Corte costituzionale

Sentenza n. 199/2020

Corte cost., sent. 2 settembre 2020, n. 199

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
199/2020
Data di deposito
2 settembre 2020
Data di decisione
21 luglio 2020
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
MORELLI
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:199

Norme oggetto del giudizio

  • art. 22, comma 2, legge della Regione siciliana n. 1 del 22 febbraio 2019
  • art. 22, comma 3, legge della Regione siciliana n. 1 del 22 febbraio 2019
  • art. 14, legge della Regione siciliana n. 1 del 22 febbraio 2019
  • art. 11, legge della Regione siciliana n. 1 del 22 febbraio 2019
  • art. 26, comma 2, legge della Regione siciliana n. 1 del 22 febbraio 2019
  • art. 13, comma 1, legge della Regione siciliana n. 3 del 17 marzo 2016

Parametri

Massime

Massima n. 42729

È dichiarato estinto il processo, limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 51 e 97, quarto comma, Cost., dell'art. 22, commi 2 e 3, della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019. Successivamente alla proposizione del ricorso, l'Avvocatura generale dello Stato ha rinunciato all'impugnazione proposta nei confronti dei commi indicati, in quanto tali disposizioni non erano state ricomprese nella deliberazione di impugnativa del Consiglio dei ministri, mancanza di per sé significativa dell'assenza dell'interesse dello Stato a ricorrere. Quanto alla Regione, sebbene non abbia depositato alcuna delibera di accettazione della rinuncia parziale ad opera della Giunta, ha dichiarato di accettarla; mancando, in positivo, la delibera di autorizzazione a impugnare tale disposizione, non occorre il contrarius actus, in negativo, di una deliberazione di rinuncia da parte dell'organo politico. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, nei giudizi in via di azione la deliberazione dell'organo politico è necessaria soltanto per la rinuncia al ricorso, non anche per l'accettazione della rinunzia all'impugnazione. ( Precedenti citati: sentenza n. 37 del 2016; ordinanze n. 23 del 2020 e n. 78 del 2017 ).

Massima n. 42730

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 51 Cost., con conseguente limitazione al solo parametro di cui all'art. 97, quarto comma, Cost. - dell'art. 14 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, secondo il quale, al fine di garantire la continuità del servizio antincendio boschivo regionale, il personale impiegato nel quinquennio 2014-2018, inserito nell'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, è mantenuto nelle medesime mansioni. Il parametro indicato è stato indicato nel ricorso, ma non è stato ricompreso nella delibera di autorizzazione all'impugnazione. La questione proposta in via principale, rispetto alla quale difetti la necessaria piena corrispondenza tra il ricorso e la delibera del Consiglio dei ministri che l'ha autorizzato, è inammissibile. ( Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2018, n. 152 del 2017, n. 265 del 2016 e n. 239 del 2016 ).

Massima n. 42731

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, è inammissibile la questione promossa dal Governo in riferimento all'art. 3 Cost., con conseguente limitazione al solo parametro di cui agli artt. 51 e 97, quarto comma, Cost. L'art. 3 Cost., ancorché indicato nella delibera di autorizzazione all'impugnazione, non è stato poi riportato nel ricorso.

Massima n. 42732

È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 81 Cost., dell'art. 26, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, che abroga l'art. 13, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016, il quale stabiliva che il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana fosse ridotto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, della somma di 1.843 migliaia di euro e, a decorrere dall'esercizio finanziario 2017, dell'ulteriore somma di 1.843 migliaia di euro. L'indicato art. 81 Cost. è parametro ricompreso nel ricorso, ma non indicato nella delibera di autorizzazione all'impugnazione.

Massima n. 42734

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 14 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, sono accolte le eccezioni d'inammissibilità, per inadeguata descrizione del quadro normativo. Il ricorso - nel riportare il testo integrale dell'indicato art. 11, e, con riferimento al successivo art. 14, nel sottolineare un determinato profilo della norma impugnata - contiene una seppur sintetica argomentazione di merito a sostegno dell'impugnazione, per cui può ritenersi raggiunta quella soglia minima di chiarezza e completezza che rende ammissibile l'impugnativa proposta. ( Precedente citati: sentenza n. 25 del 2020, n. 201 del 2018 e n. 83 del 2018 ). Per costante orientamento costituzionale, il ricorrente ha l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali si lamenta la violazione e di proporre una motivazione che non sia meramente assertiva e che contenga una specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati, dovendo contenere una sia pure sintetica argomentazione di merito a sostegno delle censure. ( Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2020, n. 25 del 2020, n. 83 del 2018 e n. 261 del 2017 ).

