Corte costituzionale

Sentenza n. 32/2020

Corte cost., sent. 26 febbraio 2020, n. 32

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
32/2020
Data di deposito
26 febbraio 2020
Data di decisione
12 febbraio 2020
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:32

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 6, lett. b), legge n. 3 del 9 gennaio 2019
  • art. 4-bis, comma 1, legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 42279

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lett. b ), della legge n. 3 del 2019 - che integra l'elenco dei reati di cui all'art. 4- bis della legge n. 354 del 1975, per i quali l'art. 656, comma 9, lett. a ), cod. proc. pen. stabilisce il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione - non è accolta l'eccezione di inammissibilità, formulata per difetto di rilevanza, sul rilievo che, anche facendo applicazione del principio tempus regit actum, i tribunali di sorveglianza rimettenti avrebbero ben potuto esaminare l'istanza del condannato di affidamento in prova al servizio sociale in base alla disciplina previgente. Benché il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi sulla base delle questioni di diritto intertemporale suscitate dalla legge n. 3 del 2019, sia nel senso dell'applicabilità della disciplina previgente ogniqualvolta l'istanza di concessione di misure alternative alla detenzione sia stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge medesima, tuttavia - tenendo conto anche che tale giurisprudenza è in gran parte successiva alle ordinanze di rimessione - deve ritenersi non implausibile la motivazione dei rimettenti circa la rilevanza delle questioni, perché muoveva dal diverso presupposto interpretativo che il discrimen temporale per l'applicazione della disciplina sopravvenuta fosse rappresentato dalla data di delibazione dell'istanza da parte del tribunale di sorveglianza. Non può procedersi ad un sindacato, diverso dal controllo esterno, sul giudizio di rilevanza, quando questo è stato espresso nell'ordinanza di rimessione in modo non implausibile e con motivazione tutt'altro che carente. ( Precedenti citati: sentenze n. 179 del 1999 e n. 286 del 1997; ordinanze n. 104 del 2019, n. 47 del 2016 e n. 62 del 1997 ).

Massima n. 42280

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lett. b ), della legge n. 3 del 2019, non è accolta l'eccezione di inammissibilità delle questioni, in quanto miranti a conseguire un intervento manipolativo in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata. I rimettenti sollecitano un intervento additivo volto a ricondurre le modificazioni recate all'art. 4- bis ordin. penit. dalla disposizione censurata nell'alveo della garanzia di irretroattività di cui, in particolare, all'art. 25, secondo comma, Cost.; soluzione alla quale conseguirebbe - univocamente, dato il tenore letterale del precetto costituzionale - l'inapplicabilità di tali modificazioni ai condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge che le ha introdotte.

Massima n. 42281

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lett. b ), della legge n. 3 del 2019, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per erronea individuazione della norma censurata. Dal tenore complessivo delle ordinanze di rimessione risulta evidente che l'intenzione dei rimettenti è quella di censurare l'effetto prodottosi sul meccanismo preclusivo di cui all'art. 656, comma 9, lett. a ), cod. proc. pen. - che stabilisce il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione in relazione alle condanne per i reati di cui all'art. 4- bis ordin penit. - in conseguenza dall'ampliamento del catalogo di cui all'art. 4- bis stesso, di cui sono chiamati a fare direttamente applicazione, come integrato dalla norma censurata, e contro cui pertanto correttamente rivolgono le censure. ( Precedenti citati: ordinanza n. 166 del 2010 ). La sospensione dell'ordine di esecuzione, di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., è istituto di natura "servente" rispetto alla richiesta di misure alternative alla detenzione. ( Precedente citato: sentenza n. 41 del 2018 ).

Massima n. 42282

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lett. b ), della legge n. 3 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per mancato esperimento di un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata. Alla luce del diritto vivente, allo stato univocamente orientato, la possibilità di un'interpretazione che attragga nell'alveo dell'art. 25, secondo comma, Cost. le modificazioni all'art. 4- bis , comma 1, ordin. penit., introdotte dalla disposizione censurata, è stata esplorata e consapevolmente scartata dai rimettenti. ( Precedente citato: sentenza n. 189 del 2019 ).

