Corte costituzionale
Sentenza n. 56/2020
Corte cost., sent. 26 marzo 2020, n. 56
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 56/2020
- Data di deposito
- 26 marzo 2020
- Data di decisione
- 26 febbraio 2020
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:56
Norme oggetto del giudizio
- art. 10-bis, comma 1, lett. a), decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018
- art. 10-bis, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018
- art. 10-bis, comma 1, lett. e), decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018
- art. 10-bis, comma 1, lett. f), decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018
- art. 10-bis, comma 6, decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018
- art. 10-bis, comma 7, decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018
- art. 10-bis, comma 8, decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018
- art. 10-bis, comma 9, decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018
- legge n. 12 del 11 febbraio 2019
- art. 9, decreto-legge n. 135 del 14 dicembre 2018
Parametri
- norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 4, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 9, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 49, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 56, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 101, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 102, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 103, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 104, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 105, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 106, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 107, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 108, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 109, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 118, Costituzione
- art. 120, Costituzione
Massime
Massima n. 42159
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis , commi 1, lett. a ), b ), e ) e f ), 6, 7, 8 e 9, del d.l. n. 135 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 12 del 2019, sono dichiarati inammissibili gli interventi ad adiuvandum della «Associazione EFFE SERVIZI» e della «C.RO.NO. Service società cooperativa», nonché degli interventi ad opponendum della «Federazione Nazionale UGL Taxi» (UGL TAXI), della «Associazione Tutela Legale Taxi», della «Federazione Taxi CISAL Provinciale Roma» (FEDERTAXI), della «ATI Taxi», la «TAM - Tassisti Artigiani Milanesi», della «ANAR - Associazione Nazionale Autonoleggiatori Riuniti», del «TAXIBLU - Consorzio Radiotaxi Satellitare società cooperativa» e dei rispettivi rappresentanti legali, in proprio, quali titolari di licenze per taxi e di autorizzazioni per il noleggio con conducente. Le associazioni intervenienti si qualificano come rappresentanti degli interessi di categoria degli operatori del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente, mentre le società e le persone fisiche sono intervenute quali soggetti esercenti tali servizi, portatori, dunque, di interessi individuali. Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, che va tenuto fermo anche a seguito delle modifiche delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale apportate con la delibera dell'8 gennaio 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 2020, non incidendo esse sui requisiti di ammissibilità degli interventi nel giudizio in via principale, quest'ultimo giudizio si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili. ( Precedenti citati: sentenze n. 5 del 2018 e allegata ordinanza letta all'udienza del 21 novembre 2017, n. 242 del 2016, n. 110 del 2016, n. 63 del 2016, n. 251 del 2015, n. 118 del 2015 e n. 278 del 2010; ordinanza n. 213 del 2019 ).
Massima n. 42160
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, sussiste l'interesse a ricorrere contro una norma riproduttiva, in tutto o in parte, di una norma anteriore non impugnata, perché essa ha comunque l'effetto di reiterare la lesione. (Nel caso di specie, vanno considerate ammissibili le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Calabria delle disposizioni del d.l. n. 135 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 12 del 2019, che modificano o sostituiscono disposizioni previgenti - ossia i commi 1 e 3 dell'art. 3 e il comma 4 dell'art. 11 della legge n. 21 del 1992, nel testo introdotto dall'art. 29, comma 1- quater, del d.l. n. 207 del 2008 - che la Regione non ha a suo tempo impugnato). Per costante giurisprudenza costituzionale, nei giudizi in via principale non si applica l'istituto dell'acquiescenza. ( Precedenti citati: sentenze n. 41 del 2017, n. 231 del 2016 e n. 39 del 2016 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, il giudizio promosso in via principale è condizionato alla mera pubblicazione di una legge che si ritenga lesiva della ripartizione di competenze, a prescindere dagli effetti che essa abbia prodotto. Questo non esclude, comunque, che debba sussistere un interesse attuale e concreto a proporre l'impugnazione, per conseguire, attraverso la pronuncia richiesta, un'utilità diretta e immediata; interesse che, peraltro, nei giudizi in esame consiste nella tutela delle competenze legislative nel rispetto del riparto delineato dalla Costituzione. Se, dunque, da una parte, le Regioni hanno titolo a denunciare soltanto le violazioni che siano in grado di ripercuotere i loro effetti sulle prerogative costituzionalmente loro riconosciute, dall'altra ciò è anche sufficiente ai fini dell'ammissibilità delle questioni a tal fine proposte. ( Precedenti citati: sentenze n. 178 del 2018, n. 235 del 2017, n. 195 del 2017, n. 262 del 2016, n. 68 del 2016 n. 118 del 2015 e n. 216 del 2008 ).
