Corte costituzionale
Sentenza n. 267/2020
Corte cost., sent. 9 dicembre 2020, n. 267
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 267/2020
- Data di deposito
- 9 dicembre 2020
- Data di decisione
- 18 novembre 2020
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:267
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, comma 1, decreto-legge n. 67 del 25 marzo 1997
- legge n. 135 del 23 maggio 1997
Parametri
Massime
Massima n. 43081
Nel giudizio avente ad oggetto l'art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997, come conv., non è accolta l'eccezione di inammissibilità per carenza di giurisdizione del rimettente. In base a quanto risulta dall'ordinanza di rimessione la sussistenza della giurisdizione amministrativa non può essere esclusa ictu oculi , atteso, peraltro, che non risulta sollevata l'eccezione di difetto di giurisdizione innanzi al giudice a quo . Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, per determinare l'inammissibilità della questione incidentale di legittimità costituzionale il difetto di giurisdizione del giudice a quo deve essere macroscopico, quindi rilevabile ictu oculi. ( Precedenti citati: sentenze n. 99 del 2020, n. 24 del 2020, n. 189 del 2018, n. 269 del 2016, n. 106 del 2013 e n. 179 del 1999; ordinanze n. 318 del 2013, n. 291 del 2011 e n. 167 del 1997 ).
Massima n. 43082
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997, come conv., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per insufficiente descrizione della fattispecie. Il rimettente ha motivato sulla rilevanza delle questioni, superando il vaglio di non implausibilità, mentre l'eccezione, appuntandosi sull'inadeguata descrizione del nesso funzionale che integra il presupposto oggettivo del diritto in esame, si colloca "a valle" delle questioni, limitate alla sua astratta titolarità soggettiva. L'inadeguata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio da parte dell'ordinanza di rimessione determina l'inammissibilità della questione incidentale di legittimità costituzionale se e in quanto impedisce il controllo di rilevanza della questione medesima. ( Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2019, n. 105 del 2019 e n. 22 del 2018; ordinanze n. 147 del 2020, n. 92 del 2020, n. 103 del 2019, n. 64 del 2019, n. 242 del 2018, n. 187 del 2017 e n. 12 del 2017 ). In virtù dell'autonomia tra il giudizio incidentale di legittimità costituzionale e il giudizio principale, la Corte costituzionale, nel delibare l'ammissibilità della questione, effettua in ordine alla rilevanza solo un controllo "esterno", applicando un parametro di non implausibilità della relativa motivazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 224 del 2020, n. 32 del 2020, n. 85 del 2017 e n. 228 del 2016; ordinanze n. 117 del 2017 e n. 47 del 2016 ).
Massima n. 43083
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997, come conv., l'oggetto del giudizio va limitato al comma 1. Benché il rimettente abbia fatto riferimento nel dispositivo all'intero articolo, infatti, il sospetto di illegittimità costituzionale ha ad oggetto il solo comma indicato, come chiaramente si evince dalla complessiva motivazione dell'ordinanza di rimessione. Per costante giurisprudenza costituzionale, è possibile circoscrivere l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale ad una parte della disposizione censurata, se ciò è suggerito dalla motivazione complessiva dell'ordinanza di rimessione. ( Precedenti citati: sentenze n. 223 del 2020, n. 97 del 2019, n. 35 del 2017 e n. 203 del 2016 ).
Massima n. 43084
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997, conv., con modif. nella legge n. 135 del 1997, nella parte in cui non prevede che il Ministero della giustizia rimborsi le spese di patrocinio legale al giudice di pace nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla norma stessa. Attesa l'identità della funzione del giudicare, e la sua primaria importanza nel quadro costituzionale, è irragionevole che il rimborso delle spese di patrocinio sia riconosciuto al solo giudice "togato" e non anche al giudice di pace, mentre per entrambi ricorre l'esigenza di garantire un'attività serena e imparziale, non condizionata dai rischi economici connessi ad eventuali e pur infondate azioni di responsabilità. La differente modalità di nomina, radicata nell'art. 106, secondo comma, Cost., il carattere non esclusivo dell'attività giurisdizionale svolta e il livello di complessità degli affari trattati, se danno fondamento alla qualifica "onoraria" del rapporto di servizio del giudice di pace, tuttavia non incidono sull'identità funzionale dei singoli atti che egli compie nell'esercizio della funzione giurisdizionale, per quanto rileva agli effetti del rimborso di cui alla norma censurata, la cui ratio - evitare che il pubblico dipendente possa subire condizionamenti in ragione delle conseguenze economiche di un procedimento giudiziario, anche laddove esso si concluda senza l'accertamento di responsabilità - sussiste con la pari intensità del giudice professionale. Significativo appare, infine, che nei giudizi di rivalsa dello Stato a titolo di responsabilità civile, l'art. 7, comma 3, della legge n. 117 del 1988, nel testo modificato dall'art. 4, comma 1, della legge n. 18 del 2015, non distingue il giudice di pace da quello professionale, entrambi chiamati a rispondere anche per negligenza inescusabile. ( Precedenti citati: sentenze n. 189 del 2020, n. 41 del 2020, n. 60 del 2006 e n. 150 del 1993; ordinanze n. 174 del 2012, n. 479 del 2000 e n. 272 del 1999 ).
Massima n. 43085
Accolta parzialmente, per violazione dell'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, del d.l. n. 67 del 1997, come conv., restano assorbite le ulteriori questioni relative agli artt. 97, 104, primo comma, 107 e 108, secondo comma, Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, nella parte in cui non prevede che il Ministero della giustizia rimborsi le spese di patrocinio legale al giudice di pace nelle ipotesi e alle condizioni stabilite dalla norma stessa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 2020.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 9 dicembre 2020.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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