Corte costituzionale

Sentenza n. 200/2020

Corte cost., sent. 10 settembre 2020, n. 200

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
200/2020
Data di deposito
10 settembre 2020
Data di decisione
22 luglio 2020
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
MORELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:200

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, legge della Regione Liguria n. 29 del 27 dicembre 2018
  • art. 6, legge della Regione Liguria n. 15 del 25 marzo 1996
  • art. 2, comma 2, legge della Regione Liguria n. 29 del 27 dicembre 2018
  • art. 16, comma 9, legge della Regione Liguria n. 15 del 25 marzo 1996
  • art. 16, comma 10, legge della Regione Liguria n. 15 del 25 marzo 1996
  • art. 16, comma 11, legge della Regione Liguria n. 15 del 25 marzo 1996
  • legge della Regione Liguria n. 5 del 19 aprile 2019
  • art. 30, comma 1, legge della Regione Liguria n. 29 del 27 dicembre 2018

Parametri

Massime

Massima n. 42777

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità della questione per genericità. Le censure formulate dal ricorrente sono unitarie e denunciano, con sufficiente chiarezza, la violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell'ordinamento civile, che includerebbe, nella prospettazione del ricorso, anche la disciplina impugnata, in quanto attinente al lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e diretta espressione dei princìpi sanciti dagli artt. 51 e 97 Cost, pure evocati.

Massima n. 42778

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 51, primo comma, 97, quarto comma, e 117, secondo comma, lett. l ), Cost., dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 che, nel sostituire l'intero art. 6 della legge reg. Liguria n. 15 del 1996, ha disciplinato le modalità di pubblicazione e comunicazione del diario delle prove dei concorsi per l'accesso agli impieghi regionali. La precisazione delle modalità con cui deve avvenire la suddetta pubblicazione, nonché la convocazione dei singoli candidati, costituisce un profilo inerente alla disciplina della procedura concorsuale pubblicistica per l'accesso ai ruoli regionali e, come tale, rientra nella competenza residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. Nel caso di specie, peraltro, questa competenza è stata esercitata adottando forme di pubblicità che appaiono non solo adeguate allo scopo, nel rispetto dei principi di trasparenza della procedura e di accessibilità in favore dei candidati, ma anche in linea con gli intendimenti generali fatti propri dallo stesso legislatore statale in materia di pubblicità legale degli atti e dei provvedimenti amministrativi. Secondo la giurisprudenza costituzionale, la disciplina dei concorsi per l'accesso al lavoro pubblico è sottratta all'incidenza della privatizzazione del lavoro presso le pubbliche amministrazioni, riferita alla disciplina del rapporto già instaurato. I profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale rientrano infatti nell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e quindi appartengono alla competenza legislativa residuale della Regione. ( Precedenti citati: sentenze n. 126 del 2020, n. 191 del 2017 e n. 149 del 2012 ).

Massima n. 42779

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità della questione per genericità delle censure. Quelle proposte, pur sintetiche, seguono un'argomentazione idonea a prospettare la dedotta invasione della competenza esclusiva statale, coerentemente sorretta dal richiamo agli artt. 3, 51 e 97 Cost.

Massima n. 42780

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lett. l ), Cost., dell'art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, nella parte in cui ha sostituito l'art. 16, comma 9, della legge reg. Liguria n. 15 del 1996, stabilendo che, per le assunzioni regionali, sia facoltativo l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. In sede di concorso per accedere a impieghi regionali, la valutazione discrezionale suddetta costituisce uno degli aspetti riconducibili alla materia dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali, perché si manifesta nella fase anteriore all'instaurazione del contratto di lavoro e incide in modo diretto sul comportamento delle amministrazioni nell'organizzazione delle proprie risorse umane. Nell'esercizio della propria discrezionalità in materia, ex art. 117, quarto comma, Cost., la Regione pertanto può calibrare i requisiti di accesso alle selezioni pubbliche in relazione al profilo professionale di volta in volta valutato. ( Precedente citato: sentenza n. 241 del 2018 ).