Massima n. 42161
Per l'individuazione della materia in cui una certa disposizione ricade, occorre tenere conto della sua ratio, della finalità che persegue, del contenuto e dell'oggetto delle singole disposizioni, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, in modo da identificare così correttamente e compiutamente l'interesse tutelato. ( Precedenti citati: sentenze n. 287 del 2016, n. 245 del 2015, n. 167 del 2014 e n. 121 del 2014 ). Non è concesso alle Regioni di dedurre, a fondamento di un loro ipotetico titolo di intervento, una competenza primaria riservata in via esclusiva allo Stato, neppure quando essa si intreccia con distinte competenze di sicura appartenenza regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 114 del 2017, n. 202 del 2016 e n. 116 del 2006 ).
Massima n. 42162
La nozione di "concorrenza" di cui al secondo comma, lett. e ), dell'art. 117 Cost., non può non riflettere quella operante in ambito europeo. Essa comprende, pertanto, sia le misure legislative di tutela in senso proprio, intese a contrastare gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull'assetto concorrenziale dei mercati, sia le misure legislative di promozione, volte a eliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese (concorrenza "nel mercato"), ovvero a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza "per il mercato"). ( Precedenti citati: sentenze n. 137 del 2018, n. 83 del 2018, n. 291 del 2012, n. 200 del 2012 e n. 45 del 2010 ). Rientra nella competenza legislativa esclusiva statale per la tutela della concorrenza definire i punti di equilibrio fra il libero esercizio delle attività economiche e gli interessi pubblici con esso interferenti. ( Precedente citato: sentenza n. 265 del 2016 ).
Massima n. 42163
Il riferimento alla tutela della concorrenza non può essere così pervasivo da assorbire, aprioristicamente, le materie di competenza regionale e l'esercizio della competenza trasversale in materia, quando interseca titoli di potestà regionale, deve rispettare i limiti dell'adeguatezza e della proporzionalità rispetto al fine perseguito e agli obiettivi attesi. Ciò non esclude peraltro che, una volta ricondotto l'intervento statale al legittimo esercizio di una potestà legislativa esclusiva di carattere trasversale e quindi valutato esso positivamente in termini di proporzionalità e adeguatezza, tale intervento possa presentare anche un contenuto analitico. ( Precedenti citati: sentenze n. 137 del 2018, n. 98 del 2017, n. 452 del 2007 e n. 401 del 2007 ).
Massima n. 42164
Se il servizio di trasporto locale non di linea costituisce legittimo oggetto della potestà legislativa regionale, nondimeno anche su di esso lo Stato può esercitare la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza, che, stante la sua natura trasversale e il suo carattere finalistico, assume carattere prevalente e funge da limite alla disciplina che le Regioni possono dettare nelle materie di loro competenza, concorrente o residuale, potendo influire su queste ultime fino a incidere sulla totalità degli ambiti materiali entro cui si estendono, sia pure nei limiti strettamente necessari per assicurare gli interessi alla cui garanzia la competenza statale esclusiva è diretta. (Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 10- bis , comma 1, lett. b ) del d.l. n. 135 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 12 del 2019, la vocazione locale del servizio di NCC giustifica l'introduzione di limiti al libero esercizio dell'attività di trasporto, perché - pur potendo essere svolto senza vincoli territoriali di prelevamento e di arrivo a destinazione dell'utente - mira a soddisfare, in via complementare e integrativa, le esigenze di trasporto delle singole comunità, alla cui tutela è preposto il Comune che rilascia l'autorizzazione. In questa prospettiva, il legislatore statale, nell'esercizio della sua discrezionalità, ha individuato nel territorio provinciale la dimensione organizzativa ottimale del servizio, peraltro temperato attraverso la possibile localizzazione sul territorio provinciale di più rimesse che supera il vincolo di ubicazione di un'unica rimessa in ambito esclusivamente comunale). ( Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2018, n. 287 del 2016, n. 165 del 2014, n. 2 del 2014, n. 38 del 2013, n. 299 del 2012, n. 291 del 2012, n. 18 del 2012, n. 150 del 2011, n. 288 del 2010, n. 52 del 2010, n. 452 del 2007, n. 431 del 2007, n. 430 del 2007, n. 401 del 2007 e n. 80 del 2006 ). Lo Stato, esercitando nell'ambito del trasporto pubblico locale la propria competenza esclusiva per la tutela della concorrenza, definisce