Massima n. 42283

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lett. b ), della legge n. 3 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per mancata individuazione di una norma oggetto della questione, in quanto i rimettenti avrebbero censurato un mancato intervento del legislatore. I giudici a quibus individuano puntualmente la disposizione censurata, invocando su di essa un intervento additivo, mirante a delimitarne l'ambito temporale di applicazione ai fatti di reato successivi alla sua entrata in vigore.

Massima n. 42284

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lett. b ), della legge n. 3 del 2019, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, formulata in relazione alla dedotta lesione del divieto di retroattività della legge penale sfavorevole e del principio di eguaglianza, sul rilievo che analoghe censure sarebbero già state respinte dalla Corte costituzionale. Anche ad ammettere che vi sia perfetta coincidenza tra le questioni ora sollevate e altre già decise in passato, nulla vieta alla Corte costituzionale di riconsiderare i propri stessi orientamenti interpretativi.

Massima n. 42285

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lett. b ), della legge n. 3 del 2019, non elide la rilevanza delle questioni prospettate l'intervenuta declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 4- bis , comma 1, della legge n. 354 del 1975. Nel caso di specie, il giudice rimettente rappresenta infatti di dover fare applicazione del suddetto art. 4- bis , comma 1, come integrato dalla disposizione censurata, in conseguenza dell'inclusione in esso, e con effetto immediato, dei reati ascritti al soggetto condannato, con conseguente sopravvenuta impossibilità di concedere il beneficio del permesso premio, laddove, a fronte dell'eventuale accoglimento delle questioni sollevate, egli dovrebbe invece valutare la concessione del permesso premio sulla base dei soli requisiti previsti dall'art. 30- ter ordin. penit. È pertanto evidente che sarebbe radicalmente diverso il percorso argomentativo che il giudice a quo dovrebbe seguire nel vagliare l'istanza del condannato in caso di applicazione della disciplina risultante dal censurato art. 1, comma 6, lett. b ), o, viceversa, di quella previgente. Di qui la persistente rilevanza delle questioni prospettate. ( Precedente citato: sentenza n. 253 del 2019 ).