Massima n. 42781

È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lett. l ), Cost., dell'art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, nella parte in cui ha sostituito l'art. 16, comma 10, della legge reg. Liguria n. 15 del 1996, disciplinando i criteri per le assunzioni a tempo determinato negli impeghi regionali, e stabilendo che avvengano per chiamata dei candidati nel rispetto dell'ordine di avviamento o graduatoria, e che, nel caso sia necessario assumere più dipendenti con uguale decorrenza, e per periodi di diversa durata, l'assunzione per il periodo più lungo avvenga nei confronti dei candidati risultati idonei seguendo l'ordine della graduatoria o dell'elenco. Nelle more del giudizio, la disposizione impugnata dal Governo è stata abrogata dall'art. 3 della legge reg. Liguria n. 4 del 2019, con effetto dal 27 aprile 2019, mentre in pubblica udienza il Presidente del Consiglio dei ministri, in considerazione dell'intervenuta abrogazione, ha dichiarato di non coltivare più alcun interesse per l'impugnazione, e la Regione ha dichiarato che, durante il periodo di vigenza - peraltro assai breve - la norma impugnata non ha ricevuto alcuna applicazione. ( Precedente citato: sentenza n. 32 del 2015 ). Lo ius superveniens determina la cessazione della materia del contendere, purché la modifica sia satisfattiva delle pretese avanzate con il ricorso e la norma censurata non abbia, medio tempore, ricevuto applicazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 70 del 2020 e n. 25 del 2020; ordinanza n. 140 del 2020 ).

Massima n. 42782

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, nella parte in cui ha sostituito l'art. 16, comma 11, della legge reg. Liguria n. 15 del 1996, non è accolta la richiesta di cessazione della materia del contendere per successiva abrogazione della norma impugnata. Sebbene, nelle more del giudizio, la norma indicata sia stata abrogata dall'art. 3 della legge reg. Liguria n. 4 del 2019, con decorrenza 27 aprile 2019, non solo, in sede di pubblica udienza, il ricorrente non ha esteso a questa disposizione la propria volontà di non coltivare l'impugnazione proposta, ma, inoltre, non c'è evidenza alcuna della sua mancata applicazione medio tempore . Essa, infatti, è rimasta in vigore per più di quattro mesi (dal 1° gennaio al 26 aprile 2019), arco temporale durante il quale non può escludersi che l'effetto lamentato dallo Stato sia venuto in essere. ( Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2018 e n. 191 del 2017 ).

Massima n. 42783

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3, 31 e 51 Cost., l'art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, nella parte in cui ha sostituito l'art. 16, comma 11, della legge reg. Liguria n. 15 del 1996, prevedendo che i candidati che si trovino in aspettativa per maternità hanno titolo a permanere in graduatoria e ad essere richiamati in caso di ulteriore utilizzo della graduatoria stessa da parte dell'Amministrazione al termine del predetto periodo. La norma impugnata dal Governo nega il diritto all'immediata assunzione in servizio dei candidati che, pur inclusi in graduatoria, si trovino nel periodo corrispondente al congedo per maternità, ovvero che godano dell'interdizione anticipata dal lavoro, poiché posticipa l'accesso al lavoro al momento del successivo - ma solo eventuale - ulteriore scorrimento della graduatoria. Così ricostruita, la disposizione censurata si pone in insanabile contrasto con i principi costituzionali che tutelano l'interesse primario dei minori, relativamente al divieto di discriminazioni connesse allo stato di gravidanza e alla maternità, nonché alla cura del bambino, intesa come valorizzazione di un peculiare legame affettivo e relazionale, i quali devono, peraltro, considerarsi estesi al padre lavoratore, determinando una palese discriminazione che si sostanzia nella perdita di chance. ( Precedenti citati: sentenze n. 158 del 2018, n. 423 del 1995 e n. 61 del 1991 ).