il punto di equilibrio fra la libertà di iniziativa economica e gli altri interessi costituzionali. Il bilanciamento così operato, che definisce un assetto degli interessi che il legislatore regionale non è legittimato ad alterare, e nel cui ambito la valutazione degli interessi confliggenti deve essere intesa sempre in senso sistemico, complessivo e non frazionato, può condurre a un esito in forza del quale la tutela della concorrenza si attua anche attraverso la previsione e la correlata disciplina delle ipotesi in cui viene eccezionalmente consentito di apporre dei limiti all'esigenza di tendenziale massima liberalizzazione delle attività economiche. ( Precedenti citati: sentenze n. 30 del 2016, n. 49 del 2014 e n. 80 del 2006 ). La disciplina del servizio di NCC deve essere ricondotta alla materia della tutela della concorrenza, giacché in essa si individua, ad opera del legislatore statale a ciò competente, il punto di equilibrio tra il libero esercizio dell'attività di NCC, che si colloca a sua volta nel suo proprio mercato, e l'attività di trasporto esercitata dai titolari di licenze per taxi. Il trasporto pubblico locale, di linea e non di linea, continua a essere, anche successivamente alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, materia regionale, transitata nell'ambito della competenza regionale residuale di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 5 del 2019, n. 137 del 2018, n. 78 del 2018, n. 30 del 2016 e n. 452 del 2007 ).
Massima n. 42165
Sono inammissibili le ulteriori censure con cui la ricorrente, in sede di memoria illustrativa, estende la questione anche ad altre disposizioni, ampliando in tal modo inammissibilmente il thema decidendum . (Nel caso di specie, avente ad oggetto la sola previsione del comma 1, lett. b ), dell'art. 10- bis del d.l. n. 135 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 12 del 2019, sono dichiarate inammissibili le ulteriori censure proposte nella memoria illustrativa dalla Regione ricorrente). ( Precedente citato: sentenza n. 261 del 2017 ).
Massima n. 42166
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dei limiti di adeguatezza e della proporzionalità da rispettare nell'esercizio della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., l'art. 10- bis , comma 1, lett. e ), del d.l. n. 135 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 12 del 2019, nella parte in cui ha sostituito il secondo periodo del comma 4 dell'art. 11 della legge n. 21 del 1992, prevedendo l'obbligo di iniziare e terminare ogni singolo servizio di NCC presso le rimesse, con ritorno alle stesse. Il rigido vincolo imposto dalla norma impugnata dalla Regione Calabria - derogabile nei limitati casi previsti al nuovo comma 4- bis dell'art. 11 della legge n. 21 del 1992 e al comma 9 dell'art. 10- bis - si risolve in un aggravio organizzativo e gestionale irragionevole, in quanto obbliga il vettore, nonostante egli possa prelevare e portare a destinazione uno specifico utente in ogni luogo, a compiere necessariamente un viaggio di ritorno alla rimessa "a vuoto" prima di iniziare un nuovo servizio. La prescrizione risulta anche sproporzionata - nonostante tale carattere sia attenuato rispetto alla previgente disciplina, più restrittiva - rispetto all'obiettivo prefissato di assicurare che il servizio di trasporto sia rivolto a un'utenza specifica e non indifferenziata, in quanto travalica il limite della stretta necessità, considerato l'obbligo di prenotazione presso la sede o la rimessa e quello, previsto all'art. 3, comma 2, della legge n. 21 del 1992, di stazionamento dei mezzi all'interno delle rimesse (o dei pontili d'attracco). Neppure è individuabile un inscindibile nesso funzionale tra il ritorno alla rimessa e le modalità di richiesta o di prenotazione del servizio presso la rimessa o la sede anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, perché la necessità di ritornare ogni volta alla sede o alla rimessa per raccogliere le richieste o le prenotazioni colà effettuate può essere evitata, senza che per questo si creino interferenze con il servizio di piazza, proprio grazie alla possibilità, introdotta dalla stessa normativa statale in esame, di utilizzare gli strumenti tecnologici. Il principio di proporzionalità tanto più deve trovare rigorosa applicazione nel contesto delle relazioni fra Stato e Regioni, quanto più la previsione statale comporti una significativa compressione dell'autonomia regionale; il test di proporzionalità richiede pertanto di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi. ( Precedenti citati: sentenze n. 137 del 2018 e n. 272 del 2015 ).
