mancato richiamo delle prescrizioni del cod. ambiente la portata di una deroga indiscriminata, che esula dalle specifiche finalità della normativa regionale e contraddice la forza imperativa della disciplina statale. ( Precedente citato: sentenza n. 54 del 2021 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, affinché sia preservato il valore unitario e prevalente della tutela paesaggistica, deve essere salvaguardata la complessiva efficacia del piano paesaggistico, ponendola al riparo dalla pluralità e dalla parcellizzazione degli interventi delle amministrazioni locali. ( Precedenti citati: sentenze n. 74 del 2021, n. 11 del 2016, n. 64 del 2015, n. 197 del 2014 e n. 182 del 2006 ).

Massima n. 43937

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s ), Cost. - dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, che attribuisce ai Comuni il potere di individuare, entro la data del 30 aprile 2020, limitatamente al riutilizzo di locali contigui alla strada pubblica, parti del territorio escluse dall'applicazione della normativa sul recupero di locali accessori e pertinenze, in funzione di specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria e nel rispetto della disciplina dei piani di bacino e dei piani dei parchi o anche in presenza di fenomeni di risalita della falda. La norma regionale impugnata - interpretata in termini compatibili con il dettato costituzionale e con le prescrizioni del codice dell'ambiente e del paesaggio - non demanda ai Comuni il potere di individuare i beni oggetto di tutela, in un contesto di deroga generalizzata alle previsioni del d.lgs. n. 42 del 2004, bensì solamente quello di individuare porzioni del territorio in cui la legge in esame non trova applicazione, in un'ottica di più elevata tutela e in relazione a esigenze specifiche, tassativamente indicate e connesse agli interessi affidati alla cura degli enti territoriali.

Massima n. 43938

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 9 Cost., l'art. 3, comma 1, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, nella formulazione originaria e in quella modificata dall'art. 24, comma 2, della legge reg. Liguria n. 1 del 2020, nella parte in cui dispone che il riutilizzo di locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, nonché di immobili non utilizzati, anche diruti, sia ammesso in deroga alla disciplina del vigente piano territoriale di coordinamento paesistico (PTCP) regionale, approvato ai sensi della legge reg. Liguria n. 39 del 1984. Tale deroga, nel consentire singoli e frammentari interventi di riutilizzo al di fuori del contesto delineato dal PTCP, collide con il valore primario del paesaggio e dell'ambiente e frustra le esigenze di tutela organica e unitaria, immanenti al sistema, pur variamente declinato, della pianificazione. ( Precedente citato: sentenza n. 367 del 2007 ).

Massima n. 43939

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carente motivazione con riguardo alla idoneità di una fonte secondaria (nella specie, il d.m. del 5 luglio 1975, come integrato dal d.m. 26 giugno 2015) a esprimere principi fondamentali in materia di tutela della salute, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 2, secondo periodo, e 3, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019. Legate da un nesso evidente alla normativa primaria e chiamate a specificarne sul versante tecnico i precetti generali, le previsioni contenute nella fonte regolamentare sono idonee a esprimere princìpi fondamentali, vincolanti per la normativa di dettaglio adottata dalla Regione. Gli atti statali di normazione secondaria possono vincolare la normativa regionale di dettaglio nelle materie di competenza legislativa concorrente, quando definiscano e specifichino, in un ambito contraddistinto da un rilevante coefficiente tecnico, il precetto posto dalla normativa primaria e formino così una unità inscindibile con le previsioni di tale normativa. ( Precedente citato: sentenza n. 54 del 2021 ).

Massima n. 43940

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 3, comma 2, secondo periodo, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019 che, con riferimento al recupero di locali accessori, pertinenze e di immobili non utilizzati, impone l'obbligo di altezza minima interna dei locali destinati alla permanenza di persone pari a 2,40 metri. Nel fissare requisiti di altezza interna inferiori a quelli prescritti dal d.m. del 5 luglio 1975, la norma impugnata dal Governo contrasta con un principio fondamentale della materia del governo del territorio, vincolante per la legislazione regionale di dettaglio. L'inderogabilità dei requisiti di altezza minima risponde, infatti, a esigenze di tutela della salubrità degli ambienti e della salute delle persone che vi dimorano. ( Precedenti citati: sentenze n. 54 del 2021, n. 245 del 2018 e n. 256 del 1996 ).

Massima n. 43941

Dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia di legislazione concorrente del governo del territorio - l'art. 3, comma 2, secondo periodo, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, restano assorbite le censure di violazione degli artt. 32 e 117, terzo comma, Cost., quest'ultimo evocato con riferimento al contrasto con i princìpi fondamentali nella materia di legislazione concorrente della tutela della salute.

Massima n. 43942

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 32 e 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 3, comma 3, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019 che, con riferimento al recupero di locali accessori, pertinenze e di immobili non utilizzati, consente di assicurare il rispetto dei parametri di aeroilluminazione e dell'altezza minima interna anche mediante opere edilizie che interessano i prospetti del fabbricato oppure mediante l'installazione di impianti e di attrezzature tecnologiche. Quanto all'altezza minima interna, i requisiti sono - alla luce dell'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, secondo periodo, della medesima legge reg. impugnata - quelli imposti dalla normativa statale, che vi derogava. Inoltre, con riguardo ai parametri di aeroilluminazione, non sussiste la deroga all'art. 5 del d.m. 5 luglio 1975, che impone per tutti i locali degli alloggi una illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso e detta anche una disciplina di dettaglio sull'ampiezza delle finestre e sul fattore luce diurna da garantire.