Massima n. 42286

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 25, comma secondo, Cost., l'art. 1, comma 6, lett. b ), della legge n. 3 del 2019, in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all'art. 4- bis , comma 1, ordin. penit. si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, in riferimento alla disciplina delle misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, della legge n. 354 del 1975, della liberazione condizionale prevista dagli artt. 176 e 177 cod. pen. e del divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656, comma 9, lett. a ), cod. proc. pen. La norma censurata dai Tribunali di sorveglianza di Venezia, Taranto, Potenza e Salerno, dalla Corte d'appello di Lecce, e dai GIP dei Tribunali di Cagliari, Napoli, Brindisi e Caltanissetta, assoggetta al regime "ostativo" che vige per i delitti c.d. "di prima fascia" dell'art. 4- bis , comma 1, ordin. penit., alcuni delitti contro la pubblica amministrazione - quelli di cui agli artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319- bis , 319- ter , 319- quater , primo comma, 320, 321, 322 e 322- bis cod. pen. - cosicché, per essi, i benefici penitenziari e le misure alternative alla detenzione possono essere concessi ai condannati, di regola, soltanto nel caso in cui essi collaborino con la giustizia. Plurime e convergenti ragioni - tra cui l'orientamento assunto dalla Corte EDU con la sentenza Del Rio Prada contro Spagna del 2013 -- inducono a dubitare della persistente compatibilità tra il principio costituzionale evocato e il diritto vivente (la cui presenza impone di pronunciare una sentenza di accoglimento, anziché una sentenza interpretativa di rigetto), che ritiene che le norme disciplinanti l'esecuzione della pena siano in radice sottratte al divieto di applicazione retroattiva che discende dal principio di legalità della pena. In esito a una complessiva rimeditazione, occorre concludere nel senso che, di regola, le pene detentive devono essere eseguite in base alla legge in vigore al momento della loro esecuzione, salvo però che tale legge comporti, rispetto al quadro normativo vigente al momento del fatto, una trasformazione della natura della pena e della sua incidenza sulla libertà personale. In questa ipotesi, infatti, l'applicazione retroattiva è incompatibile con l'art. 25, secondo comma, Cost., anche per l'intuitiva evidenza degli effetti distorsivi prodotti dal mutamento del quadro normativo sull'esecuzione della pena rispetto alle scelte difensive degli imputati, esposti a conseguenze sanzionatorie affatto impreviste e imprevedibili, i cui effetti sono però irrevocabili. Se l'art. 25, secondo comma, Cost. non si oppone a un'applicazione retroattiva delle modifiche derivanti dalla disposizione censurata alla disciplina dei meri benefici penitenziari, e in particolare dei permessi premio e del lavoro all'esterno, in quanto il rendere più gravose le condizioni al loro accesso non determina una trasformazione della natura della pena da eseguire, la conclusione opposta si impone, invece, in relazione agli effetti prodotti sul regime di accesso alle misure alternative alla detenzione, e in particolare all'affidamento in prova al servizio sociale, alla detenzione domiciliare nelle sue varie forme e alla semilibertà, poiché trattasi di misure di natura sostanziale che incidono sulla qualità e quantità della pena. La medesima conclusione si impone - in forza del rinvio "mobile" di cui all'art. 2 del d.l. n. 152 del 1991 - per la liberazione condizionale, istituto funzionalmente analogo alle misure alternative alla detenzione, anch'esso finalizzato al graduale reinserimento del condannato nella società. Identica conclusione va tratta, infine, quanto all'effetto riflesso spiegato dalla disposizione censurata in relazione al divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena di cui all'art. 656, comma 9, lett. a ), cod. proc. pen. Sebbene dalla collocazione di tale norma il diritto vivente abbia dedotto la sottoposizione al generale principio tempus regit actum , non v'è dubbio che essa - nel vietare la sospensione dell'ordine di esecuzione della pena in una serie di ipotesi, tra cui quella relativa alla condanna per un reato di cui all'art. 4- bis , ordin. penit. - produce l'effetto di determinare l'inizio dell'esecuzione della pena stessa in regime detentivo; tanto basta per riconoscere alla disposizione in questione un effetto di trasformazione della pena inflitta, e la sua concreta incidenza sulla libertà personale, con conseguente inapplicabilità, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, Cost. alle condanne per reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della novella legislativa. ( Precedenti citati: sentenze n. 253 del 2019, n. 99 del 2019, n. 68 del 2019, n. 79 del 2007, n. 257 del 2006, n. 299 del 2005, n. 273 del 2001, n. 137 del 1999, n. 445 del 1997, n. 39 del 1994, n. 349 del 1993, n. 504 del 1995 e n. 306 del 1993; ordinanze n. 108 del 2004, n. 280 del 2001 e n. 327 del 1989 ). La collocazione topografica di una disposizione non può mai essere considerata decisiva ai fini dell'individuazione dello statuto costituzionale di garanzia ad essa applicabile. ( Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2019, n. 223 del 2018, n. 68 del 2017 e n. 196 del 2010; ordinanza n. 117 del 2019 ).

