Corte costituzionale
Sentenza n. 167/2020
Corte cost., sent. 27 luglio 2020, n. 167
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 167/2020
- Data di deposito
- 27 luglio 2020
- Data di decisione
- 24 giugno 2020
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:167
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 21, secondo periodo, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- legge n. 122 del 30 luglio 2010
- art. 16, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
- legge n. 111 del 15 luglio 2011
- art. 1, comma 1, lett. a), primo periodo, decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 4 settembre 2013
- art. 1, comma 256, legge n. 190 del 23 dicembre 2014
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 1, Protocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- art. 3, Costituzione
- art. 2, Costituzione
- art. 36, Costituzione
- art. 38, Costituzione
- art. 53, Costituzione
- art. 1, Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 43297
Sono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1 Prot. n. 12 CEDU, dalla Corte di conti, sez. giurisd. reg. per l'Abruzzo - dell'art. 9, comma 21, secondo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010, dell'art. 16, comma 1, lett. b ), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 111 del 2011, come integrato dall'art. 1, comma 1, lett. a ), primo periodo, del d.P.R. n. 122 del 2013, e dell'art. 1, comma 256, della legge n. 190 del 2014. Il Protocollo n. 12 CEDU non è stato infatti ratificato. ( Precedente citato: sentenza n. 194 del 2018 ).
Massima n. 43298
Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, secondo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, come conv., dell'art. 16, comma 1, lett. b ), del d.l. n. 98 del 2011, come conv., e dell'art. 1, comma 256, della legge n. 190 del 2014, in quanto benché la Corte costituzionale sia stata già investita delle questioni, le rimettenti focalizzano le censure su un profilo non venuto in rilievo nella precedente sentenza n. 200 del 2018. ( Precedente citato: sentenza n. 200 del 2018 ).
Massima n. 43299
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte dei conti, sezz. giurisd. reg. per la Lombardia e per l'Abruzzo - dell'art. 9, comma 21, secondo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010, dell'art. 16, comma 1, lett. b ), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 111 del 2011, come integrato dall'art. 1, comma 1, lett. a ), primo periodo, del d.P.R. n. 122 del 2013 e dell'art. 1, comma 256, della legge n. 190 del 2014, che non prevedono la valorizzazione in quiescenza, a far data dalla cessazione dal servizio, degli emolumenti pensionabili derivanti dalle progressioni stipendiali automatiche che sarebbero spettate in relazione alle classi ed agli scatti che sarebbero maturati nel periodo 2011-2015. Non sussiste l'asserita disparità di trattamento con gli ufficiali superiori e gli ufficiali generali - soli beneficiari del reinquadramento, introdotto dopo il blocco stipendiale, di cui all'art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 94 del 2017 - poiché quest'ultima norma non è volta a eliminare, per il passato, gli effetti del blocco degli automatismi retributivi, previsto dalle disposizioni censurate, quanto, piuttosto, a razionalizzare, per il futuro, il trattamento economico legato al riordino delle carriere del personale delle Forze armate, agganciando la determinazione della retribuzione a un dato oggettivo, qual è il numero degli anni di servizio effettivo dell'ufficiale. Rimane tuttavia nella discrezionalità del legislatore prevedere, come condizione di miglior favore, la riliquidazione dei trattamenti di quiescenza includendo anche la quota di retribuzione che sarebbe spettata ai pubblici dipendenti in assenza del censurato blocco stipendiale, nei limiti consentiti dall'esigenza dell'equilibrio dei bilanci e della sostenibilità del debito pubblico (art. 97, primo comma, Cost.) e nel rispetto dei doveri inderogabili di solidarietà sociale (art. 2 Cost.). ( Precedenti citati: sentenze n. 200 del 2018, n. 96 del 2016, n. 154 del 2014, n. 310 del 2013, n. 304 del 2013 e n. 223 del 2012; ordinanza n. 113 del 2014 ).
Massima n. 43300
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. reg. per l'Abruzzo in riferimento agli artt. 2, 36, 38, 53 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU - dell'art. 9, comma 21, secondo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 122 del 2010, dell'art. 16, comma 1, lett. b ), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 111 del 2011, come integrato dall'art. 1, comma 1, lett. a ), primo periodo, del d.P.R. n. 122 del 2013 e dell'art. 1, comma 256, della legge n. 190 del 2014, che non prevedono la valorizzazione in quiescenza, a far data dalla cessazione dal servizio, degli emolumenti pensionabili derivanti dalle progressioni stipendiali automatiche che sarebbero spettate in relazione alle classi ed agli scatti che sarebbero maturati nel periodo 2011-2015. Il blocco degli automatismi retributivi risponde a un'esigenza di contenimento della spesa complessiva per il personale pubblico, in modo da assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. La conformità agli evocati parametri va pertanto valutata considerando da un lato il trattamento pensionistico complessivo - e non le singole voci retributive, quali gli incrementi retributivi automatici -, dall'altro che la connotazione solidaristica del sistema della previdenza obbligatoria giustifica l'obbligatorietà della contribuzione previdenziale anche al di là di una stretta corrispondenza, in termini di corrispettività sinallagmatica, con le prestazioni pensionistiche. Inoltre, il blocco stipendiale non ha valenza tributaria, trattandosi piuttosto di una regola legale conformativa della retribuzione dei pubblici dipendenti nel quinquennio in questione, che integra, temporaneamente e in via eccezionale, la disciplina, legale o contrattuale, del trattamento retributivo per perseguire la finalità di contenerne il costo complessivo. La normativa censurata non ricade infine nell'ambito applicativo dell'evocata tutela convenzionale, poiché non ha comportato la privazione di un "bene" costituito dagli incrementi retributivi sterilizzati, mai in realtà entrati nel patrimonio dei pubblici dipendenti. ( Precedenti citati: sentenze n. 200 del 2018, n. 173 del 2016, n. 96 del 2016, n. 70 del 2015, n. 154 del 2014 e n. 304 del 2013 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, la garanzia dell'art. 38 Cost. è agganciata anche all'art. 36 Cost., ma non in modo indefettibile e strettamente proporzionale. Il principio di proporzionalità e adeguatezza dei trattamenti di quiescenza non comporta un'automatica ed integrale coincidenza tra il livello delle pensioni e l'ultima retribuzione, poiché è riservata al legislatore una sfera di discrezionalità per l'attuazione di tale principio. D'altra parte, con riferimento a misure di contenimento della spesa per i trattamenti retributivi e pensionistici del personale pubblico, la mancanza di forme di recupero e l'effetto di c.d. trascinamento nel tempo delle misure di blocco e sterilizzazione costituiscono - in difetto di specifiche disposizioni di segno contrario - conseguenze di tale scelta discrezionale e non irragionevole del legislatore. ( Precedenti citati: sentenze n. 250 del 2017, n. 173 del 2016 e n. 70 del 2015 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, come integrato dall'art. 1, comma 1, lettera a), primo periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'art. 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), e dell'art. 1, comma 256, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», sollevate - in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione in relazione all'art. 1 del Protocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmato a Roma il 4 novembre 2000 - dalla Corte di conti, sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 38, 53 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con legge 5 agosto 1955, n. 848, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2020.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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