Massima n. 42784

È ammissibile la questione di legittimità costituzionale promossa sull'intera legge reg. Liguria n. 5 del 2019. Anche se le doglianze si riferiscono al contenuto del solo art. 1, è di tutta evidenza che i due articoli che compongono la legge regionale indicata sono tenuti insieme da un forte e coerente nesso, tanto da non ingenerare incertezze circa il contenuto delle censure, poiché l'art. 2 riveste una funzione meramente accessoria rispetto al contenuto dell'art. 1. ( Precedenti citati: sentenze n. 128 del 2020, n. 14 del 2017 e n. 201 del 2008 ). Se è inammissibile l'impugnativa di una intera legge ove ciò comporti la genericità delle censure che non consenta la individuazione della questione oggetto dello scrutinio di costituzionalità, sono, invece, ammissibili le impugnative contro intere leggi caratterizzate da normative omogenee e tutte coinvolte dalle censure. ( Precedenti citati: sentenze n. 143 del 2020, n. 128 del 2020, n. 247 del 2018, n. 14 del 2017 e n. 141 del 2010 ).

Massima n. 42785

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., l'art. 30, comma 1, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 e dell'intera legge reg. Liguria n. 5 del 2019 - che, abrogando l'intero comma 1 dell'art. 30 citato, ne ha riproposto in modo identico la prima parte - i quali, attraverso una norma di interpretazione autentica dell'art. 29, comma 2, lett. d ), secondo periodo, della legge reg. Liguria n. 25 del 2006, intervengono sul profilo professionale (e sul connesso equivalente economico) attribuibile al personale dell'Ufficio stampa dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, con l'effetto di confermare l'applicazione del contratto collettivo dei giornalisti anche oltre l'entrata in vigore del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018, ma pur sempre fino all'entrata in vigore della specifica regolazione di raccordo menzionata dalla dichiarazione congiunta n. 8. Le disposizioni regionali impugnate dal Governo, nello stabilire le condizioni di perdurante applicabilità della contrattazione collettiva dei giornalisti, in luogo di quella del comparto Funzioni locali, determinano l'effetto di rendere applicabile un contratto collettivo che non coincide con quello indicato dalla fonte a ciò deputata, con conseguente violazione delle prerogative statali in materia; né a considerazioni diverse può condurre la natura solo transitoria delle norme impugnate, poiché la contrattazione collettiva cui rinvia la legislazione statale non è derogabile neanche in via provvisoria. ( Precedenti citati: sentenze n. 112 del 2020 e n. 10 del 2019 ). La contrattazione collettiva di settore è la sede in cui si adottano le soluzioni più consone per regolamentare l'attività dei giornalisti alle dipendenze della pubblica amministrazione. ( Precedente citato: sentenza n. 112 del 2020 ).

Massima n. 42786

Accolta, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 1, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 e dell'intera legge reg. Liguria n. 5 del 2019, restano assorbiti gli ulteriori parametri evocati degli artt. 3 e 97 Cost.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 41 del 2019;

riuniti i giudizi;

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Liguria 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019), nella parte in cui ha sostituito l'art. 16, comma 11, della legge della Regione Liguria 25 marzo 1996, n. 15 (Norme sull'assunzione agli impieghi regionali);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, comma 1, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 e dell'intera legge della Regione Liguria 19 aprile 2019, n. 5 (Norma di interpretazione autentica);

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, promossa, in riferimento agli artt. 51, primo comma, 97, quarto comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, nella parte in cui ha sostituito l'art. 16, comma 9, della legge reg. Liguria n. 15 del 1996, promossa, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, nella parte in cui ha sostituito l'art. 16, comma 10, della legge reg. Liguria n. 15 del 1996, promossa, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 luglio 2020.

F.to:

Mario Rosario MORELLI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 settembre 2020.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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