Massima n. 42287

Non v'è dubbio che vi siano ragioni assai solide a fondamento della soluzione, consacrata dal diritto vivente, secondo la quale le pene devono essere eseguite, di regola, in base alla legge in vigore al momento dell'esecuzione, e non in base a quella in vigore al tempo della commissione del reato: in primo luogo, perché l'esecuzione delle pene detentive è un fenomeno che si dipana diacronicamente, spesso anche a notevole distanza dal fatto di reato, e dunque nel tempo inevitabilmente muta il contesto, fattuale e normativo, nel quale l'amministrazione penitenziaria si trova a operare, con la necessità di fisiologici assestamenti della disciplina normativa; in secondo luogo, perché le regole trattamentali sono basate esse stesse su complessi bilanciamenti tra i delicati interessi in gioco; infine perché un rigido e generale divieto di applicazione retroattiva di qualsiasi modifica della disciplina relativa all'esecuzione della pena o delle misure alternative alla detenzione finirebbe per creare, all'interno del medesimo istituto penitenziario, una pluralità di regimi esecutivi paralleli, con gravi difficoltà di gestione per l'amministrazione, ma anche differenze di trattamento tra i detenuti. La regola deve, però, soffrire un'eccezione allorché la normativa sopravvenuta non comporti mere modifiche delle modalità esecutive della pena prevista dalla legge al momento del reato, bensì una trasformazione della natura della pena, e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato. In tal caso, la successione normativa determina, a ogni effetto pratico, l'applicazione di una pena che è sostanzialmente un aliud rispetto a quella stabilita al momento del fatto: con conseguente piena operatività delle rationes che stanno alla base del divieto di applicazione retroattiva delle leggi che aggravano il trattamento sanzionatorio previsto per il reato. Ciò si verifica, paradigmaticamente, allorché al momento del fatto fosse prevista una pena suscettibile di essere eseguita "fuori" dal carcere, la quale - per effetto di una modifica normativa sopravvenuta al fatto - divenga una pena che, pur non mutando formalmente il proprio nomen iuris, va eseguita di norma "dentro" il carcere; tra il "fuori" e il "dentro", infatti, la differenza è radicale: qualitativa, prima ancora che quantitativa. Dall'art. 25, secondo comma, Cost., discende tanto il divieto di applicazione retroattiva di una legge che incrimini un fatto in precedenza penalmente irrilevante, quanto il divieto di applicare retroattivamente una legge che preveda una pena più severa per un fatto già in precedenza incriminato, sia a garanzia della ragionevole prevedibilità delle conseguenze cui il destinatario della norma si esporrà trasgredendo il precetto penale, sia per consentirgli - nell'ipotesi in cui sia instaurato un procedimento penale a suo carico - di compiere scelte difensive, con l'assistenza del proprio avvocato, sulla base di ragionevoli ipotesi circa i concreti scenari sanzionatori a cui potrebbe andare incontro in caso di condanna. ( Precedente citato: sentenza n. 223 del 2018 e n. 364 del 1988 ). Il divieto di applicazione retroattiva di pene non previste al momento del fatto, o anche solo più gravi di quelle allora previste, opera come uno dei limiti al legittimo esercizio del potere politico che stanno al cuore stesso del concetto di "stato di diritto", che evoca immediatamente la soggezione dello stesso potere a una "legge" pensata per regolare casi futuri, e destinata a fornire a tutti un trasparente avvertimento sulle conseguenze che la sua trasgressione potrà comportare.

Massima n. 42288

Accolta in parte qua, per violazione, sotto un profilo, dell'art. 25, comma secondo, Cost., e, sotto un altro profilo, degli art. 3 e 27, terzo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lett. b ), della legge n. 3 del 2019, restano assorbiti i profili di ammissibilità e di merito di tutte le ulteriori censure prospettate in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 27, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 7 della CEDU.

Massima n. 42289

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 6, lett. b ), della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso ai condannati che, prima dell'entrata in vigore della medesima legge, abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso. Sebbene l'art. 25, secondo comma, Cost., non vieti l'applicazione retroattiva di modifiche normative che incidano in senso deteriore per il condannato quanto alla disciplina di meri benefici penitenziari, come - segnatamente - i permessi premio e il lavoro all'esterno, ciò non significa che al legislatore sia consentito disconoscere il percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio. Ciò si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza e di finalismo rieducativo della pena, secondo i principi sviluppati dalla giurisprudenza costituzionale sin dagli anni Novanta del secolo scorso. Negare il permesso premioa un condannato che sta espiando la propria pena detentiva, e che alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2019 aveva già maturato, in base alla disciplina previgente, i requisiti per la concessione di tale beneficio equivarrebbe a disconoscere la funzione pedagogico-propulsiva del permesso premio, quale strumento idoneo a consentire un iniziale reinserimento nella società del condannato, in vista dell'eventuale concessione di misure alternative alla detenzione, in assenza di gravi comportamenti che dimostrino la non meritevolezza del beneficio nel caso concreto. ( Precedenti citati: sentenze n. 253 del 2019, n. 137 del 1999, n. 445 del 1997 e n. 504 del 1995 ).

Massima n. 42290

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Taranto in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, comma 6, lett. b ), della legge n. 3 del 2019. L'accoglimento della medesima questione, sollevata con altre ordinanze di rimessione in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., rende priva di oggetto la questione, avente identico petitum .

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lettera b), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, in riferimento alla disciplina delle misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, della legge n. 354 del 1975, della liberazione condizionale prevista dagli artt. 176 e 177 del codice penale e del divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lettera b), della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso ai condannati che, prima dell'entrata in vigore della medesima legge, abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lettera b), della legge n. 3 del 2019, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Taranto con l'ordinanza indicata in epigrafe (r.o. n. 157 del 2019).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2020.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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