Massima n. 43943

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, nella sua versione originaria. La vigenza della norma per un apprezzabile arco di tempo - dal 15 gennaio 2020 al 27 febbraio 2020, data di entrata in vigore della modifica introdotta dalla legge reg. Liguria n. 1 del 2020 - non avvalora la sua mancata applicazione. Peraltro, nel regolare l'ambito di applicazione della nuova normativa, le previsioni impugnate producono effetti immediati e la parte resistente non ha allegato elementi circostanziati a sostegno della mancata applicazione nel periodo, non trascurabile, di vigenza.

Massima n. 43944

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per genericità della censura, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, nella sua versione vigente. Il ricorrente - con un'argomentazione adeguata, che consente di cogliere il senso delle censure - ha osservato che le sopravvenienze non hanno inciso sul nucleo precettivo della disposizione impugnata e non hanno posto rimedio al vulnus denunciato.

Massima n. 43945

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 4, comma 3, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, nella formulazione originaria e in quella modificata dall'art. 24, comma 3, della legge reg. Liguria n. 1 del 2020, che disciplinano i profili temporali di applicabilità della normativa sul recupero di locali accessori, pertinenze e di immobili non utilizzati. La disposizione regionale impugnata, alla luce del suo inequivocabile tenore letterale e delle finalità che la ispirano, non si risolve nella regolarizzazione di preesistenti abusi, in quanto si applica agli interventi di riutilizzo successivi alla sua entrata in vigore, a condizione che riguardino immobili legittimamente realizzati o che sia stata vagliata la conformità alla normativa edilizia. Pertanto, essa delimita in senso restrittivo i presupposti degli interventi di riutilizzo che intende promuovere, senza introdurre alcuna sanatoria extra ordinem delle irregolarità preesistenti. ( Precedenti citati: sentenze n. 118 del 2021, n. 70 del 2020 e n. 73 del 2017 ).

Massima n. 43946

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di interesse, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. b ), della legge reg. Liguria n. 1 del 2020. La circostanza che la disposizione impugnata non abbia innovato la disciplina già dettata dall'art. 12 della legge reg. Liguria n. 10 del 2012 non preclude l'esame del merito, in quanto nei giudizi in via principale non opera l'istituto dell'acquiescenza e - nella prospettiva del ricorrente - la disposizione impugnata reitera la lesione insita nella disciplina anteriore. ( Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2021 e n. 106 del 2020 ).

Massima n. 43948

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s ), Cost. - dell'art. 8, comma 1, lett. b ), della legge reg. Liguria n. 1 del 2020, che assoggettano al procedimento autorizzatorio unico regionale, anche in deroga alla disciplina dei piani urbanistici e territoriali vigenti e/o operanti in salvaguardia, gli interventi edilizi per lo sviluppo di attività produttive esistenti. La norma regionale impugnata, intesa alla luce di tutte le previsioni in cui si articola, non si risolve nell'indistinta approvazione degli interventi di ampliamento di beni vincolati e non entra in conflitto con il piano paesaggistico e con le regole che presiedono alla sua elaborazione congiunta. La deroga prevista non investe infatti la disciplina di tutela prevista nel codice dei beni culturali e del paesaggio, poiché è circoscritta alla pianificazione urbanistica e, peraltro, anche in tale ambito, non ha un'estensione indeterminata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Liguria 24 dicembre 2019, n. 30 (Disciplina per il riutilizzo di locali accessori, di pertinenza di fabbricati e di immobili non utilizzati), nella parte in cui, con riguardo ai locali accessori e alle pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, subordina gli interventi consistenti nel mero mutamento di destinazione d'uso senza opere alla segnalazione certificata d'inizio attività di cui all'art. 13-bis della legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia), anche con riguardo agli immobili posti nelle zone territoriali omogenee A di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, recante «Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765»;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, nella formulazione originaria e in quella modificata dall'art. 24, comma 2, della legge della Regione Liguria 6 febbraio 2020, n. 1 (Adeguamento della legislazione regionale in materia di disciplina edilizia per le attività produttive alla disciplina statale e altre disposizioni in materia di governo del territorio), nella parte in cui dispone che il riutilizzo di locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, nonché di immobili non utilizzati, anche diruti, sia ammesso in deroga alla disciplina del vigente Piano territoriale di coordinamento paesistico regionale, approvato ai sensi della legge della Regione Liguria 22 agosto 1984, n. 39 (Disciplina dei piani territoriali di coordinamento);

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, secondo periodo, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019;

4) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, nella formulazione originaria e in quella modificata dall'art. 24, comma 2, della legge reg. Liguria n. 1 del 2020, promosse, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, rispettivamente con i ricorsi di cui al reg. ric. n. 35 e n. 41 del 2020;

5) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, nella formulazione originaria e in quella modificata dall'art. 24, comma 2, della legge reg. Liguria n. 1 del 2020, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, rispettivamente con i ricorsi di cui al reg. ric. n. 35 e n. 41 del 2020;

6) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al reg. ric. n. 35 del 2020;

7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, promosse, in riferimento agli artt. 32 e 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui al reg. ric. n. 35 del 2020;

8) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della legge reg. Liguria n. 30 del 2019, nella formulazione originaria e in quella modificata dall'art. 24, comma 3, della legge reg. Liguria n. 1 del 2020, promosse, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, rispettivamente con i ricorsi di cui al reg. ric. n. 35 e n. 41 del 2020;

9) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera b), della legge reg. Liguria n. 1 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso di cui al reg. ric. n. 41 del 2020.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2021.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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