Massima n. 42167
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dei limiti di adeguatezza e della proporzionalità da rispettare nell'esercizio della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., gli artt. 10- bis , commi 1, lett. f ), nella parte in cui ha aggiunto il comma 4- bis all'art. 11 della legge n. 21 del 1992, e 9 del d.l. n. 135 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 12 del 2019. Le norme impugnate dalla Regione Calabria hanno una stretta connessione all'obbligo - cui derogano in casi particolari - per il servizio di noleggio con conducente (NCC), di iniziare e terminare ogni viaggio alla rimessa, dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Massima n. 42168
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla ridondanza delle lamentate violazioni sulle competenze regionali, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Calabria in riferimento agli artt. 3, 9, 41 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 49, 56 e da 101 a 109 del TFUE, degli artt. 10- bis , commi 1, lett. a ), b ), e ) e f ), 6, 8 e 9 del d.l. n. 135 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 12 del 2019, che, in materia di disciplina del servizio con conducente (NCC), rispettivamente dettano deroghe per la sola Regione Siciliana e quella autonoma della Sardegna quanto alla validità dell'autorizzazione al servizio sull'intero territorio, disciplinano la possibilità per i conducenti di non fare rientro in rimessa al termine del primo servizio, sospendono il rilascio di nuove autorizzazioni fino alla piena operatività dell'archivio informatico pubblico nazionale solo per il servizio di NCC e prevedono che le prenotazioni del servizio di NCC siano effettuate presso la rimessa o la sede anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. La ricorrente, pur sollevando censure in riferimento a parametri costituzionali diversi da quelli attinenti al riparto delle attribuzioni fra Stato e Regioni, omette di indicare le ragioni per le quali tali pretese violazioni ridonderebbero sulle sue attribuzioni. Il generico riferimento - operato in via preliminare alla trattazione delle varie censure - ad altre attribuzioni regionali, non meglio specificate, ma evidentemente diverse da quelle relative alla materia dei trasporti pubblici locali, e al riverbero della lamentata violazione sul riparto di competenza fra Stato e Regioni, non costituisce all'evidenza un'adeguata motivazione della lamentata lesione indiretta. Né vale a integrarla il cenno al fatto che sarebbe indubitabile che dette violazioni ridondino in negativo sulla possibilità per le Regioni di legiferare in materia. Per costante giurisprudenza costituzionale, le Regioni possono evocare parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una lesione delle loro attribuzioni costituzionali e le stesse Regioni motivino sufficientemente in ordine ai profili di una possibile ridondanza della predetta violazione sul riparto di competenze, assolvendo all'onere di operare la necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione. L'esigenza di evitare un'ingiustificata espansione dei vizi censurabili dalle Regioni nel giudizio in via d'azione e, quindi, la trasformazione della natura di tale rimedio giurisdizionale, obbliga le Regioni stesse a dare conto, in maniera puntuale e dettagliata, della effettiva sussistenza e della portata del "condizionamento" prodotto dalla norma statale impugnata. Il vizio in ridondanza deve, infatti, essere illustrato in modo da soddisfare un duplice requisito: per un verso, non deve risultare generico, e quindi difettare dell'indicazione delle competenze asseritamente violate; per un altro, non deve essere apodittico, e deve dunque essere adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza, nel caso oggetto di giudizio, di un titolo di competenza regionale rispetto all'oggetto regolato dalla legge statale. ( Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2019, n. 151 del 2017, n. 147 del 2016, n. 29 del 2016, n. 251 del 2015, n. 218 del 2015 e n. 89 del 2015 ). Le lacune motivazionali del ricorso non possono essere colmate dalla memoria illustrativa depositata in prossimità dell'udienza. ( Precedenti citati: sentenze n. 114 del 2017, n. 202 del 2016 e n. 286 del 2004 ).
Massima n. 42169
È dichiarata inammissibile, per difetto di adeguata motivazione, la questione di illegittimità costituzionale, promossa dalla Regione Calabria in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lett. e ), e quarto, Cost., degli artt. 10- bis , commi 1, lett. f ) - nella parte in cui ha aggiunto il comma 4- ter all'art. 11 della legge n. 21 del 1992 -, 7 e 8 del d.l. n. 135 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 12 del 2019, che prevedono, rispettivamente, che sia consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio, l'abrogazione della sospensione dell'efficacia dell'art. 29, comma 1- quater , del d.l. n. 207 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 14 del 2009, e che sia disciplinata con d.P.C.m. l'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione della domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea. La ricorrente non indica alcuna specifica censura a tali disposizioni, il cui contenuto non è toccato dalle ragioni dell'impugnazione.
