Corte costituzionale
Sentenza n. 99/2020
Corte cost., sent. 27 maggio 2020, n. 99
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 99/2020
- Data di deposito
- 27 maggio 2020
- Data di decisione
- 6 maggio 2020
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Mario Rosario Morelli
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:99
Norme oggetto del giudizio
- art. 120, comma 2, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 19, comma 2, lett. a), legge n. 120 del 29 luglio 2010
- art. 19, comma 2, lett. b), legge n. 120 del 29 luglio 2010
- art. 8, comma 1, lett. b), decreto legislativo n. 59 del 18 aprile 2011
- art. 120, comma 3, codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)
- art. 3, comma 52, lett. a), legge n. 94 del 15 luglio 2009
Parametri
Massime
Massima n. 42517
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a ), della legge n. 94 del 2009 e come modificato dall'art. 19, comma 2, lett. a ) e b ), della legge n. 120 del 2010 e dall'art. 8, comma 1, lett. b ), del d.lgs. n. 59 del 2011, sollevata dal TAR Marche in riferimento agli artt. 3, 4, 16 e 35 Cost. Il rimettente, infatti, non ignora la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione per cui i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 120 cod. strada, incidenti su diritti soggettivi e non inerenti a materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sono riservati alla cognizione del giudice ordinario ma, sostenendo che l'auspicata discrezionalità del provvedimento di revoca della patente possa rendere la posizione soggettiva, da esso incisa, di interesse legittimo, fornisce una motivazione non implausibile, ancorché opinabile, idonea ad escludere che nella specie la giurisdizione del giudice amministrativo possa ritenersi ictu oculi manifestamente insussistente. ( Precedenti citati: sentenze n. 24 del 2020 e n. 22 del 2018 ).
Massima n. 42518
È dichiarata manifestamente inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 120, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui prevede che il destinatario del provvedimento di revoca della patente di guida, in ragione della sua sottoposizione a misura di prevenzione, non possa conseguirne una nuova prima che siano decorsi almeno tre anni, anche nel caso in cui sopravvenga, prima di detto termine, un provvedimento giurisdizionale dichiarativo della cessazione del suo stato di pericolosità. I giudizi a quibus hanno ad oggetto, infatti, non un provvedimento di diniego del rilascio di una nuova patente di guida previsto dalla norma censurata, bensì, a monte, un provvedimento di revoca della patente.
Massima n. 42519
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., l'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a ), della legge n. 94 del 2009 e come modificato dall'art. 19, comma 2, lett. a ) e b ), della legge n. 120 del 2010 e dall'art. 8, comma 1, lett. b ), del d.lgs. n. 59 del 2011, nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» - invece che «può provvedere» - alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione, ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011. La disposizione, denunciata dal TAR Marche e dai Tribunali di Cagliari e di Reggio Calabria, nel prevedere la revoca automatica prefettizia della patente di guida per tutte le categorie, variegate ed eterogenee, dei destinatari delle misure di prevenzione, ricollega irragionevolmente il medesimo effetto a una varietà e diversa gravità di ipotesi di pericolosità sociale. Effetto suscettibile, per di più, di innescare un corto circuito all'interno dell'ordinamento, nel caso in cui l'utilizzo della patente sia funzionale alla ricerca di un lavoro, prescritta dal Tribunale al destinatario della misura di prevenzione. Il carattere non più automatico e vincolato del provvedimento prefettizio è destinato a dispiegarsi, pertanto, sul piano di una verifica di necessità/opportunità, o meno, della revoca della patente di guida in via amministrativa a fronte della specifica misura di prevenzione cui nel caso concreto è sottoposto il suo titolare, anche al fine di non contraddire l'eventuale finalità di inserimento del soggetto nel circuito lavorativo, che la misura si proponga. ( Precedenti citati: sentenze n. 24 del 2020, n. 24 del 2019 e n. 22 del 2018 ).
Massima n. 42520
Accolta, in parte qua, - per violazione dell'art. 3 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 52, lett. a ), della legge n. 94 del 2009 e come modificato dall'art. 19, comma 2, lett. a) e b), della legge n. 120 del 2010 e dall'art. 8, comma 1, lett. b ), del d.lgs. n. 59 del 2011, restano assorbite le ulteriori censure di violazione degli artt. 4, 16 e 35 Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall'art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e come modificato dall'art. 19, comma 2, lettere a) e b), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale) e dall'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida), nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» - invece che «può provvedere» - alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
2) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 3, del d.lgs. n. 285 del 1992, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dal Tribunale ordinario di Reggio Calabria, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 maggio 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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