Corte costituzionale
Sentenza n. 165/2020
Corte cost., sent. 24 luglio 2020, n. 165
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 165/2020
- Data di deposito
- 24 luglio 2020
- Data di decisione
- 24 giugno 2020
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- CARTABIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2020:165
Norme oggetto del giudizio
- art. 24, comma 6, legge n. 240 del 30 dicembre 2010
Parametri
Massime
Massima n. 43301
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010, sono dichiarate inammissibili le questioni proposte nei suoi atti difensivi dalla parte con riferimento agli artt. 2, 4 e 35 Cost. Esse sono dirette a estendere il thema decidendum oltre i termini definiti nell'atto di rimessione. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo , sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. ( Precedenti citati: sentenze n. 150 del 2020, n. 85 del 2020, n. 203 del 2016, n. 271 del 2011, n. 236 del 2009, n. 56 del 2009 e n. 86 del 2008 ).
Massima n. 43302
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010, è adeguata la motivazione con cui il rimettente ne esclude la possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata. La lettera dell'art. 24 della legge n. 240 del 2010, là dove prevede, al comma 5, che l'università «valuta» il ricercatore di tipo B in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale ai fini della chiamata in ruolo come professore associato e, al comma 6, che la stessa procedura «può» essere utilizzata per i ricercatori a tempo indeterminato, depone con chiarezza nel senso di configurare un obbligo di valutazione solo nel primo caso e una mera facoltà nel secondo.
Massima n. 43303
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010, va respinta l'istanza di restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione sulla rilevanza, in conseguenza dell'intervenuta modifica della disposizione censurata a opera dell'art. 5, comma 1, lett. b ), del d.l. n. 126 del 2019, come conv. Pur incidendo su un frammento normativo investito dalle censure, la modifica si risolve nel semplice prolungamento del termine precedentemente stabilito, che non costituisce in sé oggetto della questione. L'eventuale restituzione degli atti al giudice rimettente, ove non sia giustificata dalla necessità che sia nuovamente valutata la perdurante rilevanza nel giudizio a quo e la non manifesta infondatezza della questione a suo tempo sollevata, potrebbe condurre, in aperto contrasto col principio di effettività della tutela giurisdizionale, che non può essere disgiunta dalla sua tempestività, a un inutile dilatamento dei tempi dei giudizi a quibus , soggetti per due volte alla sospensione conseguente al promovimento dell'incidente di legittimità costituzionale, e a una duplicazione dello stesso giudizio di costituzionalità, con il rischio di vulnerare il canone di ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 Cost. La marginalità dello ius superveniens comporta invece il "trasferimento" delle questioni sulla disposizione così modificata, rimanendo sostanzialmente invariata la norma in essa contenuta e, con essa, le censure che la investono. ( Precedenti citati: sentenze n. 44 del 2018, n. 222 del 2015, n. 172 del 2014, n. 186 del 2013 e n. 84 del 1996 ).
Massima n. 43304
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. dal TAR Calabria - dell'art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010, secondo cui, nella versione vigente al momento della pronuncia dell'ordinanza di rimessione, la procedura di valutazione per la chiamata diretta nel ruolo di professore di seconda fascia "può", fino al 31 dicembre 2019, essere utilizzata per i ricercatori a tempo indeterminato, in servizio nell'università medesima, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale. Il carattere discrezionale del potere dell'università di chiamata esprime un non irragionevole bilanciamento fra l'interesse dei ricercatori a tempo indeterminato, ai quali è offerto in via transitoria un canale di accesso, alternativo e a partecipazione riservata, alla posizione di professore associato, e l'interesse degli atenei a operare autonomamente le proprie scelte di reclutamento del personale. Né sussiste disparità di trattamento fra i ricercatori a tempo indeterminato e i ricercatori a tempo determinato di tipo B - che al termine del loro contratto triennale, se in possesso di abilitazione scientifica nazionale, sono automaticamente valutati dalle università di appartenenza ai fini della chiamata in ruolo come professori associati -, poiché il regime speciale apprestato per questi ultimi rispecchia la peculiarità del nuovo percorso di carriera e si basa su un diverso regime di finanziamento. Va esclusa pertanto anche la violazione del principio di buon andamento, poiché la norma censurata non ostacola la progressione in carriera dei ricercatori a tempo indeterminato, ma si limita ad offrire un canale di progressione ulteriore che si affianca al sistema ordinario di reclutamento dei professori previsto dall'art. 18 della legge n. 240 del 2010. Il legislatore non ha dunque sacrificato l'interesse dei ricercatori di ruolo a favore di quello al ricambio generazionale, ma tra tali interessi ha operato un non irragionevole bilanciamento. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, la violazione del principio di uguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili. Di conseguenza, la non omogeneità delle fattispecie normative messe a confronto rende il tertium comparationis indicato dal giudice a quo inidoneo a svolgere tale funzione. ( Precedenti citati: sentenze n. 85 del 2020, n. 20 del 2018, n. 276 del 2016, n. 133 del 2016, n. 155 del 2014, n. 108 del 2006, n. 340 del 2004 e n. 136 del 2004; ordinanza n. 46 del 2020 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2020.
F.to:
Marta CARTABIA, Presidente
Daria de PRETIS, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2020.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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