Massima n. 42170
È dichiarata inammissibile, per totale carenza di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Calabria in riferimento all'art. 118 Cost., dell'art. 10- bis , commi 1, lett. a ), b ), e ) e f ), 6, 7, 8 e 9, del d.l. n. 135 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 12 del 2019, che introducono un nuovo regime dell'attività di noleggio con conducente (NCC). Il parametro è indicato nell'intestazione e nel dispositivo del ricorso, ma nella motivazione non se ne fa cenno.
Massima n. 42171
È dichiarata non fondata la questione di illegittimità costituzionale, promossa dalla Regione Calabria in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. e ), e quarto comma, Cost., dell'art. 10- bis , commi 1, lett. a ), b ) ed e ), quest'ultima nella parte in cui ha sostituito il primo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo del comma 4 dell'art. 11 della legge n. 21 del 1992, e 6, del d.l. n. 135 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 12 del 2019. La previsione - contenuta nel comma 1, lett. a ), b ) ed e ), - dell'obbligo di ricevere le richieste di prestazioni e le prenotazioni presso la rimessa o la sede, anche con l'utilizzo di strumenti tecnologici, e quello di compilare e tenere un "foglio di servizio", costituiscono misure che appaiono per un verso adeguate ad assicurare l'effettività del fondamentale divieto per i vettori NCC di rivolgersi a un'utenza indifferenziata senza sottostare al regime del servizio pubblico di piazza, e per altro verso impositive di un onere a carico dei vettori NCC rapportato alle caratteristiche del servizio offerto - che presuppone pur sempre un'apposita e nominativa richiesta di prestazione - e non eccessivamente gravoso, essendo possibile farvi fronte senza un aggravio dell'organizzazione dell'azienda, che presuppone comunque la necessità di una sede o di una rimessa come base dell'attività aziendale. Nemmeno la previsione del comma 6, che vieta temporaneamente il rilascio di nuove autorizzazioni per il servizio di NCC fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale delle imprese del settore, supera gli indicati limiti, in quanto è giustificata da ragioni di opportunità, avendo il fine di bloccare il numero delle imprese operanti nel settore per il tempo tecnico strettamente necessario ad adottare in concreto il nuovo registro; né comporta un'irragionevole restrizione della concorrenza a vantaggio dei titolari di licenze per taxi, per le quali il divieto temporaneo di rilascio non opera, in quanto la diversità - ad es. per modalità di svolgimento, regime tariffario, ambito di operatività, rapporti con l'utenza - dei due tipi di autoservizi pubblici non di linea e la loro necessaria reciproca distinzione, a cui presidio sono poste proprio le misure in esame, escludono che la politica delle licenze adottata per uno di essi possa determinare vantaggi o pregiudizi per l'altro.
Massima n. 42172
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10- bis , comma 1, lett. b ), del d.l. n. 135 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 12 del 2019, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione della ridondanza. Il parametro invocato - l'art. 120 Cost. - afferisce direttamente all'assetto delle relazioni fra Stato e Regioni e la Regione ricorrente è pertanto legittimata a farlo valere a diretta tutela delle sue prerogative.