Massima n. 42735

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, promosso dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., non è accolta l'eccezione di inammissibilità per la mancata indicazione delle competenze spettanti alla Regione in virtù dello statuto speciale. Nel caso di specie, il contenuto di rilievo privatistico della disposizione censurata, e la natura del parametro evocato, che fa riferimento alla materia dell'ordinamento civile, escludono di per sé l'utilità di uno scrutinio alla luce delle disposizioni statutarie, avendo il ricorrente ben presente che lo statuto speciale per la Regione Siciliana nulla dispone sulla competenza legislativa regionale nella materia dell'ordinamento civile. ( Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2020, n. 25 del 2020, n. 103 del 2017, n. 252 del 2016 e n. 58 del 2016 ). Per costante l'orientamento costituzionale, nel caso in cui venga impugnata, in via principale, la legge di una Regione ad autonomia speciale, la compiuta definizione dell'oggetto del giudizio, onere di cui è gravato il ricorrente, non può prescindere dalla indicazione delle competenze legislative assegnate allo statuto alle quali le disposizioni impugnate sarebbero riferibili qualora non operasse il nuovo testo dell'art. 117 Cost. ( Precedenti citati: sentenze n. 194 del 2020, n. 119 del 2019, n. 58 del 2016, n. 151 del 2015 e n. 288 del 2013 ).

Massima n. 42736

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 51 e 97, quarto comma, Cost., dell'art. 11 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, il quale, allo scopo di garantire la continuità dei servizi prestati presso gli uffici dell'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana dai lavoratori socialmente utili (LSU) specificamente indicati nella disposizione e, per non disperderne le competenze da questi acquisite, prevede che essi transitano in utilizzazione presso gli stessi uffici. La disposizione censurata è espressione della competenza legislativa esclusiva della Regione Siciliana nella materia «ordinamento degli uffici e degli enti regionali» di cui all'art. 14, lett, p ), dello statuto, ed è funzionale alle esigenze organizzative dell'amministrazione regionale; essa va dunque interpretata nel senso che la previsione del transito in utilizzazione non comporta l'instaurarsi di alcun rapporto di lavoro subordinato con l'amministrazione regionale, determinando il solo mutamento del soggetto utilizzatore. La stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili potrà avvenire, invece, nel rispetto e nell'ambito delle procedure regolate dalla legge e con l'osservanza della regola del concorso pubblico posta dall'art. 97, quarto comma, Cost. L'attività dei lavoratori socialmente utili (LSU) è esclusa dalla sfera dei rapporti di lavoro, come previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 81 del 2000 e dall'art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2015, nonché dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Massima n. 42737

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 97, quarto comma, Cost., l'art. 14 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, secondo il quale, al fine di garantire la continuità del servizio antincendio boschivo regionale, il personale impiegato nel quinquennio 2014-2018, inserito nell'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, è mantenuto nelle medesime mansioni. La disposizione regionale impugnata, non indicando un termine finale del "mantenimento" nelle pregresse mansioni, consente un generalizzato e implicito meccanismo di proroga dei rapporti in essere con l'amministrazione regionale, senza limiti temporali, determinando la prosecuzione del rapporto di lavoro tendenzialmente in via definitiva, senza l'indizione di una selezione pubblica. ( Precedente citato: sentenza n. 36 del 2020 ). Per costante orientamento costituzionale, il pubblico concorso costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per le amministrazioni pubbliche, quale strumento per assicurare l'efficienza, il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. ( Precedenti citati: sentenze n. 36 del 2020, n. 40 del 2018 e n. 251 del 2017 ).

Massima n. 42738

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., dell'art. 26, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, il quale abroga l'art. 13, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016, il quale stabiliva che il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana fosse ridotto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, della somma di 1.843 migliaia di euro e, a decorrere dall'esercizio finanziario 2017, dell'ulteriore somma di 1.843 migliaia di euro. La disposizione regionale impugnata non incide sulla competenza statale esclusiva nella materia «ordinamento civile», in quanto non interviene sullo strumento di regolamentazione del trattamento accessorio, che resta rimesso alla contrattazione collettiva, ma, piuttosto, incide sulla spesa concernente l'indennità di risultato e di posizione destinata, in particolare, al personale dirigenziale regionale. Essa, dunque, non si sostituisce alla contrattazione collettiva nella determinazione delle risorse destinate al trattamento economico accessorio, perché non ha facoltizzato il superamento dei limiti di spesa previsti, in via generale e a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici, tra i quali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono ricompresi anche i dipendenti delle Regioni, compete unicamente al legislatore statale, rientrando nella materia «ordinamento civile»; pertanto essa è retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva, cui la legge dello Stato rinvia. ( Precedenti citati: sentenze n. 196 del 2018, n. 175 del 2017, n. 160 del 2017, n. 72 del 2017 e n. 257 del 2016 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione Siciliana 22 febbraio 2019, n. 1 (Disposizioni programmatiche correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale);

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 51 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 81 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 51 e 97, quarto comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 2, della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

6) dichiara estinto il processo, limitatamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, commi 2 e 3, della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, promosse, dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 51 e 97, quarto comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 luglio 2020.

F.to:

Mario Rosario MORELLI, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 settembre 2020.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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