Corte costituzionale

Sentenza n. 188/2020

Corte cost., sent. 31 luglio 2020, n. 188

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
188/2020
Data di deposito
31 luglio 2020
Data di decisione
9 giugno 2020
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Modugno
Presidente
CARTABIA
ECLI
ECLI:IT:COST:2020:188

Norme oggetto del giudizio

  • art. 37, comma 1, n. 5), dell'allegato A, regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1931
  • art. 44, dell'allegato A, regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1931
  • art. 55, comma 2, dell'allegato A, regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1931
  • art. 44, comma 2, dell'allegato A, regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1931
  • art. 44, comma 3, dell'allegato A, regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1931
  • art. 44, comma 4, dell'allegato A, regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1931
  • art. 44, comma 5, dell'allegato A, regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1931
  • art. 37, comma 1, n. 5, dell'allegato A, regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1931
  • art. 44, comma 1, dell'allegato A, regio decreto n. 148 del 8 gennaio 1931

Parametri

Massime

Massima n. 43291

Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 37, primo comma, n. 5), 44 e 55, secondo comma, dell'Allegato A al r.d. n. 148 del 1931. Non vi è infatti difetto di incidentalità, per la mancata coincidenza tra il petitum del giudizio incidentale e quello del giudizio principale, rappresentando l'accoglimento delle questioni solo la pregiudiziale logico-giuridica per l'ottenimento del risultato cui mira la domanda. ( Precedenti citati: sentenze n. 119 del 2020 e n. 16 del 2017; ordinanza n. 138 del 2017 ).

Massima n. 43292

Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 37, primo comma, n. 5), 44 e 55, secondo comma, dell'Allegato A al regio decreto n. 148 del 1931. Da un lato, le pronunce di merito emesse nel giudizio principale non sono state impugnate sullo specifico punto della giurisdizione, con conseguente formazione del giudicato; dall'altro la giurisprudenza di legittimità è attualmente costante nel ritenere che l'art. 58 dell'Allegato A al r.d. n. 148 del 1931 - che devolveva la giurisdizione in tema di sanzioni disciplinari a carico del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto in concessione al giudice amministrativo - debba ritenersi implicitamente abrogato, per incompatibilità, sin dall'operatività della disposizione originaria dell'art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993, con la conseguenza che le controversie considerate rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. ( Precedenti citati: ordinanze n. 60 del 1994 e n. 458 del 1992 ).

Massima n. 43293

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 37, primo comma, n. 5), 44 e 55, secondo comma, dell'Allegato A al r.d. n. 148 del 1931, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per asserito carattere ipotetico della questione relativa alla violazione dell'art. 36 Cost e conseguente carenza di rilevanza attuale della stessa. Se la questione fosse ritenuta fondata, infatti, il soggetto otterrebbe il risultato che si è prefisso, altrimenti preclusogli.

Massima n. 43294

Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 37, primo comma, n. 5), 44 e 55, secondo comma, dell'Allegato A al regio decreto n. 148 del 1931, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per asserito difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione sollevata in riferimento agli artt. 1 e 4 Cost. Il rimettente richiama alcuni passaggi della sentenza n. 194 del 2018, nei quali si fa riferimento ai citati parametri costituzionali, reputandoli riferibili anche al tema oggetto del presente giudizio; il che è sufficiente a far comprendere il nucleo della censura. ( Precedente citato: sentenza n. 194 del 2018 ).

Massima n. 43295

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, in riferimento agli artt. l, 2, 3, 4, 35 e 36 Cost., dell'art. 37, primo comma, n. 5), in relazione agli artt. 44, commi secondo, terzo, quarto e quinto, e 55, comma secondo, dell'Allegato A al r.d. n. 148 del 1931, che disciplinano la sanzione disciplinare della retrocessione, in sostituzione della destituzione, nei confronti degli addetti al servizio pubblico di trasporto in regime di concessione. In tale ipotesi, il trasferimento a una qualifica inferiore non si risolve, infatti, in un trattamento disciplinare deteriore e penalizzante, perché la possibilità di sostituire la sanzione espulsiva con una conservativa rappresenta per il lavoratore un vantaggio. La normativa speciale in esame è inoltre rispettosa del principio di ragionevolezza, dovendo il licenziamento essere considerato come un' extrema ratio. Né la possibilità di sostituire la sanzione disciplinare espulsiva con la retrocessione implica una disparità di trattamento degli autoferrotranvieri rispetto al complesso degli altri lavoratori subordinati, trattandosi invero di una disparità in melius , anziché in peius . Le norme censurate non violano nemmeno gli evocati parametri di cui agli artt. 1, 2, 4 e 35 Cost, dal momento che permettono al dipendente di conservare, comunque sia, il posto di lavoro, nonostante la grave mancanza disciplinare; e nemmeno l'art. 36 Cost., per il radicale rilievo che il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto non è, in ogni caso, compromesso dalla sanzione della retrocessione, fruendo l'autoferrotranviere retrocesso della retribuzione contrattualmente prevista per la qualifica di destinazione, la cui adeguatezza non è in discussione. ( Precedenti citati: sentenze n. 62 del 1996, n. 500 del 1988, n. 300 del 1985 e n. 257 del 1984; ordinanze n. 439 del 2002 e n. 161 del 2002 ).

Massima n. 43296

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, in riferimento agli artt. l, 2, 3, 4, 35 e 36 Cost., dell'art. 37, primo comma, n. 5), in relazione all'art. 44, primo comma, dell'Allegato A al r.d. n. 148 del 1931, nella parte in cui hanno ad oggetto la sanzione disciplinare della retrocessione applicata in via "diretta" agli addetti al servizio pubblico di trasporto in regime di concessione, resisi responsabili degli illeciti disciplinari previsti dal citato art. 44, primo comma. Le disposizioni di cui si deve fare applicazione nel giudizio a quo sono soltanto quelle della retrocessione prevista in luogo della destituzione, di cui all'art. 44, commi secondo, terzo, quarto e quinto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37, primo comma, numero 5), in relazione all'art. 44, primo comma, dell'Allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), sollevate, in riferimento agli artt. l, 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37, primo comma, numero 5), in relazione agli artt. 44, commi secondo, terzo, quarto e quinto, e 55, comma secondo, dell'Allegato A al r.d. n. 148 del 1931, sollevate, in riferimento agli artt. l, 2, 3, 4, 35 e 36 Cost., dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2020.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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