Massima n. 42173
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 120 Cost., dell'art. 10- bis , comma 1, lett. b ), del d.l. n. 135 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 12 del 2019, che prevede un termine di quindici giorni dall'entrata in vigore della norma impugnata per raggiungere, in sede di Conferenza unificata, una diversa intesa sulla prevista possibilità che il vettore NCC disponga di ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. La norma impugnata non viola il principio di leale collaborazione, giacché il suo obiettivo non è di consentire al Governo di provvedere unilateralmente e automaticamente, in caso di mancata intesa, facendo prevalere la sua volontà, ma quello di prevedere che entro un certo termine, sia pure molto breve, si possa, tramite un'intesa, modificare quanto da essa stessa previsto. È altresì infondata la censura, proposta in via subordinata, con cui si contesta il fatto che la previsione fissi un termine per l'intesa - il 28 febbraio 2019 - anziché consentirne la possibilità senza limitazioni di tempo. La previsione di una possibile intesa modificativa è da ricondurre a una scelta del legislatore statale adottata nella materia della tutela della concorrenza, e non deriva da un vincolo di rispetto del principio di leale collaborazione. Di conseguenza, l'asserita necessità di consentire l'intesa senza limiti di tempo non ha fondamento costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2016 e n. 165 del 2011).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10-bis, comma 1, lettera e), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, nella parte in cui ha sostituito il secondo periodo del comma 4 dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10-bis, commi 1, lettera f), nella parte in cui ha aggiunto il comma 4-bis all'art. 11 della legge n. 21 del 1992, e 9, del d.l. n. 135 del 2018;
3) dichiara inammissibili le questioni di illegittimità costituzionale dell'art. 10-bis, commi 1, lettere b), e) e f), e 6, del d.l. n. 135 del 2018, promosse dalla Regione Calabria, in riferimento agli artt. 3 e 9 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, commi 1, lettere a), e) e f), e 8, del d.l. n. 135 del 2018, promossa dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 41 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara inammissibile la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 10-bis, commi 1, lettere a), b), e) e f), 6 e 9, del d.l. n. 135 del 2018, promossa dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 49, 56 e da 101 a 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, con il ricorso indicato in epigrafe;
6) dichiara inammissibile la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 10-bis, commi 1, lettera f), nella parte in cui ha aggiunto il comma 4-ter all'art. 11 della legge n. 21 del 1992, 7 e 8, del d.l. n. 135 del 2018, promossa dalla Regione Calabria, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e quarto comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;
7) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, commi 1, lettere a), b), e) e f), 6, 7, 8 e 9, del d.l. n. 135 del 2018, promossa dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 118 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;
8) dichiara non fondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 10-bis, commi 1, lettere a), b) ed e), quest'ultima nella parte in cui ha sostituito il primo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo del comma 4 dell'art. 11 della legge n. 21 del 1992, e 6, del d.l. n. 135 del 2018, promossa dalla Regione Calabria, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e quarto comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;
9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, comma 1, lettera b), del d.l. n. 135 del 2018, promossa dalla Regione Calabria, in riferimento all'art. 120 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 25 febbraio 2020ORDINANZAVisti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis, comma 1, lettere a), b), e) e f), e commi 6, 7, 8 e 9, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, promosso dalla Regione Calabria con ricorso depositato il 19 aprile 2019 (reg. ric. n. 52 del 2019).Rilevato che nel giudizio sono intervenuti, ad adiuvandum, con atto depositato il 5 giugno 2019, la «Associazione EFFE SERVIZI» e la «C.RO.NO. Service società cooperativa», nonché, ad opponendum, con atto depositato il 1° luglio 2019, la «Federazione Nazionale UGL Taxi» (UGL TAXI), la «Associazione Tutela Legale Taxi», la «Federazione Taxi CISAL Provinciale Roma» (FEDERTAXI), la «A.T.I. Taxi», la «TAM - Tassisti Artigiani Milanesi», la «ANAR - Associazione Nazionale Autonoleggiatori Riuniti», il «TAXIBLU - Consorzio Radiotaxi Satellitare società cooperativa» e i rispettivi rappresentanti legali, in proprio, quali titolari di licenze per taxi e di autorizzazioni per il noleggio con conducente.Considerato che le associazioni intervenienti si qualificano come rappresentanti degli interessi di categoria degli operatori del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente, mentre le società e le persone fisiche sono intervenute quali soggetti esercenti tali servizi, portatori, dunque, di interessi individuali;che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili (ex plurimis, sentenze n. 5 del 2018 e allegata ordinanza letta all'udienza del 21 novembre 2017, n. 242, n. 110 e n. 63 del 2016, n. 251 e n. 118 del 2015, n. 278 del 2010; ordinanza n. 213 del 2019);che tale orientamento va tenuto fermo anche a seguito delle modifiche delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale apportate con la delibera di questa Corte 8 gennaio 2020 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2020), non incidendo esse sui requisiti di ammissibilità degli interventi nei giudizi in via principale;che gli interventi vanno pertanto dichiarati inammissibili.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibili, nel presente giudizio di costituzionalità, gli interventi di «Associazione EFFE SERVIZI» e «C.RO.NO. Service società cooperativa», nonché gli interventi di «Federazione Nazionale UGL Taxi» (UGL TAXI), «Associazione Tutela Legale Taxi», «Federazione Taxi CISAL Provinciale Roma» (FEDERTAXI), «A.T.I. TAXI», «TAM - Tassisti Artigiani Milanesi», «ANAR - Associazione Nazionale Autonoleggiatori Riuniti», «TAXIBLU - Consorzio Radiotaxi Satellitare società cooperativa» e dei rispettivi rappresentanti legali, in proprio.F.to: Marta Cartabia, Presidente
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