Corte costituzionale
Ordinanza n. 121/2021
Corte cost., ord. 11 giugno 2021, n. 121
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 121/2021
- Data di deposito
- 11 giugno 2021
- Data di decisione
- 27 maggio 2021
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Nicolò Zanon
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:121
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 126, primo periodo, legge n. 145 del 30 dicembre 2018
- art. 1, comma 126, secondo e terzo periodo, legge n. 145 del 30 dicembre 2018
- art. 1, comma 875, legge n. 145 del 30 dicembre 2018
- Tabella 8, legge n. 145 del 30 dicembre 2018
- art. 11-bis, comma 10, lett. a), decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018
- legge n. 12 del 11 febbraio 2019
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 81, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 136, Costituzione
- art. 7, statuto regione Sardegna
- art. 8, statuto regione Sardegna
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
Massime
Massima n. 43875
È dichiarato estinto, per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita in giudizio, il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 117, terzo comma, 119, in relazione anche all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 e al principio di leale collaborazione, e 136 Cost., nonché agli artt. 7 e 8 dello statuto speciale - dell'art. 1, comma 126, primo periodo (limitatamente alle parole «, finalizzato» e alle parole «, a investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade»), secondo e terzo periodo, e comma 875, limitatamente alle parole da «e che garantiscano, in ogni caso» fino alla fine del comma, della legge n. 145 del 2018, nonché della Tabella 8 allegata e dell'art. 11- bis , comma 10, lett. a ), del d.l. n. 135 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 12 del 2019. (Nella specie, la rinuncia è motivata dalla sopravvenuta conclusione dell'accordo di finanza pubblica). Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione del processo. ( Precedenti citati: sentenza n. 104 del 2021; ordinanze n. 100 del 2021, n. 85 del 2021 e n. 43 del 2021 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Nicolò ZANON, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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